Assegno invalidi civili insufficiente: la sentenza della Consulta

Pubblicato il



Assegno invalidi civili insufficiente: la sentenza della Consulta

La Corte costituzionale, con sentenza n. 152 del 20 luglio 2020, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 38, comma 4, della Legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi siano concessi “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” anziché “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.

Consulta: pensione di inabilità non assicura il minimo vitale

Secondo i giudici costituzionali, l’importo mensile della pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali – oggi pari a 286,81 euro - “è innegabilmente, e manifestamente, insufficiente” ad assicurare agli interessati il “minimo vitale”.

Tale importo non rispetta, infatti, il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile del “diritto al mantenimento”, garantito ad ogni cittadino inabile al lavoro dall’art. 38, primo comma, della Costituzione.

Incremento, requisito di 60 anni irragionevole

Senza contare che il requisito anagrafico di sessanta anni è – si legge nella decisione - effettivamente irragionevole: il soggetto totalmente invalido di età inferiore si trova in una situazione di inabilità lavorativa che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento dei 60 anni.

Di fatto, le minorazioni fisio-psichiche che determinano un’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i 18 e i 59 anni, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età. La limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento.

Oltre al fatto, quindi, che l’assegno riconosciuto agli inabili è di per sé largamente insufficiente a garantire loro i mezzi necessari per vivere, l’avere, la norma censurata, escluso i titolari di tale inadeguato assegno, in età compresa dai 18 ai 59 anni, dalla platea dei soggetti beneficiari del cosiddetto “incremento al milione” innesca - sottolinea la Corte costituzionale – “un ulteriore profilo di contrasto – in particolare del suo comma 4 – con gli artt. 3 e 38, primo comma, Cost.”.

Da qui la declaratoria di incostituzionalità parziale della disposizione di riferimento.

Vincoli di bilancio? Non possono prevalere sui diritti incomprimibili della persona

In tale contesto, la Consulta ha precisato che la maggiore spesa a carico dello Stato, derivante dall’estensione della maggiorazione agli invalidi civili – nel rispetto delle soglie di reddito già stabilite – non viola l’articolo 81 Cost. “poiché sono in gioco diritti incomprimibili della persona” rispetto ai quali “i vincoli di bilancio non possono prevalere”.

Il legislatore, ciò posto, dovrà “provvedere tempestivamente alla copertura degni oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell’equilibrio di bilancio in senso dinamico”.

Resta, comunque, ferma – ha concluso la Corte – la possibilità per il medesimo legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, "purché sia garantita agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione”.

La decisione della Consulta era stata già anticipata in un comunicato dell’Ufficio stampa della Corte del 24 giugno 2020.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Punto & Lex del 25 giugno 2020 - Invalidi civili. Consulta: assegno attuale insufficiente - Pichirallo

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito