Sulle scommesse, sì alle limitazioni agli operatori esteri se la normativa interna è coerente

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Con sentenza depositata l'8 settembre 2010, la Corte di giustizia si è pronunciata, con riferimento alle cause riunite C-316/07, da C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C-410/07, sul tema delle scommesse on line sancendo che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, “la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro subordini, nel rispetto dei requisiti posti dal diritto dell’Unione, la possibilità per tale operatore di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle sue autorità”. 

La circostanza che uno Stato membro privilegi un monopolio pubblico avente ad oggetto le scommesse sulle competizioni sportive e le lotterie rispetto ad un regime che autorizzi l’attività di operatori privati ammessi ad esercitare la loro attività nell’ambito di una normativa a carattere non esclusivo è idonea a soddisfare l’esigenza di proporzionalità delle limitazioni “purché, riguardo all’obiettivo relativo ad un elevato livello di tutela dei consumatori, l’istituzione di detto monopolio sia affiancata dalla predisposizione di un contesto normativo idoneo ad assicurare che il titolare del monopolio sarà effettivamente in grado di perseguire siffatto obiettivo in modo coerente e sistematico, attraverso un’offerta quantitativamente contenuta e qualitativamente modulata in funzione del citato obiettivo e soggetta ad uno stretto controllo ad opera delle autorità pubbliche”.
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