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Ispezione del lavoro

Lo svolgimento di mansioni superiori può essere reclamabile all’ispettorato?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 23/05/2014 Laddove l’ispettorato del lavoro accerti lo svolgimento di mansioni superiori da parte di un lavoratore secondo i requisiti previsti dall’art. 2103 del Codice Civile, adotterà provvedimenti di disposizione e di diffida accertativa ex art. 14 e 12 D.lgs. n. 124/04.

Lo svolgimento di mansioni superiori può essere reclamabile all’ispettorato?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 23/05/2014 Beta, in seguito a riorganizzazione aziendale affida a Tizio, precedentemente occupato in magazzino, il compito di responsabile del controllo della qualità della merce in conto acquisti e vendite. Dopo circa cinque mesi Gamma assume un altro dipendente per il controllo qualità e ordina a Tizio di tornare al precedente incarico di magazziniere. Tizio si oppone e intima a Beta di corrispondergli le differenze retributive per il periodo in cui ha svolto le mansioni superiori e di riconoscergli il relativo inquadramento. Quali conseguenze giuridiche possono prospettarsi all’esito di un eventuale accertamento ispettivo?

Il demansionamento è sottoposto al controllo degli ispettori

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 16/05/2014 Tizio viene adibito dall’impresa Gamma a mansioni di concetto consistenti nell’ideazione e predisposizione di progetti da realizzare nei mercati c.d. emergenti, onde ampliare le capacità produttive e di fatturato di Gamma. Quest’ultima, nel corso di esecuzione del rapporto, decide di far lavorare Tizio nell’ufficio in cui opera Caio, anch’esso deputato a svolgere mansioni volte a implementare il know-how dell’impresa. Lo spostamento di reparto di Tizio, benché pensato per attivare una proficua collaborazione con Caio, si trasforma per Tizio in un mutamento di mansioni, poiché quest’ultimo si vede ordinariamente impegnato a svolgere compiti di segreteria per Caio e per Gamma. Il tutto con la tacita e consapevole connivenza di Gamma. Tizio decide così di rivolgersi alla DTL competente chiedendo accertamenti in merito. Quali conseguenze giuridiche possono prospettarsi all’esito dell’accertamento?

Il demansionamento è sottoposto al controllo degli ispettori

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 16/05/2014 Nel caso in cui venga rilevato un effettivo demansionamento di un lavoratore, il personale ispettivo può adottare i provvedimenti di disposizione e di diffida accertativa, rispettivamente preordinati a consentire il reintegro del predetto lavoratore nella posizione professionale originaria e a liquidare in favore di costui l’eventuale credito patrimoniale scaturente dall’inadempimento del datore di lavoro.

È condotta infedele distrarre il patrimonio e conseguire la CIG in deroga

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 05/05/2014 Alfa è un’impresa appartenente a un gruppo societario al cui interno figura tra le altre anche la società Gamma. Tizio è amministratore unico di Alfa e Gamma. Nell’esercizio dei propri poteri di gestione Tizio effettua operazioni che portano ad allocare una parte consistente del patrimonio di Alfa in capo a Gamma. A seguito di tale gestione Alfa precipita in una crisi aziendale, in conseguenza della quale Tizio formula domanda di concessione della CIG in deroga. L’INPS concede il sussidio. In corso di trattamento il personale ispettivo della DTL sottopone a verifiche il gruppo di imprese e quindi anche Alfa e Gamma. Quali conseguenze giuridiche possono prospettarsi all’esito dell’accertamento?

È condotta infedele distrarre il patrimonio e conseguire la CIG in deroga

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 05/05/2014 L’amministratore di più imprese tra di loro collegate non può utilizzare i fondi di una per potenziare il patrimonio dell’altra, causare di fatto una crisi aziendale e chiedere di conseguenza il decreto di CIG in deroga.

Per gli illeciti commessi dall’amministratore di fatto risponde il prestanome?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 24/04/2014 Gli ispettori della DTL effettuano un accesso all’interno dei locali di Alfa Srl dedita alla lavorazione del ferro. La maggior parte dei lavoratori afferma di individuare come datore di lavoro Tizio, quando invero costui risulta iscritto nei libri aziendali come dipendente. Dalla visura camerale risulta invece che amministratore unico di Alfa Srl è Caio, anch’esso trovato intento alle lavorazioni. Sicché gli ispettori approfondiscono le indagini e riscontrano che colui che effettivamente esercita i poteri di gestione aziendale è Tizio, il quale ha chiesto a Caio di comparire come formale rappresentante legale di Alfa Srl. Quali conseguenze giuridiche possono prospettarsi all’esito degli accertamenti?

Per gli illeciti commessi dall’amministratore di fatto risponde il prestanome?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 24/04/2014 L’amministratore di fatto risponde in prima persona per gli illeciti da egli stesso commessi. In caso di illeciti penali, il prestanome risponde invece qualora venga accertata l’eventuale rappresentazione consapevole che egli ha circa l’agire illecito dell’amministratore di fatto. In caso di illeciti amministrativi o di quelli puniti con la mera colpa come le contravvenzioni, occorrerà verificare se l’inerzia del prestanome risulti o meno contrassegnata da negligenza nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo.

Se il lavoratore è eterodiretto, il tempo di viaggio è orario di lavoro

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 18/04/2014 Tizio è addetto al controllo della qualità dei se rvizi erogati dall’impresa Alfa e nell’esercizio della propria attività viene comandato da quest’ultima a recarsi presso le imprese partner, per verificare la funzionalità dei servizi stessi. Il report dei risultati viene presentato da Tizio ad Alfa ogni quindici giorni. Alla fine di ogni mese Alfa commisura la retribuzione di Tizio in ragione dell’orario contrattuale, non computando il tempo impiegato dal dipendente per raggiungere le diverse località. Tizio si rivolge all’Ispettorato chiedendo l’adozione di diffida accertativa per lavoro straordinario, maturato a causa del tempo occorso per effettuare gli spostamenti e i viaggi nelle sede dei partner. È legittima la richiesta di Tizio?

Se il lavoratore è eterodiretto, il tempo di viaggio è orario di lavoro

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 18/04/2014 L’intero tragitto di percorrenza per raggiungere le località di lavoro diverse dalla sede ordinaria di servizio viene conteggiato come orario di lavoro quando costituisce operazione, propedeutica, accessoria e strumentale all’attività e correlativamente risulti di carattere strettamente necessario, obbligatorio e funzionale alla prestazione medesima, la quale deve essere complessivamente eterodiretta dal datore di lavoro.