Crisi d'impresa: Codice allineato alle norme Ue

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Crisi d'impresa: Codice allineato alle norme Ue

Nella seduta del 17 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema del decreto legislativo che, in attuazione della direttiva Insolvency, introduce modifiche al Codice della crisi d'impresa di cui al D. Lgs. n. 14/2019.

La Direttiva (UE) 2019/1023 ivi recepita, in particolare, riguarda i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, a modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 sulla ristrutturazione e sull’insolvenza.

Risanamento impresa: quadri di ristrutturazione preventiva

Tra le principali misure, il provvedimento disciplina i nuovi quadri di ristrutturazione preventiva, che si sostanziano nelle misure e nelle procedure volte al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale. Tra tali misure non è compresa la composizione negoziata che rimane uno strumento non concorsuale. 

L’accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano.

Quest'ultimo, soggetto ad omologazione, può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, compresi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni.

Rilevazione tempestiva della crisi: assetti adeguati, segnali di allarme

Affinché la situazione di crisi d’impresa sia tempestivamente rilevata, viene richiesto che l'imprenditore individuale adotti misure idonee che consentano di assumere, senza indugio, le iniziative necessarie a farvi fronte e, parimenti, che l'imprenditore collettivo istituisca un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato.

Le misure e gli assetti in oggetto devono consentire di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi, ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Indicati, dal testo, alcuni segnali di allarme, che si sostanziano nell'esistenza:

  • di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  • di una o più delle esposizioni debitorie previste.

Concordato preventivo in continuità aziendale, modifiche

Tra le altre misure, il decreto modifica anche la procedura del concordato preventivo in continuità, prevedendo ritocchi al concordato liquidatorio e a quello con assuntore.

L'intervento, in particolare, ne semplifica la fase di ammissione e modifica le regole di maggioranza e di distribuzione dell'attivo concordatario.

Si prevede, così, che l’imprenditore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, possa proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l’attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Si possono costituire come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate.

La continuità aziendale - che deve tutelare l’interesse dei creditori e preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro senza, però, che siano previsti limiti o soglie minime - può essere:

  • diretta, con prosecuzione dell’attività d’impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato;
  • ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore.

Nel concordato in continuità, i creditori sono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato e la proposta prevede per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile.

Esdebitazione, ritocchi

In materia di esdebitazione, le novità si sostanziano nelle previsioni secondo cui:

  • in presenza di essa, vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale;
  • ai soci illimitatamente responsabili cui sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 278, 279, 280 e 281 del Codice della crisi e dell'insolvenza (concernenti le condizioni e il procedimento dia esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata).

Codice della crisi, possibile nuovo rinvio

Il nuovo decreto - secondo quanto si apprende - dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno del Codice della crisi d'impresa, ossia il prossimo 16 maggio 2022, anche se, sul punto, sarebbero attualmente in corso delle valutazioni per verificare la necessità di un eventuale nuovo rinvio del medesimo Codice, per come ammesso dalla Guardasigilli, Marta Cartaba, nel corso di una recente audizione in Senato.

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