Studio associato. Divieto di compensare i crediti del socio con i propri

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Studio associato. Divieto di compensare i crediti del socio con i propri

Lo studio associato non può compensare i propri debiti fiscali e contributivi con il credito rinveniente dalle ritenute subite nelle fatture ai clienti, di spettanza dei singoli associati.

Il principio è contenuto nell'ordinanza n. 13638 del 30 maggio 2018 della Corte di cassazione.

E’ l’agenzia delle Entrate che ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Ctr che ha ritenuto legittimo il parziale utilizzo dell’associazione professionale di crediti d’imposta, rinvenienti da ritenute d’acconto su compensi dati dai clienti, attraverso la compensazione con debiti dell’associazione stessa.

La compensazione richiede, in senso soggettivo, che sia i crediti che i debiti si riferiscano allo stesso soggetto

Risulta fondato, a parere dei giudici di Piazza Cavour, quanto eccepito dall’Amministrazione finanziaria.

Non risulta possibile, infatti, per lo studio associato, compensare i propri debiti fiscali e contributivi con il credito rinveniente – in capo ai singoli associati - dalle ritenute subite.

Ai sensi del Dlgs 241/1997, la possibilità di compensare richiede, sul piano soggettivo, la riferibilità allo stesso contribuente sia del credito che del debito da compensare.

Nel caso trattato, l’associazione professionale ha compensato i crediti maturati dai professionisti con propri debiti. Ma gli associati sono soggetti diversi ed autonomamente ammessi allo scomputo in ragione della diretta imputazione, per trasparenza, dei redditi derivanti dall’attività esercitata in forma associata.

L’ordinanza ricorda che l’agenzia delle Entrate, con circolare n. 26/2009, ha ammesso la possibilità per lo studio associato di avocare a sé le ritenute subite dai singoli soci o associati, per compensarli con i propri debiti fiscali e contributivi, ma solo per la quota di credito che rimane a seguito dello scomputo dell’intero debito IRPEF in dichiarazione da parte dei singoli soci. Inoltre l’avocazione in parola richiede l’assenso del socio in un atto avente data certa anteriore alla compensazione.  

Ma nel caso di specie la situazione è completamente diversa: l’associazione professionale non ha rivendicato il diritto di compensare, previa avocazione, i crediti derivanti da ritenute alla fonte residuati dopo lo scomputo.

Viene accolto, pertanto, il ricorso dell’agenzia delle Entrate.

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