Remunerazione soggetto non residente, linee guida dalle Entrate

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Remunerazione soggetto non residente, linee guida dalle Entrate

Approvate dall’Agenzia delle Entrate le linee guida per l’applicazione alla remunerazione ricevuta per l’attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/86 (TUIR), ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza.

Per servizi, prestati dal soggetto residente o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo Gruppo, devono intendersi:

  • i servizi di gestione degli investimenti;
  • i servizi connessi e strumentali all’attività di gestione degli investimenti;

resi in nome o per conto del Veicolo, o delle sue Controllate.

La valorizzazione della remunerazione associata a un’operazione consistente nella prestazione, a opera dei soggetti suddetti, di uno o più servizi indicati sopra, in base al principio di libera concorrenza, è determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso.

Il completamento del quadro normativo sul regime di Investment management exemption è avvenuto tramite il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024, recante i criteri di valutazione della congruità della remunerazione dell’asset manager.

Il provvedimento n. 68665/2024 sull'Investment Management Exemption (IME), segue la bozza provvisoria pubblicata in consultazione ad ottobre 2023 per dare attuazione alla presunzione legale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

La versione definitiva ha, inoltre, seguito il decreto Mef del 22 febbraio 2024, che ha individuato i requisiti di indipendenza del fondo non residente rispetto ai suoi sottoscrittori e i requisiti di indipendenza dell’asset manager rispetto al fondo stesso.

Per approfondire il tema si inviata a leggere anche il post: “Veicoli di investimento non residenti. Attuazione”.

Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento dei servizi di gestione degli investimenti

La presunzione legale introdotta dalla Legge di bilancio 2023 consente, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo d’investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto che svolge, in suo nome o per suo conto, l’attività di gestione degli investimenti.

NOTA BENE: Una delle condizioni previste dal legislatore è che il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea.

A tal fine, è assegnato all’Agenzia delle Entrate il compito di definire, con provvedimento, le linee guida per l'applicazione a tale remunerazione dell'articolo 110, comma 7, del TUIR.

Il provvedimento n. 68665 del 28 febbraio, dopo aver richiamato i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento e i relativi criteri di applicabilità descritti nelle Linee guida OCSEe nel decreto 14 maggio 2018 del MEF, individua, prevedendo deroghe e disposizioni di chiusura, i metodi più appropriati, distinguendo per tipologia di servizi, per l’applicazione del principio di libera concorrenza.

Ai fini della valorizzazione, in base al principio di libera concorrenza, della remunerazione associata a un’operazione consistente nella prestazione di servizi di gestione degli investimenti resa in nome o per conto del Veicolo o delle sue Controllate, l’Agenzia ritiene che il metodo più appropriato è il Metodo del confronto di prezzo.

Qualora, invece, l’operazione accuratamente delineata, abbia le seguenti caratteristiche:

  • le parti, con riferimento all’operazione, condividono l’assunzione dei medesimi rischi economicamente significativi;
  • le parti, con riferimento all’operazione, assumono separatamente rischi economicamente significativi e strettamente connessi;

e non sia applicabile con uguale grado di affidabilità il Metodo del confronto di prezzo, il metodo più appropriato è il Metodo transazionale della ripartizione degli utili, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto dalle parti alla realizzazione dell’operazione.

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