Saldo e acconto contributivo: al 20 luglio il versamento

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Saldo e acconto contributivo: al 20 luglio il versamento

Entro il prossimo 20 luglio 2023 (in luogo del 30 giugno, per effetto dello slittamento previsto nell’ambito del D.L. 51/2023 convertito in L. n. 87/2023) i soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti nonché quelli iscritti alla gestione separata dell'Inps sono tenuti al versamento del saldo 2022 e dell’acconto 2023 dei contributi previdenziali. La proroga, in particolare, riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP, compresi i contributi Inps dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, i quali devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’Irpef.

Occorre tener presente che, a differenza delle proroghe degli scorsi anni, non è stato previsto alcuno slittamento del termine del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica); infatti, stando alla norma, in deroga a quanto previsto dall’art. 17, co. 2 del DPR 435/2001, i versamenti delle somme dovute “possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo”. In particolare, la maggiorazione da applicare all'intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023 (FAQ 6 luglio 2023).

ATTENZIONE: Nell’ambito del D.L. n. 61/2023 (decreto cd “Alluvioni”) è stata riconosciuta a favore dei soggetti con residenza/sede legale/operativa nei territori alluvionati di Emilia Romagna, Marche e Toscana la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo 1.5- 31.8.2023. Tale sospensione riguarda anche ai versamenti in esame. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023.

Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali

In generale, con il termine "contributi IVS" si fa riferimento a tutte quelle forme di contribuzione obbligatoria dovute all'INPS, o ad altre gestioni speciali, strumentali a garantire una tutela assicurativa in caso di invalidità, vecchiaia o morte del lavoratore. Ad esempio, sono obbligati al versamento di tale contribuzione:

  • i lavoratori dipendenti nonché i soggetti con contratto di apprendistato;
  • i collaboratori e le figure assimilate nonché i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
  • gli imprenditori iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti;
  • i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti iscritti alla gestione ex-ENPALS;
  • i giornalisti iscritti all'INPGI;
  • i mezzadri, i coloni, gli IAP (imprenditori agricoli professionali) e i coltivatori diretti.

Tuttavia, focalizzando l’attenzione sui soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti si ricorda che sono tenuti all’iscrizione a tale gestione (L. 233/90) gli artigiani ed i commercianti che svolgono la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza, ai fini del versamento dei contributi previdenziali propri e di quelli dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).

Sono, inoltre, obbligati alla contribuzione IVS: collaboratori familiari, soci di s.r.l. che svolgono attività commerciale, soci di s.r.l. unipersonale, soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana, soci di snc con attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, bagnini, ostetriche, affittacamere e guide turistiche al sussistere delle condizioni previste dai relativi settori.

Reddito imponibile

In merito all'ammontare del reddito da assoggettare a imposizione contributiva si rileva che:

  • per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile, oltre a quanto dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte di reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Con la circolare 29/E/2021 sono state fornite indicazioni in merito all’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani dei soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della L. 142/2001.

Ciò detto, si indicano gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione, dichiarati eventualmente nei quadri RF, RG e RH:

RF63 – (RF98 + RF100, col. 1+ col. 2) + [RG31 – (RG33+RG35, col. 1 + col. 2)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in col. 2 e col. 4 da RH5 a RH6) - RH12 col. 1- RH12 col. 2] + RS37 colonna 15.

 

ATTENZIONE: I redditi in esame devono essere “integrati” anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a S.r.l. denunciati nel modello Redditi SC, rimanendo esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.

  • il reddito d’impresa del titolare (indicato nella sezione RR2 nella colonna 3 del rigo contraddistinto dal codice 1 nella casella “Tipologia iscritto”) deve essere diminuito del reddito dei coadiutori o coadiuvanti (indicato nella colonna 3 del rigo in corrispondenza del quale è indicato il codice 3 “Familiare coadiuvante o coadiutore” nella casella “Tipologia iscritto”). Nella sez. RR3, nel caso in cui il coadiuvante/coadiutore possegga utili derivanti da partecipazione in S.r.l. diversa da quella per la quale è stato iscritto alle Gestioni autonome, l’importo deve essere indicato nella colonna 3A e andrà indicato, sommato agli altri redditi d’impresa, in RR3, colonna 3. Non devono essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa;
  • per i contribuenti che hanno adottato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L.98/2011) la base imponibile viene determinata come segue: se è stata barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il reddito di riferimento è quello dichiarato nel quadro LM sezione I rigo LM6 (reddito lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse);
  • per i contribuenti che, nell’ambito del regime forfettario (L. 190/2014), hanno aderito al regime contributivo “agevolato” (facoltativo), la base imponibile viene determinata come segue: somma dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM34 meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nel rigo LM37.

