Crisi ucraina, domande per contributi a fondo perduto

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Crisi ucraina, domande per contributi a fondo perduto

A partire dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022, le piccole e medie imprese italiane che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina possono inoltrare domanda per accedere ai contributi previsti.

Infatti, ill Mise, con decreto del 9 settembre 2022 (pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2022) attuativo dell'art. 18, comma 5 del D.L. n. 50/2022, dispone l'erogazione di contributi a fondo perduto e garanzie fino al 90% a copertura di eventuali finanziamenti a favore delle imprese che abbiano subito calo di fatturato e risentito in modo particolare del rincaro delle materie prime per il conflitto ucraino.

Le agevolazioni, i beneficiari

Possono fruire delle agevolazioni in esame le imprese che:

  • abbiano realizzato negli ultimi due anni compravendite di beni o servizi con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia per almeno il 20% del fatturato totale;
  • abbiano sostenuto un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati, nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019 o, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2021;
  • abbiano subito, nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo 2019;
  • abbiano sede legale od operativa in Italia e siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
  • non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non siano destinatarie di sanzioni interdittive;
  • non svolgano in via prevalente attività economiche di cui alla sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca” della classificazione ATECO 2007;
  • non presentino motivi di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.

Non possono in ogni caso accedere, direttamente o indirettamente, alle agevolazioni:

  • le persone fisiche o organismi specificamente indicati nelle sanzioni adottate dall’Unione europea;
  • le imprese possedute o controllate da persone o organismi oggetto delle medesime;
  • le imprese operanti nel settore industriale oggetto delle sanzioni.

Come si accede alle agevolazioni

Per ottenere le agevolazioni va presentata apposita istanza, sulla base del modello fac-simile disponibile nella sezione del sito www.mise.gov.it, da trasmettere esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica raggiungibile dal medesimo sito.

L’accesso avviene mediante identificazione e autenticazione tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Cie dei rappresentanti legali dell’impresa richiedente che, peraltro, può conferire ad altro soggetto delegato la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza medesima.

E’ altresì richiesto il possesso di una PEC attiva, condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e sino alle 12:00 del 30 novembre 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

NOTA BENE: L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nel trattamento delle stesse.

Nella domanda il richiedente dichiara:

  • di non aver superato il limite massimo di aiuti consentito dal Quadro temporaneo;
  • l’ammontare dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2019, ovvero, per le sole PMI costituite dal 1° gennaio 2020, riferiti al periodo di imposta 2021;
  • l’ammontare dei ricavi dell’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019, ovvero, per le sole PMI costituite dal 1° gennaio 2020, riferiti al corrispondente trimestre del 2021;
  • l’ammontare medio dei ricavi riferiti all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019, ovvero, per le sole PMI costituite dal 1° gennaio 2020, riferiti al corrispondente trimestre del 2021;
  • l’importo del contributo richiesto;
  • l’IBAN per l’accreditamento.

I contributi, la ripartizione e la misura massima

Le risorse finanziarie sono ripartite riconoscendo a ciascuna impresa un importo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 e quello dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000,00;
  • 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 5.000.000, e fino a euro 50.000.000,00.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento è sempre quello relativo all’anno 2021.

NOTA BENE: L’agevolazione non può superare euro 400.000,00 per singolo beneficiario.

Revoca dei contributi

L’agevolazione concessa è revocata se:

  • venga accertata l’assenza di uno o più requisiti, ovvero la documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
  • sia riscontrato il superamento dei limiti e le condizioni di cumulo delle agevolazioni;
  • il beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli;
  • sia accertata, prima dell’erogazione del contributo, la cessazione dell’attività del beneficiario.
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