Una “babele” di codici e causali per la gestione dei congedi e dei permessi del D. Lgs. n. 105/2022

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Una “babele” di codici e causali per la gestione dei congedi e dei permessi del D. Lgs. n. 105/2022

Facendo seguito alle molteplici istruzioni amministrative già emanate dall’INPS, con il messaggio 28 luglio 2023, n. 2821, viene fornita una ricognizione delle causali e dei codici da utilizzare nelle denunce contributive Uniemens in presenza degli eventi di congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità, così come recentemente modificati dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che, rammentiamo, è vigente dal 13 agosto 2022.

Si noti, sin d’ora, che il predetto messaggio INPS ha annullato le istruzioni diramate con il messaggio 26 luglio 2023, n. 2788, che – quindi – deve intendersi integralmente sostituito.

Rese note, infine, anche le nuove indicazioni per il conguaglio del primo mese di congedo parentale la cui indennità è innalzata all’80% della retribuzione (decorrenti da luglio 2023) e le modalità di recupero dei medesimi eventi indennizzati al 30% della retribuzione nel periodo gennaio – giugno 2023.

Congedo di paternità in breve

L’articolo 2, lett. c), decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha aggiunto al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il nuovo articolo 27-bis, il quale introduce in maniera strutturale il congedo per il padre lavoratore nel periodo che va dai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi alla nascita del figlio. La durata del congedo è determinata in 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, che raddoppiano nell’ipotesi di parto plurimo.

L’indennità spettante per le suddette giornate è pari, ai sensi dell’art. 29, del Testo Unico sulla maternità, al 100% della retribuzione ed è coperto da contribuzione figurativa accreditata secondo quanto previsto dall’art. 25 del medesimo T.U.

Congedi parentali in breve

La disciplina dei c.d. congedi parentali è stata oggetto di un duplice intervento normativo. Il primo, operato con il decreto legislativo n. 105/2022, che ha parzialmente revisionato la disciplina vigente allargando i periodi di astensione richiedibili dai genitori (dallo scorso 13 agosto 2022); il secondo, con la legge di Bilancio 2023, relativo all’innalzamento dell’indennità spettante dal 30% all’80% della retribuzione per il primo mese di fruizione.

Il novellato articolo 32 del T.U. consente ai genitori-lavoratori di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 10 mesi, nei termini di seguito indicati:

  • alla lavoratrice madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino ovvero dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre lavoratore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino ovvero dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori possono, in alternativa tra loro, fruire di un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi.

NOTA BENE: Ciascun genitore potrà avere diritto ad un periodo massimo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, e di un ulteriore periodo indennizzato pari a 3 mesi, alternativamente fruibile, sicché sarà possibile cumulativamente richiedere fino a 9 mesi complessivi di congedo indennizzato.

La modifica operata dal comma 359, articolo 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale spettante per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento, per i lavoratori che si astengono dalla prestazione lavorativa e che abbiano terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, sia ai sensi dell’art. 27-bis che dell’art. 28, successivamente al 31 dicembre 2022.

NOTA BENE: La disposizione normativa interviene specificatamente sul citato articolo 34, sicché la modifica riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, restando escluse tutte le ulteriori categorie di lavoratori (autonomi e lavoratori iscritti alla Gestione separata ex art. 2, c. 26, L. n. 335/1995).

Si evidenzia che la modifica intervenuta con la legge di Bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80%, ma dispone esclusivamente l’innalzamento della percentuale di indennizzo, a condizione che la mensilità indennizzata sia fruita entro il 6° anno di vita del minore.

Sul punto, si noti inoltre che l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione è attribuibile ad un solo mese per entrambi i genitori e potrà essere fruito sia in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

Eventuali periodi successivi di congedo parentale fino a 10 mesi (elevabili a 11) sono indennizzabili entro 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia a condizione che il genitore interessato abbia un reddito individuale sotto soglia ovvero inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. In caso contrario non sono indennizzati.