NOTA BENE: Il regime “agevolato” consiste nella riduzione del 35% dei contributi dovuti alla Gestione IVS da parte dei contribuenti forfettari esercenti attività d’impresa; l’accesso a tale beneficio avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge previsti. Detti soggetti sono tenuti a versare i contributi sia sul reddito minimale che sul reddito eccedente il minimale applicando le aliquote previste per l’anno 2023 e riducendo l’importo così ottenuto del 35%.

Contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla gestione separata INPS

Analogamente allo scorso anno, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, assoggettati al contributo INPS di cui alla L. 335/95, sono tenuti al versamento del saldo contributivo 2022 e dell’acconto per il 2023, calcolato sulla totalità del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef e risultante dal modello Redditi, compresi quelli in forma associata e/o provenienti dal regime dei minimi o forfettario.

Non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata Inps e, quindi, alla compilazione del quadro RR e al calcolo dei relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 e chi, pur producendo redditi da lavoro autonomo, sia assoggettato, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative (quali, ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci).  Sono, invece, obbligati al versamento alla Gestione separata coloro che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. Sono tenuti, altresì, alla compilazione del quadro RR i magistrati onorari-giudici onorari di pace e vice procuratori onorari – così come previsto dall’articolo 25, comma 3, del Dlgs. n. 116/2017.

Saldo contributi previdenziali 2022

Il saldo contributivo dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti ed alla Gestione separata va calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo realizzati nell’anno 2022. In particolare, i contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo risultano dalla differenza tra quanto effettivamente dovuto in base al reddito dell’anno 2022 e quanto già versato a titolo di acconto.

ATTENZIONE: Si ricorda che per i contributi 2021 è stato riconosciuto un esonero, nel limite di 3.000 euro, ai soggetti che, con reddito 2019 non superiore a 50.000 euro, hanno subìto una riduzione del fatturato 2020 di almeno il 33% rispetto al 2019. Tale situazione potrebbe avere riflessi sulla compilazione del quadro RR del modello redditi laddove il contribuente avesse versato contributi, per i quali - successivamente - è stato riconosciuto l'esonero; questi potrebbe aver maturato un “credito contributivo" utilizzato in compensazione per i contributi 2022. Nel caso in cui i versamenti effettuati nel 2022 siano inferiori all'importo dovuto in quanto è stato utilizzato detto credito (senza presentazione di F24), il relativo importo va esposto a campo 15 "Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24".

Detti soggetti sono tenuti a compilare le seguenti sezioni del quadro RR del modello Redditi PF 2023:

  • sezione I, per i contribuenti iscritti alla gestione artigiani e commercianti;
  • sezione II, per i contribuenti iscritti alla gestione separata.

Nel quadro RR gli importi eventualmente “a credito”, possono essere utilizzati in compensazione indicando come periodo di riferimento l’anno 2022. I crediti riferiti all’anno precedente (2021) vanno esposti separatamente da quelli riferiti ad anni d’imposta precedenti il 2021; in particolare, le somme “a credito”:

  • nel primo caso, potranno essere compensate o chieste a rimborso;
  • nel secondo caso, non vanno esposte in dichiarazione ma dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (cd “autoconguaglio”).

Saldo contributi gestione artigiani e commercianti

In merito alle aliquote applicabili, per la gestione IVS, si rileva quanto segue (circolare Inps 19/2023):

ALIQUOTE GESTIONE IVS  2022

REDDITO

Titolare, socio e collaboratore

di età >  a 21 anni

Collaboratore di età

< a 21 anni

Artigiani

Commercianti

Artigiani

Commercianti

fino a € 48.279,00

24,00%

24,48%

22,80%

23,28%

da € 48.279,01 a € 80.465 (*)

[o da € 80.465 a € 105.014 (**)]

25,00%

25,48%

23,80%

24,28%

     (*) Aliquota ordinaria incrementata dell’1% per la seconda fascia di reddito

(**) Per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

Si sottolinea che per l’anno 2022:

  • il reddito minimo ai fini del calcolo del contributo dovuto è di € 16.243,00;
  • il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di € 80.465,00 ovvero a € 105.014 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti dal 1996;

Si rammenta, inoltre, che il contributo dovuto da artigiani e commercianti (L. 438/1992):

  • è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non solo su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
  • è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi 2023, ai redditi 2023, da denunciare nel 2024).

