Rottamazione quater: disponibile il prospetto informativo dei debiti

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Rottamazione quater: disponibile il prospetto informativo dei debiti

Con la circolare 2/E/2023 e i recenti interventi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono stati forniti importanti chiarimenti sul fronte della cd. “Rottamazione-quater”, ossia la nuova definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi prevista dalla Legge di bilancio 2023. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sono pubblicate le modalità operative e il servizio da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di adesione, oltre alle FAQ “aggiornate” alla data del 16 febbraio 2023.

Ambito applicativo della nuova definizione 

L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, cd. “Rottamazione-quater”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.06.2022. La misura, in particolare, prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Il beneficio della “rottamazione-quater”, quindi, consiste nello sgravio:

  • di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
  • di ogni tipo di interesse compreso nel carico;
  • degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73;
  • delle somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione ai sensi art. 17 del DLgs. 112/99; 

Ai fini della determinazione del quantum dovuto (a titolo di capitale compreso nei carichi e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella) si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo ed il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con pagamenti parziali, deve dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima.

Nello specifico, la “Rottamazione-quater” riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione”, anche se “decaduti” per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento. Si tratta dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 2000 al 2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:
  1. la definizione dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art.6, comma 2, DL n. 193/2016);
  2. la definizione dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e 1.1-30.9.2017 (rottamazione-bis, D.L. 148/2017);
  3. la definizione dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art.3, DL n. 119/2018);
  4. la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
  5. la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, D.L. n.34/2019).

NOTA BENE:  La norma sembra rimettere in termini i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni (carichi affidati fino al 2017), purché sia stata presentata la relativa dichiarazione nei termini prescritti ex lege, e a condizioni più vantaggiose (si abbatte, tra gli altri, anche l’aggio).  

Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle violazioni del Codice della strada nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede che non siano da corrispondere unicamente  le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

NOTA BENE: A differenza di quanto previsto per le altre rottamazioni, la nuova norma estende la disciplina dettata a suo tempo per la definizione agevolata delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada anche alle altre sanzioni amministrative “diverse” da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Pertanto, per tutte le sanzioni – come in passato per le sole sanzioni da violazioni al Codice della Strada – il debitore, versando le somme dovute a titolo di sanzione, potrà beneficiare dell’abbattimento degli interessi, comunque denominati.

La sanatoria interessa, altresì:

  • i debiti risultanti da carichi affidati all’Agenzia Entrate-riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 e D.Lgs. n. 103/96, previa adozione di apposite delibere, entro il 31 gennaio 2023, da pubblicare nei rispettivi siti istituzionali e da comunicare – sempre entro la medesima data  - all’agente della riscossione mediante PEC.

          NOTA BENE: Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

             - CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense

             - ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi

             - CNPR - Cassa Ragionieri

             - ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari

             - INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

  • i carichi affidati all’Agenzia Entrate-riscossione rientranti nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.3/2012 nonché per ristrutturazione dei debiti e concordato minore ex D.Lgs. 14/2019.

NOTA BENE: Similmente a quanto previsto per le precedenti “rottamazioni”, la norma stabilisce che alle somme occorrenti per aderire alla definizione, oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Somme escluse dalla definizione

Non rientrano nel beneficio della definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

  1. i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  2. i carichi relativi a:
  • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art.16, Reg. UE n. 2015/1589;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Iva riscossa all’importazione.
  1. le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
  2. i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che “non” hanno provveduto all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere i carichi nell'ambito della misura agevolativa.

Prospetto informativo

Sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail un “Prospetto informativo” con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista  dalla Legge di Bilancio 2023.

Il Prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito riferiti al codice fiscale intestatario della richiesta, e indica i carichi “definibili” per i quali è possibile presentare la domanda di adesione alla “Rottamazione-quater”. Per ciascuna cartella/avviso, è riportato l’importo residuo dei carichi “definibili” alla data di elaborazione del prospetto, nonché l’ammontare delle somme dovute aderendo all’agevolazione. Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate, nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale. Tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

NOTA BENE: Tale Comunicazione terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro (FAQ n. 13) che sarà effettuato il 31 marzo 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.

Per richiedere “online” il prospetto informativo e riceverlo via email bisogna accedere alla sezione “Definizione agevolata”. Nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la relativa documentazione di riconoscimento. A seguito della richiesta, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una prima e-mail contenente il link per confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore).

Una volta convalidato il link, il servizio trasmetterà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo e la data dell’istanza. Se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di accoglimento, con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento).  

In alternativa, è possibile chiedere il Prospetto dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE, CNS e, per gli intermediari fiscali, Entratel. In questo caso, il contribuente visualizzerà una schermata con la conferma della presa in  carico della richiesta e riceverà, entro le successive 24 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro 5 giorni (oltre tale termine non sarà più possibile effettuare il download).

Modalità di adesione alla definizione

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante una dichiarazione da presentare, entro il 30 aprile 2023, mediante apposito modello.

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi. Tali giudizi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti. Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi.

Sul piano operativo, gli interessati possono utilizzare due modalità alternative per presentare la domanda:

  • accedendo all’area “riservata“ del sito dell’Agenzia entrate-riscossione (con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento) e indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare della misura agevolativa;
  • nell’area pubblica del sito istituzionale dell’Agenzia Entrate-Riscossione, compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento.

