Quale livello assegnare all’ausiliare alla vendita con esperienza professionale?

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Quale livello assegnare all’ausiliare alla vendita con esperienza professionale?

Premessa

Tra le principali questioni che il datore di lavoro deve affrontare all’atto dell’assunzione vi è quella che riguarda il corretto inquadramento contrattuale del lavoratore.

Con tale termine si intende generalmente il procedimento mediante il quale, l’impresa, sulla base di un valutazione propedeutica dei compiti che intende assegnare al lavoratore, conferisce a quest’ultimo un determinato livello professionale, tenendo in considerazione le classificazioni e le declaratorie all’uopo previste dai contratti collettivi. Mediante l’inquadramento vengono determinati i trattamenti economici e normativi applicati al rapporto di lavoro del lavoratore.

Nel settore del commercio, specie per ciò che riguarda i profili dei commessi e degli ausiliari alle vendite, si rinviene una disciplina peculiare nel CCNL concluso da Confcommercio con le principali organizzazioni sindacali. 

La nota 4 del V livello professionale CCNL Confcommercio

Con riferimento al V livello, la nota 4 del CCNL Confcommercio stabilisce che “l’aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l’età o perché proviene da altri settori). L’aiutante commesso permane al quinto livello per un periodo di 18 mesi”.

La disposizione, sebbene di tenore chiara, potrebbe prestarsi a una lettura non univoca.

Primo indirizzo

Per un primo orientamento, il dipendente che svolge attività di vendita può essere inquadrato, non già nel IV livello, bensì nel V livello, e quindi sotto-inquadrato, peraltro, per un periodo di tempo limitato di diciotto mesi, a patto che ricorra la duplice condizione prevista dalla disposizione:

  • mancato svolgimento del periodo di apprendistato, funzionalizzato al conseguimento della qualifica di commesso;
  • svolgimento di attività lavorativa in settori merceologici differenti rispetto a quello cui opera il datore di lavoro.

Qualora invece il lavoratore abbia svolto un periodo di apprendistato oppure abbia già acquisito un’esperienza professionale di almeno diciotto mesi, in qualità di commesso o di ausiliario commesso, nello stesso settore merceologico in cui opera il datore di lavoro che procede all’assunzione, quest’ultimo dovrà assegnare al lavoratore il medesimo inquadramento pertinente per le mansioni di commesso: ergo il IV livello professionale.

Secondo indirizzo

Altro indirizzo ritiene che l’espressione “settore merceologico” contenuta nella nota IV vada riferita non tanto alla categoria merceologica in cui opera l’impresa che procede all’assunzione, ma piuttosto all’attività commerciale effettivamente svolta da quest’ultima. Di tal che un’azienda che commercializza prodotti affini, ma differenti rispetto a quelli alienati dal precedente datore di lavoro, potrebbe non tenere in considerazione del pregresso bagaglio professionale del dipendente e inquadrare quest’ultimo nel V livello professionale, quantomeno per diciotto mesi.

Una chiave di lettura

Per dipanare la questione occorre muovere dal concetto di settore merceologico e comprendere quale sia stata la comune volontà delle parti contraenti espressa nella nota 4 della declaratoria del V livello professionale.

Il settore merceologico

Generalmente per settore merceologico non si intende la specifica attività svolta dall’azienda, né tanto meno rileva l’inquadramento di quest’ultima nella gestione previdenziale, né soprattutto tale definizione pare possa essere ricavata dal tipo di contratto collettivo applicato dall’impresa ai propri dipendenti.

Piuttosto l’espressione “settore merceologico” richiama l’insieme di beni, servizi, prodotti che vengono erogati dall’impresa per una omogenea platea di utenti e che sono in grado di soddisfare interessi fungibili e sostanzialmente affini.

