Per la Consulta l’Ires ridotta è legittima

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Per la Consulta l’Ires ridotta è legittima

La Corte costituzionale ha respinto il ricorso avanzato dalla regione Sicilia contro il taglio dell’Ires dal 27,5% al 24%, disposto dalla legge di Stabilità n. 208/2015 ed in vigore dal 2017.

Secondo quanto affermato dalla Sicilia, alcune disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2016 e leggi collegate - la riduzione Ires dal 27,5 per cento al 24 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2017, e la deducibilità dall’IRES degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi – porterebbero riduzioni alle entrate della regione che avrebbero ripercussioni negative sul bilancio della ricorrente, in ragione della sua compartecipazione al gettito dei tributi erariali.

Per quanto riguarda le leggi produttive di una riduzione del gettito di tributi erariali di competenza regionale, la sentenza n. 140 del 14 giugno 2017 della Corte costituzionale ricorda che lo Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzione, può legittimamente variare la disciplina dei tributi erariali, incidere sulle aliquote e persino sopprimerli, in quanto essi rientrano nell’ambito della sua sfera di competenza esclusiva.

Secondo quanto già affermato dalla medesima Corte, poi, “lo statuto di autonomia non assicura alla regione siciliana una garanzia quantitativa di entrate” e da questo discende che il legislatore statale può modificare, diminuire o addirittura sopprimere i tributi erariali, senza che da ciò consegua una violazione dell’autonomia finanziaria regionale.

Tuttavia, questo non deve dar luogo ad una riduzione di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali o da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. In ogni caso è la regione che ha l’onere di provare che le modifiche delle entrate tributarie ha prodotto danni al bilancio regionale, attraverso l’analisi globale delle componenti del proprio bilancio.

Ma, nel caso concreto, la regione Sicilia non ha dimostrato che la riduzione delle entrate fiscali introdotte dalla legge di Stabilità abbia gravemente pregiudicato lo svolgimento delle proprie funzioni.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi non fondata.

 

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