Restituzione somme già sottoposte a tassazione, chiarimenti Assonime

Pubblicato il



Restituzione somme già sottoposte a tassazione, chiarimenti Assonime

La restituzione delle somme che hanno già concorso a far parte del reddito imponibile degli anni precedenti e, dunque, che sono già state tassate è l’oggetto della circolare n. 13/2021 di Assonime. Il nuovo documento del 21 aprile 2021 è stato pubblicato con l’intento di analizzare la disciplina introdotta dal Legislatore con l’art. 150 del Dl n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), chiarendone, in particolar modo, alcune criticità applicative.

Restituzione somme già sottoposte a tassazione, normativa

Il Decreto legge n. 34/2020, con l’art. 150, ha inserito all'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 2, il seguente: "2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.".

Pertanto, nel caso in cui si debbano restituire somme che erano state assoggettate a ritenuta, tali somme vanno restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.

Allo stesso modo, ai sostituti d'imposta ai quali siano restituite le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30% delle somme ricevute, che può essere utilizzato senza limite di importo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997.

Tali disposizioni si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020; sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Restituzione somme già sottoposte a tassazione, ambito applicativo ampio

Per prima cosa, nella circolare n. 13/2021, Assonime analizza l’ambito applicativo della disposizione di cui al suddetto articolo 150, riconoscendo come quest’ultimo si applichi alle restituzioni di somme assoggettate a ritenuta a titolo di acconto o di imposta o ad imposta sostitutiva, essendo irrilevante la tipologia di somma da restituire o di tassazione subita, ai fini del recupero delle ritenute.

Restituzione somme già sottoposte a tassazione, riconoscimento del credito d’imposta al sostituto

Nella circolare n. 13/2021, inoltre, Assonime affronta alcune criticità che riguardano, in primo luogo, il riconoscimento di un credito d’imposta a favore del sostituto d’imposta, il quale è determinato in misura fissa e commisurato al 30% delle somme ricevute.

Osserva Assonime che, proprio con riferimento al sostituto d’imposta, non sempre la norma consente il recupero integrale delle ritenute versate.

A volte, infatti, il credito d’imposta penalizza il sostituto quando la ritenuta operata è superiore al 23%.

Concordando con la Relazione illustrativa del Dl n. 34/2020, anche Assonime conferma che il riconoscimento di un credito d’imposta determinato in modo forfetario è in contrasto con il principio della capacità contributiva e può tradursi in una ingiustificata perdita per il sostituto d’imposta, soprattutto se quest’ultimo abbia operato e versato la ritenuta applicando un’aliquota superiore al 23% (percentuale utilizzata dal Legislatore per fissare il limite del credito d’imposta).

Per tale ragione, si riconosce la possibilità al sostituto d’imposta di recuperare la differenza tra la somma effettivamente versata a titolo di ritenute e quella recuperata con il credito d’imposta presentando un’istanza di rimborso.

Al contrario, invece, se il sostituto avesse applicato una ritenuta in misura inferiore al 23%, lo stesso sarebbe potuto andare in contro ad un potenziale indebito arricchimento, qualora avesse utilizzato il credito d’imposta nella misura del 30% come previsto dalla disposizione normativa.

Di qui, la conclusione secondo la quale il sostituto deve utilizzare il credito d’imposta in misura corrispondente alla somma effettivamente versata a titolo di ritenute.

Circa il momento in cui sorge il diritto del sostituto ad utilizzare il credito d’imposta, la circolare n. 13 ritiene irragionevole subordinare il sorgere del credito d’imposta all’effettivo incasso delle somme restituite, anche se ciò sembrerebbe dedursi dal testo letterale della norma.

Per avallare tale interpretazione, l’Associazione rinvia alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione della Certificazione Unica 2021.

In particolare, al punto 475 viene precisato che “il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge al momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Pertanto, ai fini dell’utilizzo del credito di imposta sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla restituzione dell’indebito (ad esempio, corresponsione rateale)”.

Di conseguenza, Assonime afferma che le istruzioni al Modello 770/2021 per il periodo d’imposta 2020 devono essere intese nel senso che il credito d’imposta da indicare nel rigo SX1 colonna 5 deve essere pari al 30% di quanto indicato nel campo 475 della Certificazione Unica 2021, quindi dell’importo netto che può essere recuperato in base ad un titolo definitivo, come per esempio una sentenza.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito