TFR, indice di rivalutazione di dicembre 2024

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TFR, indice di rivalutazione di dicembre 2024

Il 16 gennaio 2025 l’Istat ha reso noto l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferito alla mensilità di dicembre 2024, utile a determinare la rivalutazione dei crediti di lavoro e del trattamento di fine rapporto.

Tale retribuzione differita, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, è infatti rivalutata annualmente - salvo la quota maturata nell'anno - su base composta con applicazione del tasso fisso dell'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Per il mese di dicembre 2024 l’indice generale FOI si attesta in 120,2 e il coefficiente di rivalutazione è pari a 2,320017.

Rivalutazione Tfr

Il coefficiente di rivalutazione in caso di anticipazione del Tfr si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l’erogazione viene corrisposta.

Per il resto dell’anno l’aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell’anticipazione che rimane a disposizione del datore di lavoro, mentre non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr eventualmente versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Aziende con meno di cinquanta dipendenti

Le aziende con meno di cinquanta dipendenti che non hanno aderito alla previdenza complementare devono invece operare la rivalutazione della quota di Tfr maturata dal lavoratore: come disposto infatti dall’articolo 1, comma 755, della legge finanziaria 2007, il trattamento di fine rapporto maturato da questi lavoratori dal 1° gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo di tesoreria presso l’Inps.

Anche se il datore di lavoro non ha più dunque la disponibilità finanziaria delle somme maturate dal dipendente deve comunque rivalutare le relative quote.

Imposta sulla rivalutazione

Quanto

Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Tfr è dovuta dal datore di lavoro sostituto d'imposta un'imposta del 17%, calcolata sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno (articolo 11, comma 3, decreto legislativo n. 47/2000).

L'imposta è versata in due rate, in acconto e in saldo.

Chi

Tutti i datori di lavoro subordinato, esclusi:

  • i datori di lavoro domestico (in tal caso l’imposta sostituiva è complessivamente liquidata dal soggetto percettore del Tfr nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui lo stesso è corrisposto, anche a titolo di anticipazione);
  • le imprese di nuova costituzione nell'anno iniziale di attività, in quanto è assente la rivalutazione del Tfr.

Come

Acconto

  • Calcolare il 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai Tfr erogati nel corso di tale anno (metodo "storico"). In alternativa, l'acconto può essere determinato in via presuntiva al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale è dovuto (metodo "previsionale").
    NOTA BENE: anche l'eventuale quota di Tfr versata al Fondo di tesoreria Inps deve essere rivalutata e assoggettata all'imposta sostitutiva da parte del datore di lavoro. Non bisogna invece considerare le eventuali quote di TFR versate ai Fondi di previdenza complementare

  • Calcolare il 17% della somma sopra determinata a titolo di acconto.
  • Versare l'acconto tramite modello F24 (codice tributo 1712) entro il 16 dicembre dell'anno corrente.

Saldo

  • Calcolare la rivalutazione del Tfr al 31 dicembre dell'anno precedente.
  • Calcolare il 17% e detrarre quanto versato in acconto.
  • Versare la differenza tramite modello F24 (codice tributo 1713) entro il 16 febbraio (per l’anno 2025 17 febbraio in quanto il giorno 16 cade di domenica), nonché l'imposta sostitutiva trattenuta precedentemente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Se dal versamento dell'acconto emerge un saldo a credito, la differenza può essere scomputata dalle ulteriori ritenute che il sostituto d'imposta deve versare oppure può essere compensata in F24.
  • Detrarre l'imposta complessivamente versata dal fondo TFR stesso.

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