In tale prospettiva, si può asserire che facciano parte di un medesimo settore merceologico le imprese fornitrici di beni volti all’arredamento, nell’ambito del quale potranno essere classificate le aziende produttrici di componenti per biblioteche oppure macchine e sistemi vari per ufficio e per il relativo funzionamento. Appartengono a uno stesso settore merceologico le aziende alimentari, a prescindere dalla tipologia di prodotti erogati nel mercato. Inoltre possono essere classificate nel medesimo settore merceologico aziende che erogano plurimi e differenziati servizi come quelli attinenti ai software o al materiale per telefonia o attività tecnologiche. E ancora possono essere annoverate in uno stesso settore le aziende che commerciano capi di abbigliamento indipendentemente dagli articoli venduti o dal genere di clientela cui sono rivolti gli articoli.

Di contro, e correlativamente, non pare che possono ricomprendersi nel medesimo settore merceologico aziende che, quantunque applichino ai propri dipendenti il medesimo contratto collettivo e che risultino classificate nella gestione previdenziale del commercio, esercitano tuttavia attività affatto affini, come ad esempio l’azienda che offre nel mercato prodotti per l’alimentazione degli animali e quella che invece aliena materiale didattico.

In tale ambito si ritiene che qualora quest’ultima dovesse assumere un dipendente, da adibire alle mansioni di vendita e che abbia maturato esperienza anche di diciotto mesi nella prima azienda, possa avvalersi della nota 4 e classificare il predetto lavoratore nel quarto livello professionale, ben si intende per un periodo di diciotto mesi.

Vero è che anche la differenza di beni e di servizi erogati da aziende classificate nell’ambito di un medesimo settore potrebbe sottendere il rischio, non poi così peregrino, di richiedere un periodo di adattamento al dipendente addetto alla vendita, che, quantunque in possesso di un background professionale pluriennale, potrebbe infatti non essere a conoscenza della specificità aziendale o del reparto cui viene destinato. Ma per sopperire a tale eventualità si ritiene che l’impresa possa ricorrere, non tanto all’inquadramento contrattuale, dal momento che le mansioni e le declaratorie contrattuali, nel limiti dell’art. 2013 c.c., non sono nella disponibilità delle parti, quanto piuttosto convenire un’assunzione a termine, ovvero pattuire un (orami desueto) periodo di prova.

La comune intenzione delle parti contrattuali

Alla luce di tali considerazioni si può pertanto ritenere più corretta la prima delle prospettazioni sopra esposte. Infatti (qui si passa ad analizzare il secondo criterio di lettura della nota IV, rappresentato dalla comune volontà delle parti contrattuali), l’intenzione che sta alla base di tale disposizione contrattuale appare proprio quella di salvaguardare il bagaglio professionale acquisito nel corso del tempo dal lavoratore. Tale finalità è perseguita con:

  • il richiamo allo svolgimento del periodo di apprendistato da parte dell’assumendo commesso;
  • il riferimento temporale di diciotto mesi entro il quale può essere inquadrato l’ausiliario alla vendita, privo di esperienza o di un pregresso periodo di apprendistato.

In dettaglio il completamento del periodo di addestramento professionale nelle mansioni di commesso alla vendita impone all’impresa che procede all’assunzione e che appartiene al medesimo settore merceologico del precedente datore di lavoro, di riconoscere il bagaglio professionale acquisito dal dipendente e conseguentemente di assegnare a quest’ultimo quantomeno il IV livello professionale.

Il riferimento al limite temporale di diciotto mesi opera proprio in relazione ai dipendenti che non abbiano svolto un periodo di apprendistato nelle mansioni di commesso, ma che abbiano comunque acquisito “sul campo” per pregresse attività svolte nel settore merceologico di riferimento, competenze tecniche e conoscenze tali da poter svolgere le mansioni di commesso senza passare per un ulteriore periodo di sotto-inquadramento contrattuale.

In definitiva, si ritiene che ove non vi fosse stata la puntualizzazione espressa nella nota 4, si sarebbe corso il rischio che dipendenti con competenze acquisite in qualità di commessi alla vendita, in caso di mutamento impresa, avrebbero potuto essere inquadrati dal nuovo datore di lavoro nel V livello professionale subendo conseguentemente un degradamento professionale e una perdita secca in termini economici e normativi.

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’opinione degli autori e non impegnano l’amministrazione di appartenenza

Ogni riferimento a fatti e/o persone è puramente casuale

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