Uniemens, esclusi i codici delle qualifiche professionali Istat

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Uniemens, esclusi i codici delle qualifiche professionali Istat

Semplificato il flusso Uniemens. Le qualifiche professionali Istat, corrispondenti alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore nel mese di riferimento, non dovranno più essere esposte nel modello Uniemens aziendale. Sono state accolte così le richieste di semplificazione avanzate dai Consulenti del Lavoro all’INPS dopo le reiterate segnalazioni fatte pervenire all’Istituto Previdenziale.

La notizia è stata diffusa dalla CNO dei Consulenti del Lavoro, con comunicato stampa dell’11 marzo 2019.

Codice qualifiche professionali Istat, dato non più obbligatorio

Con il messaggio n. 208 del 17 gennaio 2019, l’INPS ha introdotto l’obbligo di indicare per ciascun lavoratore la rispettiva qualifica professionale, a decorrere dalla competenza febbraio 2019 (presentazione entro il 31 marzo).

Sul punto, i CdL hanno immediatamente segnalato la scarsa utilità di tale dato, che serve esclusivamente per individuare i dipendenti che, in quanto addetti a specifiche attività gravose, possono beneficiare del non adeguamento dei requisiti previdenziali alla variazione della speranza di vita.

Tra l’altro, si tratta di un dato difficilmente reperibile, poiché gestito soltanto dal 2008, anno a partire dal quale è stata introdotta la comunicazione obbligatoria Unilav. Va da sé che il problema di reperibilità del dato sorge per quei dipendenti assunti in data precedente.

Con una nota del 1° marzo 2019, a firma del Direttore Generale Gabriella Di Michele, l’INPS ha comunicato al CNO dei Consulenti del Lavoro e al Sindacato unitario ANCL che i codici Istat relativi alle mansioni dei lavoratori non dovranno più essere esposti. Inoltre, l’INPS ha eliminato la segnalazione di alert sulla nuova casella Uniemens relativa ai citati codici.

Assicurazione economica di malattia, dato da eliminare

Altro dato che i CdL ritengono superfluo, quindi da eliminare, è il nuovo campo <TipoRetrMal>, introdotto con il messaggio 803 del 27 febbraio 2019, relativo al tipo di retribuzione corrisposta dal datore di lavoro in caso di malattia del dipendente.

Nel citato documento di prassi, l’INPS ha comunicato le nuove modalità di compilazione delle dichiarazioni retributive e contributive mediante flusso per i datori di lavoro che si avvalgono di prestazioni di lavoratori per i quali è prevista dalla normativa vigente l’assicurazione economica di malattia.

È stato istituto, infatti, un nuovo elemento volto a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia. Dunque, per tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia, a decorrere dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di marzo 2019, è richiesta la compilazione del nuovo elemento.

Anche in questo caso, si tratta di informazioni che secondo i CdL potrebbero essere ricavate in automatico da altre fonti, quale la codifica del contratto applicato.

Dunque, per scongiurare il blocco dei flussi Uniemens in scadenza il prossimo 30 aprile, secondo i CdL sarebbe necessario dichiararne la non obbligatorietà.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 19 gennaio 2019 - Lavoratori gravosi, l’INPS integra il flusso Uniemens – Bonaddio

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