Crisi d'impresa. Contributo addizionale cig: cessazione esonero
Pubblicato il 27 gennaio 2025
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La cessazione del contributo addizionale Cig al centro del messaggio n. 283 del 24 gennaio 2025, con cui l’Inps fornisce alle aziende interessate gli opportuni chiarimenti con particolare riferimento al dies ad quem: vediamo di che si tratta.
Esonero dal contributo addizionale: la ratio
L’esonero dal versamento del contributo addizionale regolato dall’articolo 8, comma 8 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 è stato introdotto per agevolare le realtà imprenditoriali che, nonostante le difficoltà economiche, continuano a operare nel mercato cercando di preservare l’occupazione e garantire il rispetto degli obblighi verso i creditori.
L’articolo 8, comma 8 bis, riconosce quindi un’esenzione contributiva per consentire alle imprese di allocare risorse in modo più efficiente, favorendo il superamento delle difficoltà economiche.
Questa agevolazione si applica esclusivamente alle imprese che intraprendono specifiche procedure concorsuali, come il fallimento con esercizio provvisorio, il concordato preventivo con continuità aziendale e l’amministrazione straordinaria.
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), introdotto con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, rappresenta una profonda revisione della normativa in materia di crisi aziendale: con questa riforma, il legislatore ha abrogato la storica legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), promuovendo un approccio più moderno e orientato alla continuità aziendale.
Tra gli obiettivi principali del CCII vi è la salvaguardia del patrimonio aziendale, considerato elemento chiave per assicurare la soddisfazione dei creditori e il mantenimento dell’occupazione.
Le procedure di regolazione della crisi introdotte dal CCII, infatti, mirano a favorire il risanamento delle imprese, limitando il ricorso alla liquidazione giudiziale come soluzione estrema.
Aspetto fondamentale del CCII è l’introduzione di strumenti che consentono alle imprese in difficoltà di anticipare la gestione della crisi, promuovendo l’adozione di soluzioni che possano garantire la continuità operativa; in questo contesto, l’esonero dal contributo addizionale rappresenta un incentivo per le aziende a perseguire percorsi di risanamento attraverso strumenti giuridici innovativi e più flessibili rispetto al passato.
Decorrenza dell’esonero
La decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale varia a seconda della specifica procedura concorsuale a cui è sottoposta l’azienda.
Fallimento con esercizio provvisorio
Nel caso di fallimento con esercizio provvisorio, l’esonero decorre dalla data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento; questo momento rappresenta infatti l’inizio ufficiale della procedura concorsuale e consente all’impresa di continuare temporaneamente la propria attività sotto il controllo del tribunale e del curatore fallimentare.
Durante questo periodo, l’esonero dal contributo addizionale riduce il carico economico dell’azienda, favorendo una gestione più sostenibile della crisi.
Concordato preventivo con continuità aziendale
Nel concordato preventivo con continuità aziendale l’esonero dal contributo addizionale decorre dalla data del decreto di ammissione alla procedura emesso dal tribunale competente.
Il concordato preventivo è infatti spesso utilizzato per garantire la continuità aziendale, proteggendo posti di lavoro e mantenendo i rapporti con i clienti e i fornitori.
La decorrenza dell’esonero dal momento del decreto di ammissione riflette l’importanza di ridurre gli oneri contributivi durante la fase iniziale della procedura, quando l’azienda è impegnata nella presentazione del piano di ristrutturazione.
Accordi di ristrutturazione
Gli accordi di ristrutturazione sono un’altra opzione a disposizione delle imprese per affrontare la crisi finanziaria: in questo caso, l’esonero decorre dalla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese.
Questo passaggio formale segna l’ufficialità dell’accordo, che deve essere approvato dai creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti complessivi.
La pubblicazione nel registro delle imprese conferisce all’accordo effetti giuridici, proteggendo l’azienda da eventuali azioni esecutive individuali e consentendole di attuare il piano di ristrutturazione.
L’esonero dal contributo addizionale in questa fase agevola l’impresa, che può così concentrarsi sull’esecuzione delle misure previste per il risanamento.
Liquidazione coatta amministrativa
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, l’esonero dal contributo addizionale decorre dalla data di ammissione alla procedura, sempre che sia stata autorizzata la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa.
