Prestiti PMI, istruzioni per accesso alle garanzie del Fondo Sezione 2.2

Pubblicato il



Prestiti PMI, istruzioni per accesso alle garanzie del Fondo Sezione 2.2

A seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea con comunicazione C(2022) 5607 del 29 luglio 2022 in riferimento alla misura di aiuto SA.103403 – TCF: Loan guarantees for SMEs and small mid caps, a partire dal 30 agosto 2022 sarà possibile, per le PMI e, limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, anche per le imprese diverse dalla PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Sezione 2.2 del TCF.

A tal proposito, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ha pubblicato la circolare n. 6/2022 con le istruzioni per far partire il nuovo sistema di garanzie sui prestiti autorizzato dalla Commissione Ue.

Condizioni di accesso alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2. del TCF

Si legge che ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2. del TCF, oltre agli ordinari requisiti di ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo, devono essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti:

  1. i soggetti beneficiari finali devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa;
  2. i soggetti beneficiari finali non devono essere sottoposti alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e non devono essere posseduti o controllati da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni;

Inoltre, l’importo del finanziamento erogato non può essere superiore, alternativamente:

  • al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di tre bilanci chiusi e approvati, l'importo massimo è calcolato sulla base del fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta dell’agevolazione;
  • oppure al 50% dei costi sostenuti per l'energia (come le spese per l’acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della presente richiesta di agevolazione;
  • al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 6 mesi, nel caso di imprese diverse dalle PMI con numero di dipendenti non superiore a 499, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati.

Anche per le richieste di riassicurazione/controgaranzia devono essere rispettate inoltre ulteriori condizioni.

In deroga a quanto previsto dalle Disposizioni Operative del Fondo e in linea con quanto previsto dal TCF, sono ammissibili anche i soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, siano classificati tra le “imprese in difficoltà” così come definite dal Regolamento 651/201.

Le garanzie riconosciute sono pari:

  • all’80% in favore delle tipologie di soggetto beneficiario finale e di operazione finanziaria per le quali non si applica il modello di valutazione del Fondo ai sensi dell’art.6, comma 2 del Decreto interministeriale del 6 marzo 2017 (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto);
  • all’80% in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento;
  • all’80% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione;
  • al 60% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione.

Infine, la durata massima di prestiti è di 9 anni, mentre l’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria è pari a 5 milioni di euro.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito