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Ispezione del lavoro

Doppia responsabilità per le imprese di autotrasporti

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 07/03/2014 In caso di sanzioni amministrative, l’impresa esercente attività di autotrasporto per conto terzi ha una doppia responsabilità. È infatti solidalmente obbligata per le violazioni commesse dal conducente e per quelle compiute dal rappresentante legale.

Doppia responsabilità per le imprese di autotrasporti

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 07/03/2014 All’esito delle verifiche condotte nei confronti di Gamma che esercita attività di autotrasporto merci per conto terzi, l’organo accertatore riscontra violazioni sui periodi di riposo contenute nel regolamento CE 561/2006. Vengono pertanto contestate con appositi verbali sanzioni amministrative nei confronti del conducente come autore del fatto e di Gamma come obbligata solidale. Le sanzioni vengono irrogate anche al responsabile di Gamma, nonché a quest’ultima, sempre a titolo di responsabilità solidale. Gamma presenta scritti difensivi adducendo che l’organo accertatore avrebbe duplicato nei suoi confronti la sanzione, poiché quest’ultima sarebbe stata applicata due volte per un medesimo fatto. È corretta l’osservazione di Gamma?

Il congedo per malattia del bambino spetta anche per le visite specialistiche

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 28/02/2014 Tizio comunica al proprio datore di lavoro Caio che si assenterà dal lavoro al fine di sottoporre il proprio figlio a visita medica. A tal fine Tizio chiede di poter fruire del congedo per malattia del bambino. Al rientro in servizio Tizio deposita la documentazione rilasciata dall’ospedale attestante la sottoposizione del figlio a visita specialistica. Il datore di lavoro Caio nega l’utilizzazione del congedo richiesto e imputa l’assenza di Tizio a ferie. Il diniego viene motivato sull’assunto che la documentazione prodotta in primo luogo non certificherebbe uno stato di malattia, ma attesterebbe un semplice dato fattuale costituito dallo svolgimento di visite mediche, in secondo luogo risulterebbe rilasciata da un soggetto a ciò non abilitato, riconoscendosi tale facoltà unicamente al pediatra convenzionato con il SSN. Tizio indispettito espone i fatti al personale ispettivo della DTL per le verifiche di competenza. Quali conseguenze è prevedibile attendersi dagli ispettori?

Il congedo per malattia del bambino spetta anche per le visite specialistiche

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 28/02/2014 Il lavoratore genitore di bambino di età inferiore a 8 anni può astenersi dal lavoro per assistere quest’ultimo anche in caso di visita specialistica, utilizzando l’istituto del congedo per malattia del figlio, in quanto l’evento morboso include “non soltanto lo stato patologico in atto, ma anche l’esigenza terapeutica connessa a tale stato”.

Lo stato di necessità esclude la responsabilità amministrativa?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 21/02/2014 Caio, amministratore unico di Gamma, conclude con Tizio un accordo di lavoro, invitandolo la mattina seguente a presentarsi in azienda per cominciare l’attività. Terminato il colloquio, Caio viene raggiunto da una telefonata di un proprio familiare che lo invita a recarsi tempestivamente all’ospedale a causa di un infortunio occorso a uno stretto congiunto. In ragione di tale evento, Caio omette d’informare il professionista di fiducia per effettuare gli adempimenti correlati all’assunzione di Tizio, tra i quali l’invio della comunicazione UNILAV. Il mattino seguente Tizio si presenta al lavoro e nel corso della prestazione arrivano in azienda gli ispettori della DTL, che accertano per Tizio l’assenza delle comunicazioni obbligatorie. All’esito delle verifiche gli ispettori qualificano in nero il rapporto di lavoro del predetto dipendente. Caio presenta scritti difensivi chiedendo l’esenzione di responsabilità, invocando lo stato di necessità. È plausibile la richiesta di Caio?

Lo stato di necessità esclude la responsabilità amministrativa?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 21/02/2014 L’art. 4 della L. n. 689/81 prevede una serie di circostanze in cui è possibile invocare la sussistenza dello stato di necessità ed evitare le conseguenze previste per aver commesso un fatto illecito. A tale fine è necessario che ricorrano una serie di condizioni ben determinate (es. pericolo attuale, inevitabile, che produce grave danno alla persona, ecc.) e che chi invoca l’esimente sia in grado di dimostrare la sussistenza di tali requisiti.

È applicabile il cumulo giuridico al lavoro nero?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 14/02/2014 Il personale ispettivo della DTL accerta che Gamma ha occupato in nero plurimi lavoratori e conseguentemente applica per ogni violazione riscontrata la maxisanzione. All’esito del procedimento ispettivo Gamma oppone l’ordinanza ingiunzione assumendo che le violazioni configurerebbero un’ipotesi di illecito amministrativo unitario e per l’effetto chiede l’applicazione del beneficio della continuazione di cui all’art. 8 comma 2 della L. n. 689/81. E’ fondata la richiesta di Gamma?

È applicabile il cumulo giuridico al lavoro nero?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 14/02/2014 Nel caso in cui un datore di lavoro occupi plurimi lavoratori in nero è possibile che lo stesso chieda, in sede di scritti difensivi ovvero in sede di opposizione all’ordinanza ingiunzione, l’applicazione del beneficio della continuazione di cui all’art. 8 comma 2 della L. n. 689/81, in quanto l’illecito collegato all’utilizzo di manodopera in nero presenta i quattro requisiti richiesti per l’applicazione della c.d. continuazione.

Il concorso dell’illecito amministrativo con l’illecito penale: principio di specialità e orientamenti della giurisprudenza di legittimità

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 07/02/2014 Nel caso in cui un lavoratore percettore d’indennità di disoccupazione (ASPI) venga trovato dal personale ispettivo a svolgere prestazioni di lavoro in nero, ricorrono gli estremi della truffa, con l’ulteriore conseguenza che in applicazione del principio di specialità ricorre un’ipotesi di concorso apparente di norme tra la fattispecie di cui all’art. 640 c.p. e l’art. 115, comma 1, R.D.L. n. 1827 cit., con prevalenza della fattispecie penale, in virtù della clausola di riserva contenuta in quest’ultima disposizione.

Concorso formale e concorso materiale di illecito: l’unicità dell’azione od omissione

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 07/02/2014 Gamma, senza effettuare alcuna comunicazione al Servizio per l’Impiego e senza adempiere agli obblighi contributivi, occupa Tizio in più occasioni, a intervalli di tempo di durata mensile. Tizio stanco di trovarsi alla mercé di Gamma chiede al personale ispettivo della DTL di accertare le modalità di svolgimento del proprio rapporto. Quali conseguenze giuridiche possono prospettarsi nei confronti Gamma?