Processo penale telematico: al via il doppio binario per i depositi
Pubblicato il 07 gennaio 2025
In questo articolo:
- Deposito telematico penale: modificati i termini dell’avvio
- Depositi digitali: obbligatorietà progressiva
- Doppio binario (analogico e telematico) fino al 31 dicembre 2025
- Depositi non telematici consentiti fino al 31 marzo 2025
- Uffici giudiziari penali a cui è esteso l'obbligo dal 1° gennaio 2027
- Tabella di sintesi delle novità
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Processo penale telematico: al via la disciplina transitoria che estende, attraverso diverse fasi temporali, l'applicazione del regime del “doppio binario” (analogico e telematico) per il deposito degli atti da parte dei soggetti “interni” ed "esterni" presso gli uffici giudiziari penali.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto ministeriale Giustizia n. 206 del 27 dicembre 2024, recante "Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico".
Deposito telematico penale: modificati i termini dell’avvio
Il testo - che stabilisce un graduale passaggio all’utilizzo esclusivo della modalità telematica - stato messo a punto a seguito della rilevata necessità di ridefinire sia gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui sono consentite modalità non telematiche, sia i termini di transizione al regime telematico per il deposito, la comunicazione e la notificazione degli atti penali.
Sono state rimodulate, conseguentemente, le scadenze che altrimenti sarebbero operative dal 1° gennaio 2025.
Il Regolamento è stato elaborato tenendo conto del parere del Consiglio superiore della magistratura, espressosi nella seduta dell'11 dicembre 2024, e del Consiglio nazionale forense, consultato il 22 novembre 2024. Inoltre, il testo è stato affinato alla luce del parere fornito dal Consiglio di Stato durante l'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 23 dicembre 2024.
Il Decreto ministeriale, in particolare, interviene a modifica del Decreto ministeriale n. 217 del 29 dicembre 2023, nella parte che individua gli uffici giudiziari penali e le tipologie di atti del procedimento penale per i quali è possibile adottare modalità non telematiche di deposito.
Depositi digitali: obbligatorietà progressiva
Viene previsto, così, a partire dal 1° gennaio 2025, il deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti autorizzati, sia interni che esterni, sia obbligatorio presso specifici uffici giudiziari penali, con alcune deroghe temporanee che permettono, in determinati casi, l’uso di modalità tradizionali fino al 31 dicembre 2026.
Dal 2025, il deposito esclusivamente telematico riguarda i seguenti uffici giudiziari penali:
- Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
- Procura europea;
- Sezione del giudice per le indagini preliminari (GIP) del tribunale ordinario;
- Tribunale ordinario;
- Procura generale presso la corte di appello, limitatamente ai procedimenti di avocazione.
Doppio binario (analogico e telematico) fino al 31 dicembre 2025
Fino al 31 dicembre 2025, tuttavia, negli uffici giudiziari penali della Procura presso il tribunale ordinario, della Procura europea e della Sezione del GIP del tribunale ordinario, i soggetti abilitati interni potranno depositare atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità non telematiche.
Questo ad eccezione di atti relativi:
- ai procedimenti disciplinati dal libro V, titolo IX (Udienza preliminare), e dal libro VI, titoli II (Applicazione della pena su richiesta delle parti), V (Procedimento per decreto) e V-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova) del codice di procedura penale;
- agli atti di archiviazione previsti dagli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del medesimo codice e alle richieste di riapertura delle indagini di cui all’articolo 414, anche con modalità non telematiche.
Le modalità non telematiche di deposito potranno essere utilizzate, sempre fino al 31 dicembre 2025, anche negli uffici della sezione del GIP del tribunale ordinario e nel tribunale ordinario, in caso di atti, documenti, richieste e memorie, relativi:
- ai procedimenti disciplinati dal libro IV (Misure cautelari) del codice di procedura penale;
- alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
Depositi non telematici consentiti fino al 31 marzo 2025
Sino al 31 marzo 2025, inoltre, sarà ancora consentita anche con modalità non telematiche l'iscrizione delle notizie di reato da parte dei soggetti abilitati interni, ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale.
Sarà poi possibile, sino alla medesima data, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati, sia interni che esterni, riguardanti i procedimenti disciplinati dal libro VI, titoli I (Giudizio abbreviato), III (Giudizio direttissimo) e IV (Giudizio immediato) del codice di procedura penale.
Uffici giudiziari penali a cui è esteso l'obbligo dal 1° gennaio 2027
Dal 1° gennaio 2027, l'obbligo di deposito in modalità telematica si estende anche ai seguenti uffici giudiziari penali:
- Ufficio del giudice di pace;
- Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
- Tribunale per i minorenni;
- Tribunale di sorveglianza;
- Corte di appello;
- Procura generale presso la corte di appello;
- Corte di cassazione;
- Procura generale presso la Corte di cassazione.
Fino al 31 dicembre 2026, negli uffici del giudice di pace, Corte di appello e Procura generale presso la corte di appello, i soggetti abilitati esterni potranno effettuare il deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche in modalità telematica.
Fino alla stessa data, negli uffici giudiziari penali a cui viene esteso il deposito telematico a partire dal 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati, sia interni che esterni, potrà avvenire anche in modalità telematica, subordinatamente a un provvedimento che certifichi la funzionalità dei sistemi informatici. Tale provvedimento dovrà essere emesso dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della Giustizia e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.
Le disposizioni in esame si estendono anche ai procedimenti relativi alle misure di prevenzione e alle fasi regolate dai libri X (Esecuzione) e XI (Rapporti giurisdizionali con autorità straniere ) del codice di procedura penale.
Per finire, viene specificato che ai difensori resta consentito effettuare il deposito tramite posta elettronica certificata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 87-bis del Decreto legislativo n. 150/2022, in tutti i casi in cui il deposito è ammesso anche con modalità non telematiche.
Tabella di sintesi delle novità
Ambito | Novità | Scadenze/Date Rilevanti |
---|---|---|
Obbligo di deposito telematico | Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie diventa obbligatorio in modalità telematica. | Dal 1° gennaio 2025 per specifici uffici giudiziari penali. |
Deroghe temporanee | Consentito il deposito non telematico per alcune tipologie di atti e procedimenti. | Fino al 31 dicembre 2026, con date intermedie per specifici casi. |
Estensione dell’obbligo telematico | Il deposito telematico obbligatorio viene esteso a ulteriori uffici giudiziari. | Dal 1° gennaio 2027. |
Uso della PEC per i difensori | I difensori possono utilizzare la posta elettronica certificata per il deposito in casi di modalità non telematiche. | Permanente, in conformità con l’art. 87-bis del D.lgs. n. 150/2022. |
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