Durc anche con pendenze contributive, se si è creditori verso la Pa

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Il Decreto del 13 marzo 2013, emanato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 165 del 16 luglio 2013.

Prevede che:

- anche se gravano sul richiedente pendenze verso gli enti pubblici di previdenza, il Durc deve essere rilasciato se l’interessato è titolare di un credito certo, liquido ed esigibile vantato nei confronti di amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali e del Servizio sanitario nazionale;

- il richiedente deve provare, con apposita certificazione, di essere creditore nei confronti della pubblica amministrazione per importi almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati;

- sul Durc sarà specificato che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'articolo 13-bis del Dl 52/2012, nonché l'importo del relativo debito contributivo;

- se il Durc è presentato per ottenere il pagamento dalle Pa di stati d'avanzamento lavori o di prestazioni per servizi e forniture, la stazione appaltante deve versare quanto dovuto dal suo creditore agli enti di previdenza direttamente a questi ultimi (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore);

- la cessione del credito verso la Pa ad una banca avverrà previa estinzione del debito contributivo indicato sul Durc (con importo inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento si applica per l'estinzione parziale del debito).
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