Beni in omaggio ai dipendenti: quando scatta la tassazione

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Beni in omaggio ai dipendenti: quando scatta la tassazione

I beni assegnati in omaggio ai dipendenti dall’azienda costituiscono reddito di lavoro dipendente: solo se sussista infatti un obbligo contrattuale di utilizzo degli stessi da parte del lavoratore, con successiva restituzione, si può considerare prevalente l'interesse del datore di lavoro ed escludere perciò la tassazione in capo al dipendente.

Questo quanto emerge dalla Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 89/E dell’11 aprile 2024.

Si tratta di un argomento che abbiamo trattato più volte (si veda, su tutti, l’articolo “Welfare aziendale e fringe benefit: chiarimenti del Fisco”): vediamo ora nei dettagli l’oggetto dell’interpello, non prima però di fare un breve riepilogo sulle novità introdotte nel 2024.

Soglia di esenzione: le novità 2024

Negli ultimi tre anni la soglia di esenzione dei fringe benefit ha subito diverse oscillazioni: con il Decreto Aiuti bis, entrato in vigore il 10 agosto 2022, è passata da 258,23 euro a 600 euro, per poi essere incrementata a 3000 euro per il medesimo periodo d’imposta dal Decreto Aiuti quater.

Nel 2023 la soglia esentasse è tornata a 258,23 euro, salvo che per i dipendenti con figli a carico, per i quali il Decreto Lavoro ha prorogato l’innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro (si veda l'articolo "Fringe benefits 2024 con nuove soglie di esenzione: la mappa degli adempimenti").

Con la legge di Bilancio 2024 il legislatore ha inoltre previsto, in deroga all’art. 51, comma 3, del Tuir, che per l’anno fiscale 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti e le somme loro erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Per i lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati) la soglia di 1.000 euro è elevata a 2.000 euro.

NOTA BENE: Poiché il legislatore, come sopra accennato, ha ampliato l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 51, comma 3, del Tuir, prevedendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, la nozione di fringe benefit va dunque oltre il mero riconoscimento di un bene o un servizio, rappresentando un vero e proprio rimborso per un costo sostenuto.

Benefit: trattamento fiscale

Tornando ora al quesito oggetto della Risposta n. 89/E dell’11 aprile 2024, la società istante, che opera nel settore della produzione e commercializzazione di caffè, tè e prodotti derivati, chiede dunque il regime fiscale applicabile ai fini Irpef per determinati benefit forniti ai propri dipendenti

Evidentemente, ci si riferisce a quanto stabilito con la risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore e le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro: ebbene, ci si chiede se i beni erogati ai dipendenti (omaggi di bevande durante il turno di lavoro, un omaggio mensile volto a promuovere tra i dipendenti la conoscenza dei prodotti aziendali, oggetti di merchandising in occasione di eventi o fiere) possano o meno considerarsi irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, in base all’asserita funzione prevalentemente volta a rafforzare la conoscenza dei prodotti da parte dei dipendenti e a promuovere l'immagine aziendale.

Al riguardo, l'Agenzia ha specificato che gli omaggi in questione, pur strumentali alla strategia aziendale, in concreto soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore (ad esempio prendere un caffè), e rappresentano dunque un suo arricchimento (soprattutto con riferimento ai sacchetti di caffè e ai prodotti di merchandising): pertanto, non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

Nel caso in esame, qualora il valore dei beni assegnati ai dipendenti superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir, lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir.

Inoltre, poiché, come sopra accennato, la legge di Bilancio 2024 ha introdotto una deroga per l'anno d'imposta 2024, elevando il limite entro il quale il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente ai dipendenti non concorre alla formazione del reddito, per l’anno corrente fino a tale importo i benefit aziendali non aumentano il reddito imponibile dei dipendenti.

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