Nella sezione “Definizione agevolata” dell’area pubblica si compila l’apposito form inserendo:

  1. i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione;
  2. il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto;
  3. il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.

È, inoltre, necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata. Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Con le stesse modalità il contribuente può presentare in “tempi diversi”, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate “integrative” della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate “sostitutive” della precedente. In pratica, la presentazione, mediante l’applicativo telematico, di diverse istanze non genera un unico piano di dilazione ma tanti piani in funzione delle istanze presentate. In tal modo, nel caso in cui il contribuente non sia in grado di pagare le rate di una rottamazione, gli resta comunque aperta la possibilità di continuare nel pagamento delle altre due definizioni.  

NOTA BENE: Si ricorda che è possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Una volta presentata l’istanza di definizione, entro il 30 giugno 2023, l’Agenzia Entrate-Riscossione invia al contribuente una “comunicazione” di:

  • accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione, i moduli di pagamento precompilati in base al piano di rate scelto in fase di adesione, le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • diniego (eventuale) della domanda, con l’evidenza delle “motivazioni” per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

Effetti della definizione

A seguito della presentazione della domanda, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili;
  • l’Ader non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche. L'inibizione di nuove azioni esecutive e cautelari non riguarda tutti i carichi di ruolo ma i soli carichi definibili. Pertanto, se il debitore intendesse definire una parte dei ruoli, o se fossero presenti ad esempio ruoli concernenti aiuti di stato recuperati (non definibili), le misure cautelari, per questi, potrebbero essere adottate;
  • l’Ader non può proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta/riscossione dei crediti vantati nei confronti della P.A.;
  • in caso di definizione dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

NOTA BENE: Si rammenta che il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC eventualmente rilasciati in attuazione della predetta disposizione sono annullati dagli enti preposti alla verifica. A questo fine, è previsto che l’agente della riscossione comunichi agli enti il regolare versamento delle rate accordate.

In merito, poi, alle istanze di definizione agevolata delle dilazioni di pagamento “già in atto” occorre tener presente che - come ribadito anche nelle FAQ dell’Agenzia Entrate-riscossione - una volta presentata la domanda di adesione (“Rottamazione-quater”) sono sospesi, fino alla scadenza del versamento della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Al 31 luglio 2023 le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ALCUNE FAQ AGGIORNATE 

Ho aderito alla definizione agevolata per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso. Cosa succede?

 

La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.  Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

Ho un contenzioso con agenzie delle entrate-riscossione per alcune cartelle che vorrei ora inserire nella domanda di  adesione alla definizione agevolata. posso farlo?

Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

Nella mia situazione debitoria ci sono cartelle di pagamento che potrebbero essere interessate dallo "stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro il cui annullamento, come  previsto dalla legge n. 197/2022, si concretizzerà solo il 31  marzo 2023. Posso comunque indicare questi carichi nella  domanda di adesione alla definizione agevolata? non rischio di pagare somme superiori a quelle effettivamente dovute?

È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) anche per questi carichi, per i quali la legge ha previsto la sospensione dell’attività di  riscossione fino al 31 marzo 2023, e non c’è il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle  dovute. Infatti, gli importi da saldare a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti residui fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.

Ho ancora in essere un piano di pagamento della “rottamazione-ter”, dove peraltro sono presenti anche carichi che potrebbero rientrare nello “stralcio” dei debiti fino a mille euro previsto dalla legge n. 197/2022. posso evitare il pagamento della prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2023 e presentare la richiesta di “rottamazione-quater”?

Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”. In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.

Piano dei pagamenti

È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. Inoltre, al caso in esame non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

Una volta presentata l’istanza di definizione, entro il 30.06.2023, l’Agenzia Entrate-Riscossione invia al contribuente una “comunicazione” di:

  • accoglimento della domanda, contenente: l’ammontare complessivo delle somme dovute; la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; i moduli di pagamento precompilati; le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • diniego (eventuale) della domanda, con l’evidenza delle “motivazioni” per le quali non è stata accolta la  richiesta di definizione agevolata.

Il pagamento del dovuto – che dovrà avvenire secondo le scadenze riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento - può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  • mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione;
  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. 

Restano comunque definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate a qualunque titolo e relative ai debiti definibili.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.  Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, “superiore a cinque giorni”, in particolare, non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione o decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo e non determinano l’estinzione del debito residuo. Al verificarsi delle predette condizioni, l'agente prosegue l'attività di recupero coattivo del debito residuo.

NOTA BENE: Qualora le somme necessarie per la definizione siano oggetto di procedura concorsuale nonché delle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa, è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.

Resta ferma la possibilità di rateizzare. Il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto per la definizione non determina, infatti, la preclusione della possibilità di rateizzare, ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, il debito per il quale si è determinata l’inefficacia della stessa definizione. Ciò in quanto non si rinvengono previsioni analoghe a quelle che, nell’ambito dei precedenti istituti definitori dei carichi affidati all’agente della riscossione, avevano introdotto tale preclusione (circolare 2/E/2023).

Disciplinata anche la modalità di determinazione delle somme da versare per la definizione agevolata in caso di pagamenti “parziali”. In tale eventualità, si dovrà tener conto esclusivamente dell’importo già versato a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento e non anche - come, invece, accaduto nelle precedenti rottamazioni - delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di quelle maturate a titolo di aggio poiché tali somme sono oggetto di integrale abbattimento. In ogni caso, le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

 

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