Legge su intelligenza artificiale: novità fiscali per lavoratori impatriati
Pubblicato il 25 settembre 2025
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Con la legge n. 132/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, il legislatore introduce una cornice normativa organica sull’intelligenza artificiale, accompagnata da nuove deleghe al Governo.
Una novità di particolare interesse per il tessuto produttivo riguarda l’estensione delle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati impegnati in progetti di ricerca in ambito IA, con l’obiettivo di attrarre capitale umano qualificato e sostenere l’innovazione delle imprese.
Regime agevolativo impatriati per lavoratori attivi nella ricerca sull’intelligenza artificiale
Nel contesto delle politiche rivolte alle imprese, un elemento di particolare interesse riguarda l’estensione del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati impegnati in attività di ricerca connesse all’intelligenza artificiale.
In dettaglio, l’articolo 22, comma 1, della legge n. 132 del 23 settembre 2025 interviene sull’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ampliando la platea dei beneficiari.
Oltre ai soggetti già inclusi – ossia coloro che possiedono requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal Dlgs n. 108/2012 e dal Dlgs n. 206/2007 – potranno infatti accedere al regime anche coloro che hanno svolto attività di ricerca, compresa quella applicata, nel settore delle tecnologie di intelligenza artificiale.
Regime impatriati
È opportuno ricordare che l’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023 disciplina un regime di favore temporaneo in materia di imposte sul reddito, destinato a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024. Tale agevolazione si applica per cinque anni complessivi: quello in cui avviene il trasferimento e i quattro successivi.
La norma prevede che i redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, prodotti in Italia entro un limite massimo annuo di 600.000 euro, concorrano alla formazione del reddito complessivo, ai fini IRPEF, soltanto per il 50% del loro ammontare.
Il beneficio fiscale si applica esclusivamente al ricorrere di alcune condizioni cumulative:
- il lavoratore deve impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni;
- nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento, il lavoratore non deve essere stato fiscalmente residente in Italia;
- l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano;
- il lavoratore deve possedere i requisiti di alta qualificazione o specializzazione individuati dalla normativa sopra richiamata, oppure – in virtù della nuova disposizione del DDL – aver svolto attività di ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale.
Secondo la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge, l’intervento normativo avrebbe natura essenzialmente chiarificatrice. In particolare, si osserva che i ricercatori attivi nel settore dell’intelligenza artificiale sono di fatto già in possesso dei requisiti di qualificazione o specializzazione richiesti dalla disciplina previgente; la norma si limita pertanto a rendere più esplicita e inequivoca la loro inclusione tra i destinatari del regime agevolato.
Occorrerà tuttavia attendere i decreti attuativi e le successive circolari ministeriali per comprendere in modo puntuale cosa debba essere ricompreso nella nozione di “attività di ricerca applicata”.
Comitato di coordinamento per l’innovazione digitale e l’intelligenza artificiale
Il disegno di legge prevede, all’articolo 19, commi dal 6 all’8, l’istituzione di un Comitato di coordinamento incaricato di indirizzare e armonizzare le attività svolte da enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un’autorità politica da lui delegata e comprende, tra i suoi componenti, i Ministri dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell’università e della ricerca, della salute e della pubblica amministrazione. Ne fanno parte anche l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e la cybersicurezza nonché l’Autorità politica con competenza in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. La partecipazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennità.
Il Comitato ha il compito di coordinare le iniziative di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale promosse da enti pubblici o privati che ricevono finanziamenti pubblici o sono sottoposti a vigilanza statale, incluse le fondazioni pubbliche o private che operano in tali settori.
Rientra nelle sue attribuzioni anche la supervisione sulle politiche di formazione nelle competenze digitali e sull’intelligenza artificiale promosse dai medesimi soggetti.
Infine, la legge stabilisce espressamente che l’istituzione e il funzionamento del Comitato non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le amministrazioni interessate vi provvederanno utilizzando esclusivamente le risorse già disponibili.
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