Fondazioni lirico-sinfoniche, conseguenze dell'abusiva reiterazione di contratti a termine

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Fondazioni lirico-sinfoniche, conseguenze dell'abusiva reiterazione di contratti a termine

Per valutare la legittimità di una clausola di durata apposta al contratto a tempo determinato e le conseguenze che derivano dall'invalidità della stessa, occorre fare applicazione, in caso di successione di leggi nel tempo, alla disciplina vigente al momento dell'instaurazione del rapporto.

E' il primo degli assunti enunciati dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, nel testo della sentenza n. 5542 del 22 febbraio 2023, pronunciata in riferimento ad una causa instaurata ai fini dell'accertamento dei termini apposti ai contratti di lavoro subordinato intercorsi tra un lavoratore e una fondazione lirico - sinfonica in un lungo arco temporale.

Dopo che la Corte d'appello aveva rigettato la domanda del prestatore di conversione dei rapporti intercorsi in un unico contratto a tempo indeterminato, questi si era rivolto alla Suprema corte, lamentando, tra i motivi, violazione e falsa applicazione di legge e censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l'eccepita nullità delle clausole di durata.

La Quarta Sezione della Cassazione, investita della vicenda, aveva rimesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Fondazioni, contratti a termine convertibili in rapporto a tempo indeterminato?

Questo, al fine di risolvere il rilevato contrasto di giurisprudenza sulla questione della convertibilità in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine con clausola di durata affetta da nullità nelle ipotesi, come quella in esame, in cui la legislazione speciale, pur a fronte della natura privatistica del rapporto di lavoro, imponga un generalizzato divieto di assunzione a tempo indeterminato o subordini l'instaurazione del rapporto al previo superamento di procedure concorsuali o selettive.

Le SS.UU. di Cassazione, nel risolvere il contrasto interpretativo in parola, hanno enunciato alcuni principi di diritto ai quali dovrà poi attenersi la Corte d'appello, chiamata a procedere, in sede di rinvio, ad un nuovo esame della causa ai fini dell'accertamento del diritto al risarcimento del danno comunitario.

Come sopra riferito, il massimo Collego di legittimità ha in primo luogo evidenziato che, nei casi di successione di leggi nel tempo, la legittimità della clausola di durata e le conseguenze che derivano dalla sua eventuale invalidità "devono essere valutate facendo applicazione della disciplina vigente al momento dell'instaurazione del rapporto".

Contratti a termine, ragioni da specificare

Ha quindi spiegato che l’articolo 1 del D. Lgs. n. 368/2001, nel testo antecedente alle modifiche introdotte con la Legge n. 92/2012, impone di specificare nel contratto le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive che giustificano l’assunzione a tempo determinato e "detto obbligo di specificazione non può essere soddisfatto per le fondazioni lirico-sinfoniche attraverso la sola indicazione dello spettacolo o dell’opera, non sufficiente, rispetto ad un’attività che si caratterizza per essere finalizzata alla produzione in ogni stagione di una serie di rappresentazioni, a rendere evidenti le ragioni oggettive del ricorso al rapporto a tempo determinato".

In particolare - ha tuttavia precisato la Corte - in presenza di rapporto a tempo determinato con clausola affetta da nullità, "l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al momento della stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinano l’assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive".

Niente conversione ma risarcimento del danno

In ogni caso, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni temporanee, ove la conversione sia impedita dalle norme settoriali richiamate, vigenti ratione temporis, le disposizioni di diritto interno, che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità, vanno interpretate in conformità al canone dell’effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia.

Di conseguenza, al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno con esonero dall’onere probatorio nei limiti previsti dall’articolo 32 della Legge n. 183/2010, "ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati".

In definitiva, quando la clausola sia affetta da nullità ma l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia impedita dalle norme imperative settoriali (come, appunto, quelle sulle Fondazioni lirico e sinfoniche) al lavoratore va riconosciuto il risarcimento del danno nei termini sopra riferiti.
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