Decreto Asset, la legge di conversione in GU. Novità per tax credit R&S e delocalizzazione

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Decreto Asset, la legge di conversione in GU. Novità per tax credit R&S e delocalizzazione

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre la Legge n. 136/2023 di conversione del Decreto legge n. 104 del 10 agosto scorso, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, cosiddetto Decreto asset o omnibus.

Tra le misure confermate durante l’iter di conversione in legge del provvedimento da segnalare, in primo luogo:

  • la proroga di tre mesi, dal 30 settembre al 31 dicembre, del termine entro cui dovranno essere completati i lavori e sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari per beneficiare del Superbonus al 110%, mentre non è stata approvata la proroga proposta per i condomini;

  • il divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dalla tassa sugli extraprofitti sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali, con l’ammontare massimo dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti che non potrà essere superiore a una quota pari allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Per l’approfondimento di questi temi si rinvia al post: Decreto Asset, votata la fiducia alla Camera. Tutte le novità.

Tra le altre novità emerse dalla legge di conversione spiccano invece:

  • il credito d'imposta per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore dei semiconduttori;

  • il rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione.

Credito d’imposta per la R&S nel settore della microelettronica per investimenti fino al 2027

All’articolo 5 del Decreto legge n. 104/2023 convertito dalla Legge n. 136/2023 viene riconosciuto un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027.

Il nuovo tax credit, riconosciuto nelle more dell’attuazione della riforma fiscale, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo successivo a quello di sostenimento dei costi.

NOTA BENE: L’utilizzo in compensazione è subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria.

In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del Dlgs n. 39/2010.

Il tax credit, che gode di uno stanziamento complessivo di 530 milioni, è riconosciuto nel limite di spesa pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

I suddetti fondi saranno assegnati con apposito decreto del MIMIT.

I soggetti beneficiari, come anticipato, sono le imprese residenti in Italia o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo relative al settore dei semiconduttori nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del Regolamento 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dall’11 agosto 2023, giorno di entrata in vigore del Dl 104, al 31 dicembre 2027.

Pertanto, sono agevolabili, se direttamente imputabili ai progetti ammissibili:

  • le spese di personale, per esempio per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario

  • i costi relativi a strumentazione e attrezzature;

  • i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;

  • le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi.

L’ammontare del beneficio, calcolata sui costi ammissibili, è così ripartito:

  • 100% per la ricerca fondamentale;
  • 50% per la ricerca industriale;
  • 25% per lo sviluppo sperimentale;
  • 50% per gli studi di fattibilità, incrementabile di 10 punti per le medie imprese e di 20 punti per le piccole imprese.

ATTENZIONE: L’intensità di aiuto per ricerca industriale e sviluppo sperimentale, al verificarsi di determinate condizioni, può essere aumentata fino a un massimo dell’80% dei costi ammissibili.

Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione: raddoppiato il periodo di sorveglianza

L’articolo 8 del Dl 104/2023, definitivamente convertito in legge, raddoppia, per le imprese che superano le soglie dimensionali delle Pmi, il periodo di sorveglianza previsto dal Dl 87/2018 per gli aiuti di Stato fruiti per investimenti produttivi (norma anti-delocalizzazione).

Di conseguenza, le grandi imprese che beneficiano di aiuti di Stato per l’effettuazione di investimenti produttivi, si vedono aumentare da cinque a dieci anni la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell’iniziativa agevolata, durante il quale una eventuale delocalizzazione dell’attività interessata all’esterno dell’UE e dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) comporta la decadenza del beneficio e l’irrogazione di una sanzione pari ad un importo da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.

NOTA BENE: Per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della stessa impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Dunque il decreto Asset va a modificare l’articolo 5, comma 1, del Decreto legge n. 87/2018, che prevede il recupero degli aiuti di Stato percepiti da imprese a fronte di investimenti produttivi, qualora l’attività economica venga trasferita in tutto o in parte in Stati extra Ue (esclusi quelli dello See: Islanda, Liechtenstein, Norvegia) nei cinque anni successivi alla conclusione dell’iniziativa.

ATTENZIONE: Il periodo di osservazione viene ora fissato dall’articolo 8 del Dl 104 convertito in legge in 10 anni per le sole imprese che superano le soglie europee per essere considerate Pmi.

NOTA BENE: Sono Pmi le imprese che hanno non più di 250 dipendenti e ricavi non superiori a 50 milioni di euro oppure totale attivo non superiore a 43 milioni di euro (ultimo bilancio approvato). Se l’impresa fa parte di un gruppo, si fa riferimento ai dati consolidati.

L’estensione a 10 anni scatta dall’11 agosto 2023, data di entrata in vigore del decreto Asset.

In caso di delocalizzazione delle grandi imprese, dunque, scatta ora una maxipenalità: l’impresa, infatti, dovrà corrispondere, oltre alla somma corrispondente all’aiuto, gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5 punti e una sanzione da 2 a 4 volte l’incentivo.
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