In conseguenza di ciò, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa 2023, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. A tal proposito si fa presente che, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 63/2002, come precisato ogni anno dall'Inps, i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini Irpef possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando dello 0,40% dell'importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

ATTENZIONE: Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi i eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

  • imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
  • aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

  Saldo contributi gestione separata Inps

I contributi alla Gestione separata vanno determinati utilizzando le seguenti aliquote:

Soggetti iscritti alla gestione separata (*)

Aliquota 2022

Iscritti ad altre forme previdenziali

24%

Titolari di pensione (diretta e indiretta)

Non iscritti a altre forme previdenziali e non pensionato

Titolari di partita IVA

26,23%

Non titolari di partita IVA per il quale non è prevista la contribuzione DIS-COLL.

Nota: si tratta degli iscritti alla gestione separata “diversi” dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un terzo (associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, ecc.) - circolare Inps 18/2014.

 

33,72%

Non titolare di partita IVA per il quale è prevista la contribuzione DISCOLL

35,03%

   (*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale, per il 2022, fissato in € 105.014,00.

Esempio: Il sig. Rossi, consulente, presenta la seguente situazione:

  • reddito lavoro autonomo 2022: € 50.000
  • acconto contributi 2022 dovuto e versato € 8.000

I contributi dovuti per il 2022 sono pari a € 13.115,00 (50.000 x 26,23%); il versamento a saldo dovuto è pari a € 5.115,00 (13.115 – 8.000).

Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave

A seguito dell’articolo 14 della Legge n. 81/2017, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo. La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell’evento. Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5, colonna 18 del Modello Redditi PF2023, mentre nella colonna 17 deve essere indicato il codice relativo alla sospensione: “1” per malattia, “2” per infortunio grave e “3” per calamità naturali. L’importo indicato nella colonna 18 non può superare l’importo del contributo dovuto indicato nella colonna 15.  Eventuali eccedenze, derivanti dall’avere indicato un importo dei contributi sospesi superiore a quello dei contributi dovuti, saranno azzerate.

Contribuenti forfetari – regime contributivo agevolato

I contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa possono optare per un regime agevolato in base al quale alla contribuzione ordinariamente determinata si applica una riduzione del 35%. Tale regime si applica nel 2023 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2022 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2023, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2022 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato devono aver comunicato la propria adesione entro il 28 febbraio 2023. I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2023, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire la corretta predisposizione della tariffazione annuale.

Affittacamere e produttori di assicurazione

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito.  

La contribuzione va quindi, calcolati sul reddito “effettivo”, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

Acconto contributi previdenziali 2023

I soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS sono tenuti al versamento dell’acconto per il 2023 dei contributi previdenziali. Detto acconto, può essere determinato con il criterio “storico” oppure quello “previsionale”. La facoltà di autoriduzione dell’acconto mediante il metodo previsionale non è, però, espressamente prevista per il versamento degli acconti contributivi alla gestione separata Inps; tuttavia, tale facoltà, potrebbe essere ammessa stante quanto previsto dalla circolare Inps 182/1994 in relazione al versamento contributivo previsto per gli artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS. In mancanza di indicazioni ufficiali, si ritiene che l’autoriduzione dell’acconto previdenziale, in via prudenziale, sia da effettuare con cautela, al fine di non incorrere nelle sanzioni relative l’omesso o insufficiente versamento.

