Adempimento collaborativo, nuovo Codice di condotta tra Fisco e contribuenti

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Adempimento collaborativo, nuovo Codice di condotta tra Fisco e contribuenti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024 sono stati pubblicati due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entrambi focalizzati sul rafforzamento del regime di adempimento collaborativo.

Nello specifico, si tratta:

  • del Decreto 29 aprile 2024, di “Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo”;
  • del Decreto 20 maggio 2024, recante “Modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo”.

Prima di soffermarci sul DM 29 aprile 2024, con il quale è stato approvato il Codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo con la definizione degli impegni che questi reciprocamente assumono insieme all'Amministrazione finanziaria, ricordiamo brevemente la disciplina che regola tale regime.  

Riforma fiscale e l'impatto sull'adempimento collaborativo

Il Decreto Legislativo n. 221/2023, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, ha apportato cambiamenti significativi al Decreto Legislativo n. 128/2015 che regola il regime dell'adempimento collaborativo.

Tale regime, così come riformulato, è ora riservato a contribuenti sia residenti che non residenti che registrano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro per l'anno 2024, con una soglia destinata a ridursi nei successivi anni, fino ad attestarsi a 100 milioni di euro a decorrere dal 2028.

L'introduzione di questi cambiamenti è frutto dell'articolo 17 della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Legge delega di Riforma fiscale), e mira a consolidare un rapporto di fiducia e collaborazione tra Fisco e contribuenti, introducendo sistemi di dialogo costante e preventivo con l'Agenzia delle Entrate.

NOTA BENE: È importante sottolineare che l'adesione al regime di adempimento collaborativo è completamente volontaria, permettendo ai contribuenti di scegliere attivamente di partecipare a questa iniziativa di trasparenza e cooperazione fiscale.

In particolare, il Dlgs in oggetto impone ai contribuenti il possesso di un sistema avanzato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, garantendo così che le operazioni non violino le normative o i principi tributari. La partecipazione al regime richiede l'adempimento di specifici requisiti dimensionali e procedurali, assicurando che solo entità con capacità significative di gestione fiscale possano aderire.

L'obiettivo principale del DLgs n. 221/2023 è di incrementare la certezza del diritto nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente, promuovendo un ambiente di maggiore trasparenza e cooperazione. Attraverso l'interlocuzione preventiva e costante, le parti possono condividere valutazioni su situazioni che potrebbero generare rischi fiscali, evitando così future controversie. Questo approccio non solo facilita una migliore comprensione e conformità alle normative fiscali, ma promuove anche una cultura di compliance proattiva e responsabile.

Adempimento collaborativo, le novità del Codice di condotta

Il regime di adempimento collaborativo implica una serie di oneri sia per i contribuenti che per l'Amministrazione finanziaria.

Il nuovo Codice di condotta approvato dal Decreto Ministeriale del 29 aprile 2024, conforme al Decreto Legislativo n. 221 del 30 dicembre 2023, è predisposto per delineare e precisare gli impegni bilaterali tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti che partecipano al regime di adempimento collaborativo.

NOTA BENE: Il Codice viene sottoscritto all'atto dell'ammissione al regime e i suoi termini vincolano le parti a partire dal periodo d'imposta in cui viene inviata la richiesta di adesione.

Gli impegni reciproci includono la cessazione delle politiche aziendali volte primariamente alla riduzione del carico fiscale e l'introduzione di pratiche volte a garantire una maggiore trasparenza e cooperazione. Inoltre, il Codice è tacitamente rinnovato per tutti gli anni fiscali successivi, a meno che non venga comunicata dall'azienda la decisione di recedere dal regime.

Le società già inserite nel regime devono conformarsi al nuovo Codice entro il 5 ottobre 2024. Infatti, nelle disposizioni transitorie sancite dal decreto ministeriale si legge che: per i contribuenti già parte del regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore di questo decreto, il Codice di condotta delineato nel nuovo decreto MEF del 29 aprile 2024 deve essere firmato a partire dalla stessa data di entrata in vigore del decreto e, in ogni caso, entro i successivi centoventi giorni.

Questo accordo mira a fortificare il rapporto tra il tessuto imprenditoriale e l'Agenzia delle Entrate, stabilendo un quadro di interazione più equo e regolamentato, che promuove l'integrità e la collaborazione.

Doveri dell'Agenzia delle Entrate nel regime di adempimento collaborativo

L'Agenzia delle Entrate è tenuta a rispettare rigorosi obblighi di riservatezza nelle sue interazioni con i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. Le informazioni e i dati raccolti durante le interazioni preventive e durante le visite presso le sedi dei contribuenti sono strettamente protetti dal segreto d'ufficio, e vengono trattati con le massime precauzioni per assicurare che non diventino di dominio pubblico.

