Decreto Alluvione: primi adempimenti per l’ammortizzatore sociale unico

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Decreto Alluvione: primi adempimenti per l’ammortizzatore sociale unico

Primi adempimenti in vista per il nuovo ammortizzatore sociale unico introdotto dal decreto Alluvione a sostegno delle aziende e dei lavoratori colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi nel corso del mese di maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Dal 15 giugno 2023 i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, potranno trasmettere all’INPS, secondo le modalità dallo stesso Istituto definite su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 53 dell’8 giugno 2023, il file in formato .csv, con i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura. L'Istituto ha fornito successivi chiarimenti  con il messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023.

 

L’adempimento, che può essere effettuato dal datore di lavoro direttamente o tramite professionisti delegati, è funzionale all’erogazione da parte dell’INPS del nuovo ammortizzatore.

Un passaggio fondamentale pertanto che necessita di essere particolarmente attenzionato in considerazione delle numerose specificità del nuovo istituto introdotto dal legislatore (articolo 7, decreto–legge 1° giugno 2023, n. 61) a tutela sia dei datori di lavoro che hanno sospeso l’attività produttiva a causa degli eventi alluvionali e dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza degli eventi alluvionali.

Nuovo “ammortizzatore sociale unico”: particolarità

Il nuovo ammortizzatore sociale unico introdotto dal decreto Alluvione o cassa integrazione emergenziale, secondo la terminologia adottata dal Ministero del lavoro, presenta numerose particolarità rispetto ai trattamenti di integrazione salariale ordinari previsti a regime come la Cassa integrazione ordinaria, l’Assegno di integrazione salariale e la Cassa integrazione speciale operai agricoli.

Sotto l’aspetto regolatorio, per esempio, la richiesta non è subordinata alla stipulazione di alcun accordo sindacale. Il datore di lavoro infatti è tenuto ad inviare una informativa sindacale, anche successiva alla sospensione dell’attività lavorativa, su cause di sospensione dell’attività lavorativa e durata del nuovo ammortizzatore unico, alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

Inoltre, i periodi di utilizzo dell’ammortizzatore unico non rilevano ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale (articoli 4, 12 e 30, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) e i datori di lavoro non sono tenuti a versare il contributo addizionale nei casi e nelle misure previste dal decreto legislativo n. 148/2015.

Il trattamento è infine erogato direttamente dall’INPS ai lavoratori dipendenti beneficiari della tutela.

Incompatibilità con gli altri trattamenti di integrazione salariale

Come evidenzia l’INPS, la nuova cassa integrazione emergenziale è incompatibile:

  • con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  • con il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e i trattamenti di cui all’articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 per il settore agricolo.

Pertanto non è possibile fruire del nuovo ammortizzatore sociale unico se i lavoratori, per i medesimi periodi, sono destinatari di altri trattamenti di integrazione salariale.

Ai datori di lavoro che hanno già inoltrato domanda di Cassa integrazione ordinaria, Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali e di Cassa integrazione speciale agricola è concessa però la facoltà di optare per il nuovo “ammortizzatore sociale unico” per gli stessi periodi e con riguardo agli stessi lavoratori, richiedendo l’annullamento della domanda.

Tale richiesta va presentata “con la massima urgenza”, alla Struttura territoriale INPS competente e dovrà essere seguita dalla domanda per accedere alla nuova misura di sostegno.

A chi e quanto spetta

Il nuovo ammortizzatore unico spetta ai seguenti lavoratori:

Lavoratori beneficiari

Lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa

Lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori alluvionati

Lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni alluvionati

Lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni

Lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni alluvionati. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione

Lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

 

Con messaggio n. 2215 del 2023, l'INPS ha chiarito che, con riguardo al momento temporale in cui i lavoratori subordinati del settore privato devono essere residenti, domiciliati o risultare alle dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati, considerato che il 1° maggio è un giorno festivo, la data  è differita al 2 maggio 2023, primo giorno lavorativo successivo.

Inoltre  va rilevato che lo stesso Istituto ha  reso noto che l'"impossibilità a prestare attività lavorativa" in quanto la stessa è svolta presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma èpuò anche riguardare soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo In tale ipotesi, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Infine, nell'ipotesi di impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati, l’accesso all’ammortizzatore sociale unico è consentito a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori alluvionati. In tale caso la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 15 giornate da collocare nell'arco temporale compreso tra il 2 maggio 2023 e il 31 agosto 2023.

La misura del trattamento massimo è pari (la misura è quella prevista per il 2023) a 1.321,53 euro.

Come fare domanda

La domanda va presentata in tutti i casi dal datore di lavoro.

Con riguardo ai termini di presentazione, le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. Tale termine non è di natura decadenziale, ma l’INPS invita i datori di lavoro e gli intermediari abilitati a trasmetterle “con ogni possibile urgenza”.

I datori di lavoro dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura secondo il tracciato e le regole illustrate dall’INPS (allegato n. 3 alla circolare n. 53 del 2023), e trasmesso all’INPS tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

La trasmissione del file potrà avvenire dal 15 giugno 2023.

 

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