La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale specifica per determinati settori, come le banche e le imprese di assicurazione, ed è caratterizzata dall’intervento diretto dell’autorità di vigilanza.
L’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio è concessa quando si ritiene che mantenere operative alcune attività possa garantire un miglior risultato per i creditori coinvolti.
Durante questo periodo, l’esonero consente di ridurre i costi operativi, rendendo più gestibile la fase di liquidazione.
Amministrazione straordinaria
L’amministrazione straordinaria prevede che l’esonero decorra dalla dichiarazione dello stato di insolvenza: questa procedura è infatti progettata per preservare i complessi aziendali di rilevante interesse economico, evitando una disgregazione immediata e promuovendo soluzioni di risanamento o cessione.
La dichiarazione dello stato di insolvenza rappresenta il primo passo formale dell’amministrazione straordinaria: da questo momento, l’impresa può beneficiare dell’esonero, che le permette di dedicare risorse alla realizzazione del programma di risanamento o di cessione, favorendo la continuità delle attività produttive.
Termine dell’esonero (dies ad quem)
Il termine dell’esonero dal versamento del contributo addizionale, ovvero il dies ad quem, coincide con il momento in cui l’azienda ritorna in bonis, ossia quando supera la condizione di difficoltà economica e riprende il controllo pieno del proprio patrimonio e della gestione aziendale.
Questo concetto è centrale per evitare che l’esonero si protragga oltre il necessario, creando vantaggi competitivi indebiti rispetto ad altre imprese che non accedono a procedure concorsuali ma che, nondimeno, contribuiscono regolarmente al sistema contributivo.
Uno degli obiettivi principali della definizione del dies ad quem è perciò garantire una parità di trattamento tra le aziende: le imprese in crisi che beneficiano dell’esonero hanno accesso a un sostegno finanziario che non è disponibile per quelle che affrontano difficoltà senza ricorrere a procedure concorsuali.
Concordato preventivo
Nel concordato preventivo con continuità aziendale, il termine dell’esonero coincide con il provvedimento di omologazione del piano, che certifica che il piano di ristrutturazione proposto dall’azienda è stato approvato dal tribunale e dai creditori, indicando che l’impresa è in grado di proseguire autonomamente la propria attività.
A questo punto, il ritorno in bonis è formalmente riconosciuto, poiché il piano omologato conferisce al debitore la possibilità di disporre nuovamente del proprio patrimonio e di gestire le operazioni aziendali in modo indipendente.
Accordi di ristrutturazione
Nel caso degli accordi di ristrutturazione, il termine dell’esonero è fissato al momento dell’omologa del piano di ristrutturazione, che attesta che l’azienda ha raggiunto un accordo vincolante con i creditori, prevedendo misure specifiche per il rientro dai debiti.
La finalità di questa disposizione è analoga a quella del concordato preventivo: una volta omologato l’accordo, l’impresa è considerata in grado di gestire autonomamente la propria situazione economica, senza necessità di ulteriori agevolazioni contributive.
Amministrazione straordinaria
Per le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, il termine dell’esonero dipende dalla durata e dalla tipologia dei programmi di cessione o ristrutturazione approvati. In particolare, l’esonero è applicabile:
- fino al completamento del programma di cessione dei complessi aziendali o dei beni, la cui durata non può superare un anno, salvo proroghe straordinarie;
- fino alla conclusione del programma di ristrutturazione, che può estendersi fino a due anni, con eventuali proroghe in casi di particolare complessità.
Il dies ad quem, in breve
Procedura concorsuale |
Dies ad quem |
Descrizione |
---|---|---|
Concordato Preventivo |
Provvedimento di omologazione del piano |
L’esonero termina quando il piano di ristrutturazione è approvato da tribunale e creditori. |
Accordi di Ristrutturazione |
Omologa del piano di ristrutturazione |
Con l’omologazione, l’azienda è considerata capace di gestire autonomamente il proprio patrimonio. |
Amministrazione Straordinaria |
- Termine del programma di cessione (max 1 anno, salvo proroghe). |
L’esonero termina al completamento della cessione dei complessi aziendali o beni. |
|
- Termine del programma di ristrutturazione (max 2 anni, salvo proroghe). |
L’esonero termina con la realizzazione del piano di risanamento aziendale. |
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