Prospetto informativo disabili 2025: come e quando inviarlo
Pubblicato il 27 gennaio 2025
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Si avvicina un’ importante scadenza per i datori di lavoro, pubblici e privati: entro il 31 gennaio 2025, infatti, i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti devono inviare in modalità telematica il prospetto informativo disabili.
Vediamo nel dettaglio come fare.
Chi
Obbligati sono tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Il calcolo dell’organico aziendale, sul quale quantificare la quota di riserva, va effettuato alla data del 31 dicembre 2024.
NOTA BENE: Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista o terapisti della riabilitazione non vedenti è tenuto ad effettuare annualmente una specifica denuncia ai fine di consentire la verifica dell'adempimento agli obblighi di collocamento.
Cosa
Il prospetto deve contenere:
- il numero dei dipendenti;
- il numero e i dati dei dipendenti occupati nella quota di riserva;
- i posti e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
- nel caso di aziende con più sedi operative, le eventuali compensazioni territoriali.
NOTA BENE: la compensazione territoriale non può essere utilizzata cumulativamente all’esonero parziale.
Quota di riserva: come si calcola
La quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge n. 68/1999, proporzionata al numero dei dipendenti, prevede l’occupazione di:
- un lavoratore disabile, per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti a tempo indeterminato;
- due lavoratori disabili, per le aziende da 36 a 50 dipendenti a tempo indeterminato;
- 7% dei lavoratori occupati, per le aziende che occupano più di 50 dipendenti a tempo indeterminato.
Lavoratori part time
Nella base di calcolo della quota di riserva i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario di lavoro in essere al 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione del prospetto.
Peraltro, se durante l’anno precedente il lavoratore abbia variato l’orario di lavoro o abbia trasformato l’orario da pieno a part-time, va computato in base all’orario posseduto al 31 dicembre.
Lavoratori intermittenti
I lavoratori intermittenti devono essere calcolati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Lavoratori che non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva
Non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva:
- i disabili assunti ai sensi della legge n. 68/1999;
- i disabili occupati, non assunti tramite le strutture del collocamento obbligatorio con una riduzione D.p.r. n. 915/1978 o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti;
- i lavoratori a tempo determinato con contratti di durata fino a sei mesi;
- i lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato;
- i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia;
- i lavoratori divenuti invalidi successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- gli apprendisti;
- i tirocinanti e gli stagisti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento;
- i lavoratori assunti con somministrazione da agenzie di lavoro;
- i lavoratori operanti esclusivamente all’estero;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- i lavoratori a domicilio;
- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i collaboratori con partite Iva;
- i lavoratori acquisiti per passaggio di appalto;
- i lavoratori in telelavoro;
- i lavoratori del sottosuolo e adibiti a trasporto del minerale;
- il personale viaggiante e navigante di aziende che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre;
- gli addetti al trasporto nel settore edile;
- il personale adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto, nel settore degli impianti a fune;
- i lavoratori operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere;
- i lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille (tale situazione deve essere dichiarata tramite un'autocertificazione da presentare sempre telematicamente);
- il personale non amministrativo impiegato in servizi di polizia, di protezione civile e di vigilanza privata;
- i lavoratori distaccati;
- i ricercatori universitari.
NOTA BENE: gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese in crisi.
Sanzioni
L’azienda che non proceda all’invio del prospetto informativo è soggetta ad una sanzione amministrativa di 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo oltre il 31 gennaio 2025.
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