Nel suo ruolo, l'Agenzia delle Entrate si impegna a mantenere un alto livello di adesione spontanea agli obblighi fiscali. Questo è realizzato attraverso iniziative mirate a migliorare l'assistenza ai contribuenti e a potenziare i servizi offerti, al fine di incrementare la certezza su questioni fiscali di rilievo. In questo contesto, l'Agenzia si adopera per agire in pieno rispetto dei doveri di correttezza e buona fede, assicurando che le sue azioni siano conformi agli standard di lealtà, onestà, integrità, trasparenza, chiarezza e diligenza professionale come stabilito nello Statuto dei contribuenti e nel Codice di condotta.

Specificamente, l'Agenzia si impegna a:

1. collaborare con i contribuenti in modo corretto e trasparente, minimizzando il peso degli obblighi e degli oneri a loro carico;

2. proteggere le informazioni acquisite, rispettando il segreto d'ufficio e assicurando la riservatezza dei dati;

3. utilizzare le informazioni sui rischi fiscali comunicate dai contribuenti esclusivamente per scopi di verifica dell'ammissibilità e per le attività di controllo relative al regime di adempimento collaborativo, limitatamente ai periodi d'imposta applicabili;

4. evitare l'utilizzo di informazioni acquisite per iniziare controlli su periodi precedenti all'ingresso nel regime.

NOTA BENE: Questi doveri sottolineano l'impegno dell'Agenzia a costruire e mantenere un rapporto di fiducia e collaborazione con il contribuente, facilitando un ambiente fiscale basato sulla certezza e sulla trasparenza.

Codice di condotta, i doveri dei contribuenti

I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo sono tenuti a seguire rigorosi standard di legalità, correttezza e buona fede sia all'interno della propria organizzazione che nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria. Questo include agire con lealtà, onestà, integrità, trasparenza, chiarezza e professionalità. In tale contesto, i contribuenti assumono impegni specifici come:

  1. trasparenza fiscale e comportamento etico: promuovere e garantire una cultura aziendale basata sulla trasparenza e il rispetto della normativa fiscale, diffondendo standard comportamentali coerenti a tutti i livelli aziendali. Implementare un sistema normativo interno che comprenda codici etici e linee guida comportamentali, focalizzando anche sulla gestione fiscale;
  2. bassa propensione al rischio fiscale (risk appetite): assicurare l'adesione alla normativa fiscale secondo lettera, spirito e scopo delle disposizioni, e perseguire un'interpretazione ragionevole delle norme in caso di ambiguità, avvalendosi di consulenze esterne se necessario. Mantenere la trasparenza con l'autorità fiscale e operare in modo da non generare effetti fiscali contrari alle norme o che risultino in doppie deduzioni o non imposizione;
  3. efficace gestione del rischio fiscale e della Tax Compliance: mantenere un efficace sistema di controllo del rischio fiscale integrato nel governo aziendale, assicurando una corretta determinazione delle imposte e evitando controversie con le autorità fiscali. Promuovere la formazione tecnica per i dipendenti coinvolti nella gestione fiscale e garantire flussi informativi completi e accurati verso gli organi di gestione e le autorità fiscali;
  4. relazione trasparente con le autorità fiscali: promuovere un dialogo costruttivo e trasparente con le autorità fiscali, basato sulla fiducia reciproca e sulla chiarezza. Comunicare tempestivamente qualsiasi modifica delle circostanze che potrebbe influenzare le posizioni prese durante le interazioni preventive.

Adempimento collaborativo, novità in materia di interpello per i contribuenti

Il Decreto Ministeriale del 20 maggio 2024 introduce importanti novità nel procedimento di interpello per i contribuenti che partecipano al regime dell’adempimento collaborativo, modificando il decreto del 15 giugno 2016. Queste variazioni sono focalizzate sul rafforzamento del contraddittorio e sull'assicurare una maggiore trasparenza e partecipazione del contribuente nelle fasi di risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Una delle principali innovazioni è l'introduzione dell'articolo 9-bis, che stabilisce una procedura dettagliata per l'invito al contraddittorio in caso di risposta sfavorevole o parzialmente sfavorevole all'istanza di interpello. Prima di notificare una decisione sfavorevole, l'ufficio deve comunicare al contribuente uno schema di risposta preliminare, che sintetizza la posizione dell'Agenzia delle Entrate e assegna un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali osservazioni. Questo termine è prorogabile se scade di sabato o in un giorno festivo.

Inoltre, viene introdotto un nuovo articolo, il 9-ter, che regola il contraddittorio nel contesto delle comunicazioni di rischio. Prima di assumere una posizione contraria a quanto comunicato dal contribuente in materia di rischi fiscali, l'ufficio deve informare il contribuente della propria posizione preliminare, dando anch'esso trenta giorni per le osservazioni.

Il decreto stabilisce anche che i termini per la risposta all'istanza di interpello sono sospesi per sessanta giorni dalla notifica dello schema di risposta, periodo che si aggiunge ad altre eventuali sospensioni già previste.

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