Congedi straordinari e permessi 104 in breve

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha riscritto le regole per la fruizione del congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e novellato la disciplina dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Specificatamente:

  • l’art. 2, comma 1, lett. n), ha inserito la parte dell’unione civile e del convivente di fatto ex art. 1, comma 36, legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati in via prioritaria dal legislatore per la concessione del congedo straordinario, al pari del coniuge. Altresì, il riscritto comma 5, art. 42, decreto legislativo n. 151/2001, prevede la possibilità di instaurare la convivenza anche successivamente alla presentazione della domanda, purché questa venga garantita per tutta la fruizione del congedo;
  • l’art. 3, comma 1, lett. b), ha, invece, eliminato dall’art. 33, legge n. 104/1992, il principio del referente unico dell’assistenza, in base al quale, nel sistema previgente, ad esclusione dei genitori, non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Sostanzialmente, dunque, a decorrere dal 13 agosto 2022, più soggetti potranno essere dotati del diritto di fruire i permessi ex art. 33, comma 3, alternativamente tra loro, per l’assistenza al medesimo soggetto disabile.

Modifiche nei flussi Uniemens – Congedi maternità/paternità e parentali

L’INPS ha ritenuto necessario riepilogare le istruzioni amministrative emanate nel corso dell’ultimo anno. In particolare, facendo seguito alle recenti circolari 4 aprile 2023, n. 39 (congedi straordinari e permessi L. n. 104/1992), 16 maggio 2023, n. 45 (congedi parentali), nonché al messaggio 13 febbraio 2023, n. 659 (contenente una prima elencazione dei codici da utilizzare nelle denunce contributive), l'Istituto, con il messaggio 28 luglio 2023, n. 2821, che ha sostituito il precedente n. 2788/2023, ha fornito nuove precisazioni in ordine alle modalità di valorizzazione dei flussi Uniemens per i temi in argomento.

Per quanto attiene i datori di lavoro con dipendenti iscritti all’AGO e ad altri fondi speciali (flusso Uniemens) si fornisce la seguente tabella riepilogativa:

ATTENZIONE: per quanto attiene alla fruizione del periodo di congedo parentale il codice MA2 deve essere utilizzato fino al raggiungimento dei 6 mesi di coppia entro i 6 anni di vita. Il predetto limite di coppia deve tenere conto anche dell’eventuale mese indennizzabile all’80%. Esaurito il periodo di 6 mesi complessivi di fruizione del congedo entro il sesto anno di vita del bambino è utilizzabile il codice evento PE1. Si evidenzia, altresì, che per il godimento del congedo parentale relativo agli ulteriori3 mesi non trasferibili non è indispensabile che l’altro genitore abbia già goduto dei 3 mesi indennizzati non trasferibili, sicché dovrà continuare ad essere utilizzato il codice evento MA2 fino al raggiungimento dei 6 mesi complessivi massimi di coppia entro il sesto anno di vita del bambino.

Atteso che il nuovo codice di conguaglio L328, relativo ai periodi di congedo parentale indennizzati all’80%, è utilizzabile a decorrere dal mese di competenza luglio 2023, per gli eventi già denunciati nel periodo di competenza gennaio 2023 – giugno 2023, i datori di lavoro dovranno procedere a restituire la prestazione al 30% già conguagliata e, contestualmente, a conguagliare la prestazione nella misura dell’80%.

Pertanto, dovranno essere valorizzati i seguenti elementi all’interno di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale>:

  1. per la restituzione della prestazione in misura del 30% già conguagliata nell’elemento:
  • <CodiceCausale> indicare il codice di nuova istituzione “M047”, avente il significato di “Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%”;
  • <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il valore N;
  • <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della restituzione relativa alla prestazione fruita in misura del 30%; la competenza dell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere compresa tra gennaio e giugno 2023;
  • <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione oggetto di restituzione.

ATTENZIONE: Il codice L328 deve essere valorizzato con le regole sopra individuate per il recupero dell’intera prestazione. In caso di elemento <AnnoMeseRif> compreso tra gennaio 2023 e giugno 2023 diviene obbligatoria la contemporanea presenza del codice M047 e L328. Le operazioni di recupero delle prestazioni relative al 1° semestre 2023 andrà effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens dei mesi di competenza luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

Modifiche nei flussi Uniemens – Permessi per assistenza a disabili

Quanto ai permessi per disabilità e/o assistenza a familiari disabili, con il messaggio INPS 28 luglio 2023, n. 2821 viene modificato il significato del codice evento TA1 in “Giorni/ore di permesso mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave.

Pertanto, per ciò che attiene ai permessi di cui alla L. n. 104/1992, nonché per i congedi straordinari ex art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001, dovranno essere utilizzati i seguenti codici:

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105

INPS – Circolare 4 aprile 2023, n. 39

INPS – Circolare 16 maggio 2023, n. 45

INPS – Messaggio 28 luglio 2023, n. 2821

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