Acconto contributivo per artigiani e commercianti

L’acconto dovuto per il 2023 va determinato considerando la totalità dei redditi d’impresa dichiarati per il 2022 ai fini IRPEF (al netto delle perdite pregresse), risultanti dal mod. Redditi PF 2023 ai seguenti righi:

Soggetto iscritto all’IVS

Rigo mod. Redditi PF

Soggetto tenuto al versamento

Titolare

RF101

Titolare

RG36

Socio di società di persone

RH14

Socio

Socio di srl trasparente

Collaboratore impresa familiare

Titolare impresa familiare

ATTENZIONE: Resta fermo che la base imponibile contributiva:

  • va assunta al lordo dell’ACE; in particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d’impresa attribuito nel quadro RH la quota ACE di loro spettanza “utilizzata” dalla società;
  • tiene conto dell’eventuale agevolazione prevista dal cd. super/iper-ammortamento;

Aliquote applicabili

Per il calcolo dell'acconto 2023 vanno applicate le seguenti aliquote (circolare Inps 19/2023):

ALIQUOTE GESTIONE IVS 2023

REDDITO

Titolare, socio e collaboratore

di età > a 21 anni

Collaboratore di età

< a 21 anni

Artigiani

Commercianti

Artigiani

Commercianti

fino a € 52.190,00

24,00%

24,48%

23,25%

23,73%

da € 52.191 a € 86.983

[o da € 86.984 a € 113.520 (*)]

25,00%

25,48%

24,25%

24,73%

(*) Per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

ATTENZIONE: Per gli artigiani e esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’INPS, i contributi si riducono della metà (50%).

Quindi, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 4.208,40 (4.200,96 IVS + 7,44 maternità)

€ 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità)

€ 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)

 

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 350,70 (350,08 IVS + 0,62 maternità)

€ 357,70 (357,08 IVS + 0,62 maternità)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 339,76 (339,14 IVS + 0,62 maternità)

€ 346,76 (346,14 IVS + 0,62 maternità)

ATTENZIONE: Il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Con riferimento alla contribuzione IVS “eccedente” il minimale, invece, nella circolare 19/2023 l’Inps ha precisato che il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di € 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 52.190,00. Per i redditi superiori a € 52.190,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota dell’1% ex articolo 3-ter del D.L. 384/92. Pertanto, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue.

Lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.95

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 21.223,85 (52.190 x 24%+34.793 x 25%

€ 21.641,37 (52.190 x 24,48%+ 34.793 x 25,48%)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 20.571,48 (52.190 x 23,25%+34.793x 24,25%)

€ 20.989,00 (52.190x23,73%+

34.793x 24,73%)

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 27.858,10 (52.190 x 24%+61.330 x 25%)

€ 28.403,00

(52.190x24,48+61.330x25,48%)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 27.006,70 (52.190x23,25%+61.330 x 24,25%)

€ 27.551,60

(52.190x23,73%+61.330x24,73%)

Acconto contributo professionisti gestione separata Inps

L’acconto 2023 è determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto sul reddito 2022 desumibile dal modello Redditi PF 2023. La base imponibile sulla quale deve essere calcolata la contribuzione è rappresentata dalla totalità dei redditi proveniente dall’esercizio di attività da lavoro autonomo compreso quello in forma associata dichiarata ai fini IRPEF, prodotti per l’anno 2022 e/o il reddito prodotto nell’ambito del “regime dell’imprenditoria giovanile” o del regime forfettario, qualora il professionista abbia adottato tali regimi. Inoltre, sono redditi imponibili le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai vice procuratori onorari.

In particolare, l'ammontare del reddito su cui calcolare i contributi previdenziali è desumibile:

  • per la generalità dei lavori autonomi: nel rigo RE25 del modello Redditi PF;
  • per i contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio ex D.L.98/2011: nel rigo LM6 (reddito lordo) ridotto delle perdite pregresse (rigo LM9);
  • per i contribuenti forfettari: nel rigo LM34 (reddito lordo) ridotto delle eventuali perdite pregresse;
  • per le attività in forma associata: nel rigo RH15 o RH17 oppure RH18 colonna 1 se la società semplice genera un reddito da lavoro autonomo.

Relativamente all’aliquota applicabile per l’acconto 2023, occorre tener presente che agli iscritti alla Gestione separata INPS si applica:

  • l'aliquota del 26,23%, ai lavoratori autonomi che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di 113.520 euro;
  • l’aliquota del 24%, ai soggetti iscritti anche ad un'altra forma previdenziale obbligatoria (ad esempio, dipendenti pubblici e privati, professionisti con Cassa, artigiani e commercianti, ecc.) o titolari di pensione, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile 113.520 euro;
  • l’aliquota del 33,72%, ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • l’aliquota del 35,03%, ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Resta fermo quanto previsto in merito all’aliquota contributiva “aggiuntiva” dello 0,72% per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Prevista anche l’aliquota contributiva aggiuntiva per la cd. ISCRO pari allo 0,51% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

In base a quanto esposto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2023 sono complessivamente fissate come segue (circolare Inps 12/2023) e ripartite, fatta eccezione per i liberi professionisti, nella misura di 2/3 a carico committente e 1/3 a carico collaboratore.

