Tributi dichiarati e non versati? Cartella da controllo automatico senza avviso

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Tributi dichiarati e non versati? Cartella da controllo automatico senza avviso

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la CTR aveva dichiarato illegittime alcune cartelle di pagamento per Iva, Irap e altri tributi, scaturite da controllo automatizzato a carico di una società contribuente e riguardanti mancati pagamenti di numerose obbligazioni tributarie.

L’Amministrazione ricorrente aveva lamentato, tra le altre doglianze, violazione e falsa applicazione di legge per avere, la Commissione tributaria regionale, ritenuto che le cartelle impugnate fossero difettose di motivazione.

Obbligo di motivazione delle cartelle esattoriali

Un motivo, questo, giudicato pienamente fondato dalla Suprema corte che, sul punto, ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riscossione delle imposte.

Nell’ordinanza n. 14102 del 24 maggio 2021, la Quinta sezione civile della Cassazione ha ricordato come, sebbene, in via generale, la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente ma costituisca il primo e unico atto con il quale l’ente impositore eserciti la pretesa tributaria debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascun tipo di atto.

Così, nel caso in cui la cartella sia stata emessa a seguito di liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente, l’obbligo di motivazione può essere assolto tramite il mero richiamo a tali dichiarazioni, in quanto, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

E questa era la situazione esistente nella vicenda in esame, in cui si trattava di mancati pagamenti per numerose obbligazioni tributarie derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, ed era chiaro, quindi, che si trattasse di tributi dichiarati e non versati.

Invio preventivo di avviso bonario, quando è dovuto?

A seguire, gli Ermellini hanno accolto gli ulteriori motivi sollevati dalla ricorrente rispetto alle parti della sentenza in cui era stato ritenuto che l’omesso invio alla società della preventiva comunicazione di irregolarità avrebbe prodotto la nullità della successiva cartella di pagamento e che fosse stata preclusa, alla contribuente, la possibilità di definire le sanzioni nella misura più mite di un terzo.

Controlli automatizzati: avviso se il risultato è diverso dal dichiarato

In proposito, la Corte di legittimità ha richiamato il pacifico orientamento secondo il quale, in materia di riscossione, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è dovuto solo nel caso in cui dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero un’imposta maggiore o minore.

L'obbligo di informare il contribuente prima dell'iscrizione a ruolo è infatti previsto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti dalla dichiarazione.

In questi casi, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione.

Tale adempimento, per contro, non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta nemmeno la riduzione delle sanzioni amministrative.

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