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Ispezione del lavoro

Il committente è responsabile anche se ha nominato il coordinatore per la sicurezza

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 11/04/2014 Nel caso in cui l’infortunio del lavoratore edile non è causato da un comportamento totalmente anomalo da parte di costui, il committente potrebbe incorrere in responsabilità se una volta nominati i coordinatori per la sicurezza abbia omesso di verificare lo svolgimento delle incombenze a costoro assegnate.

Il committente è responsabile anche se ha nominato il coordinatore per la sicurezza

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 11/04/2014 Tizio proprietario di un terreno e titolare di permesso a costruire affida a plurime imprese la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione. Nell’occasione vengono nominati i coordinatori per la sicurezza. Nel corso delle lavorazioni si verifica un infortunio a un lavoratore occupato da una delle imprese appaltatrici. Il personale ispettivo informato dell’accaduto effettua indagini, su delega della Procura, volte a stabilire l’accadimento dei fatti e le relative responsabilità. È possibile che emerga una responsabilità del committente Tizio?

Delega di funzioni e responsabilità del datore di lavoro

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 04/04/2014 In materia prevenzionistica è possibile che il datore di lavoro deleghi alcune funzioni anche a un professionista non facente parte dell’organico aziendale. Ma, ad esempio, nel caso di mancata sottoposizione dei dipendenti a visita medica periodica, anche in presenza di delega valida, il delegante risponderà in concorso con il delegato per la contravvenzione accertata dall’organo ispettivo.

Delega di funzioni e responsabilità del datore di lavoro

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 04/04/2014 Gamma Srl è una società che occupa dieci dipendenti. Le funzioni in materia prevenzionistica vengono delegate dall’amministratore Caio a Sempronio, che svolge attività di libero professionista e che pertanto non fa parte dell’organico aziendale. Nel corso di una verifica ispettiva viene riscontrato che il personale dipendente di Gamma Srl non è stato sottoposto a vista medica periodica. Chi è il destinatario degli atti di prescrizione?

È applicabile la maxisanzione per il lavoro occasionale accessorio non preventivamente comunicato all’INPS?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 28/03/2014 Il principio di effettività è fondamentale anche per prevedere gli effetti derivanti dalla mancata preventiva comunicazione all’INPS di un lavoratore occasionale accessorio: differenti saranno le conseguenze a cui andrà incontro il committente, laddove il voucherista venga inquadrato nella macro-area autonoma o in quella subordinata.

È applicabile la maxisanzione per il lavoro occasionale accessorio non preventivamente comunicato all’INPS?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 28/03/2014 Tizio, proprietario dello stabile in cui si stanno facendo opere di ristrutturazione, intende affidare lavori di completamento e di finitura a Caio perché notoriamente considerato un bravo muratore, suo malgrado disoccupato. Tizio prima di accordarsi con Caio si rivolge alla DTL competente chiedendo informazioni sulla possibilità di fare entrare in cantiere Caio avvalendosi dei buoni lavoro. Che risposta può attendersi Tizio dal personale ispettivo?

È possibile impiegare lavoratori autonomi occasionali per lavori edili?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 21/03/2014 Tizio, proprietario di casa, affida l’esecuzione di lavori di manutenzione di piccola entità al proprio amico Caio conosciuto in zona come bravo muratore, ma che nella vita svolge tutt’altra attività di lavoro. Caio avverte Tizio che alla fine dell’opera richiesta procederà a emettere notula con ritenuta di acconto. Nel corso dei lavori sopraggiungono in loco gli ispettori della DTL, i quali valutano se considerare o meno Caio un lavoratore in nero ed eventualmente applicare la maxisanzione nei confronti di Tizio. Come possono valutare la situazione gli ispettori?

È possibile impiegare lavoratori autonomi occasionali per lavori edili?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 21/03/2014 Il committente può affidare lavori edili a lavoratori autonomi occasionali dovendo unicamente adempiere agli obblighi di cui all’art. 21 del T.U. n. 81/2008. Non potrà quindi richiedere a costoro la consegna del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e del DURC, così come previsto dagli artt. 26 e 90 del T.U. n. 81 cit., in quanto tali disposizioni risultano inapplicabili nei confronti di lavoratori per i quali non è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, né il possesso del DURC.

Gli ispettori possono irrogare le sanzioni per le violazioni sui tempi di guida?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 14/03/2014 Il personale ispettivo della DTL contesta all’impresa Alfa, esercente attività di autotrasporto merci per conto terzi, la violazione del REG. CE 561/2006 relativo al rispetto dei tempi di guida da parte dei conducenti e conseguentemente irroga le sanzioni di cui all’art. 174 D.lgs. n. 285/92 (NCDS). Il procedimento ispettivo si conclude con ordinanza ingiunzione, la quale conferma le sanzioni elevate con verbale ispettivo. L’impresa Alfa oppone l’ordinanza adducendo tra i motivi l’incompetenza funzionale degli ispettori a irrogare le sanzioni previste dal NCDS, essendo tale competenza, ai sensi dell’art. 12 del NCDS, appannaggio degli organi di Polizia stradale. È fondato il motivo di Alfa?

Gli ispettori possono irrogare le sanzioni per le violazioni sui tempi di guida?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 14/03/2014 Pur non essendoci in materia una specifica previsione normativa, dal combinato disposto di un complesso di norme finalizzate a garantire la tutela psicofisica dei lavoratori addetti alla guida di mezzi di trasporto su strada risulta che gli ispettori del lavoro rientrano nel novero dei soggetti a cui è riconosciuta la competenza ad accertare e irrogare sanzioni per la violazioni del REG. CE 561/2006 sui tempi di guida e di riposo.