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali “non” è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24% (24,00 IVS)

   

Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

Si fa presente, poi, che per l’anno 2023 (circolare Inps 12/2023):

  • il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della L. 335/1995 è pari a € 113.520,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale;
  • il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della L. 233/1990 è pari a 17.504,00 euro. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.200,96, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
    • € 4.591,30 (€ 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;
    • € 5.902,35 (€ 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori che applicano l’aliquota del 33,72%;
    • € 6.131,65 (€ 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori che applicano l’aliquota del 35,03%.

Come noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.

Versamento con F24

Ai fini del versamento dei contributi previdenziali a saldo e acconto occorrerà utilizzare il modello F24 in modalità telematica; in particolare, nella "Sezione Inps" del modello F24, vanno riportati i seguenti dati:

  • il codice della competente sede INPS;
  • il numero di matricola del contribuente (solo per chi è iscritto alla gestione IVS);
  • il periodo di riferimento;
  • la "causale contributo" utilizzando uno dei seguenti codici:

Soggetti

Causale

Soggetti

Causale

Descrizione

 

Artigiani

AP

 

Commercianti

CP

Contributo sul reddito “eccedente” il minimale

APR

CPR

Contributi sul reddito “eccedente” il minimale - rate

API

CPI

Interessi su rate o per differimento

 

Soggetti

Causale

Soggetti

Causale

Descrizione

Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie

o titolari di pensione

P10

Non iscritti ad altre forme di previdenza

PXX

Contributi dovuti

P10R

PXXR

Contributi dovuti rateizzati

DPPI

DPPI

Interessi su rate o per differimento

È ammesso rateizzare le somme dovute con gli stessi criteri dell’Irpef (sono dovuto gli interessi nella misura dello 0,33% mensile). Gli importi dovuti vanno esposti in F24:

  • all'unità di euro con riferimento al saldo 2022, salvo la scelta per la rateizzazione;
  • al centesimo di euro per il versamento rateale di saldo 2022, acconto 2023, maggiorazione dello 0,40% e interessi per la rateizzazione.

La prima rata va corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello Redditi PF. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale:

  • gli interessi vanno esposti “separatamente” dai contributi;
  • le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
  • la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40%.

Si rammenta, altresì, che i titolari di partita Iva devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate in caso di compensazione orizzontale con eventuali crediti tributari o contributivi. Pertanto, anche per il versamento degli acconti contributivi sussiste l’obbligo di utilizzo del modello F24 telematico nonché dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Modalità di invio del modello F24

F24 web

servizio che consente di compilare ed inviare telematicamente il modello F24 direttamente dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, senza la necessità di installare alcun software dedicato sul proprio PC.

F24 online

servizio che consente di inviare telematicamente il modello F24 attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, previa compilazione del modello F24 attraverso il software scaricabile oppure tramite programmi disponibili sul mercato.

F24

intermediari

servizio riservati agli intermediari (professionisti, associazioni, CAF, ecc.) che:

  • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”);
  • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del 21 giugno 2007)
  • si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.

 

Presentazione modello F24

Casi

Soggetti titolati partita Iva

Soggetti non titolati partita Iva

F24 con saldo a “debito”

senza compensazioni

  • servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • servizi messi a disposizione da banche, poste, ecc..;
  • servizi telematici Agenzia Entrate;
  • servizi messi a disposizione da banche, poste, ecc.;
  • possibilità modello F24 cartaceo.

F24 con compensazioni

e saldo a “debito”

 

Obbligo di utilizzo dei servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (F24 on line, F24 web o F24 cumulativo)

F24 a saldo zero

Crediti d’imposta agevolazioni

 

Quadro Normativo

- INPS – CIRCOLARE N. 52 DEL 7 GIUGNO 2023;

- INPS – CIRCOLARE N. 19 DEL 10 FEBBRAIO 2023;

- INPS – CIRCOLARE N. 12 DEL 1° FEBBRAIO 2023;

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