Fondi di solidarietà bilaterali: staffetta generazionale ad ampio raggio

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Fondi di solidarietà bilaterali: staffetta generazionale ad ampio raggio

La staffetta generazionale è attivabile attraverso i Fondi di solidarietà bilaterali anche nel caso in cui alcuni lavoratori ai quali mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata riducano volontariamente il proprio orario di lavoro giornaliero, consentendo l’assunzione di giovani under 35, seppure a tempo parziale, per un periodo non inferiore a 3 anni. È uno dei chiarimenti resi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 1 del 17 gennaio 2023, la prima dell'anno.

Il Dicastero si sofferma sulla disciplina della “staffetta generazionale” nell'ambito dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 148/2015, come novellato dal cd. Decreto Ucraina e sul contributo straordinario dovuto dal datore di lavoro a suo finanziamento.

Ma andiamo con ordine partendo dalle novità del citato Decreto Ucraina.

Fondi di solidarietà bilaterali e staffetta generazionale

L'articolo 12-ter del decreto Ucraina (decreto legge n. 21 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 51 del 20 maggio 2022) modifica:

  • l'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introducendo (lett. c-bis), tra le finalità dei Fondi di solidarietà bilaterali, quella di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali per processi connessi alla staffetta generazionale. In particolare, il legislatore richiede che la staffetta generazionale si attivi a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, con l'assunzione contestuale presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni, per un periodo non inferiore a 3 anni;
  • l'articolo 33, comma 3, del citato D.lgs. n. 148/2015, prevedendo che gli oneri finanziari e le minori entrate relativi alla prestazione “staffetta generazionale” siano finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.

Staffetta generazionale non ammessa per i Fondi bilaterali alternativi

Il Ministero del Lavoro, innanzitutto, delinea il quadro normativo in vigore dal 21 maggio 2022.

Al riguardo ricorda che l’articolo 26, comma 9, del D.lgs. n. 148/2015 elenca le prestazioni opzionali e facoltative che le parti sociali possono prevedere nell’accordo costitutivo o di modifica della disciplina di un fondo di solidarietà bilaterale.

Tali prestazioni si affiancano a quella obbligatoria rappresentata dall’assegno di integrazione salariale (articolo 30 del D.lgs. n. 148/2015).

Tra le prestazioni facoltative vi è anche la “staffetta generazionale” introdotta dalla legge di conversione del decreto Ucraina, spiega il Ministero, esclusivamente per i Fondi di solidarietà bilaterali, con esclusione dei Fondi bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 148/2015.

Staffetta generazionale: disciplina del Fondo

Per prevedere (facoltativamente) la prestazione della staffetta generazionale nell’ambito della disciplina di un fondo di solidarietà bilaterale le parti sociali possono:

1) prevederla in sede di costituzione del Fondo, nell’accordo collettivo sottoscritto ai sensi dell’articolo 26 comma 1 bis del D.lgs. n. 148/2015;

2) modificare la disciplina vigente contenuta nello specifico decreto interministeriale istitutivo del Fondo osservando la procedura di cui all’articolo 26, comma 3, primo periodo, del D.lgs. n. 148/2015, con accordo collettivo sottoscritto dalle parti sociali.

L'introduzione della prestazione, sottolinea il Ministero del lavoro, non è obbligatoria, né soggetta a termini decadenziali ed è rimessa alle valutazioni delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L’accordo, costitutivo o modificativo, va trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV – che, al termine dell’istruttoria e del procedimento amministrativo, emanerà un decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con il Presidente della Provincia Autonoma nel caso dei Fondi di solidarietà territoriali di cui all’articolo 40 del D.lgs. n. 148/2015.

NOTA BENE: Il riferimento, in questo passaggio della circolare, ai Fondi di solidarietà territoriali fa presumere, anche se non espressamente evidenziato dal Ministero, che la prestazione della staffetta generazionale possa prevista anche nella disciplina di un fondo di solidarietà territoriale.

Il Ministero del Lavoro fa presente che sarà ritenuto compatibile con le previsioni di legge il regime di staffetta generazionale per il quale le parti sociali si atterranno ai seguenti parametri fondamentali:

- previsione in accordo della prestazione, che consiste nel versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni;

- previsione in accordo, nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale, della necessità di un periodo minimo di assunzione pari a 3 anni dei lavoratori di età non superiore ai 35 anni compiuti;

- previsione in accordo che il finanziamento sia totalmente a carico del datore di lavoro e non del Fondo con un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relativi alla nuova tipologia di prestazione.

Fondi di solidarietà bilaterali: requisiti per la staffetta generazionale

Con riferimento specifico alle modalità applicative, la circolare n. 1 del 17 gennaio 2023 chiarisce che l’assunzione del giovane lavoratore dovrà avvenire con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato fermi restando, in quest’ultimo caso, i limiti anagrafici previsti dalla disciplina normativa.

La staffetta generazionale richiede la “contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni”.

Con tale locuzione, fa presente il Ministero, il legislatore vuole intendere che l’assunzione debba essere contemporanea alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore prossimo alla pensione, nel quadro del processo di staffetta generazionale che si esplica nell’ambito di accordi, sindacali e individuali, con i singoli lavoratori interessati prossimi alla pensione.

Il termine “contestuale”, sottolinea il Dicastero, è da intendersi nel senso che al ricorrere della cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore prossimo al pensionamento (nei successivi 3 anni), deve corrispondere una nuova assunzione di un lavoratore di età non superiore a 35 anni in sostituzione del lavoratore che cessa il rapporto di lavoro e per un periodo non inferiore a 3 anni.

Ma, aggiunge il Ministero, in linea con l'obiettivo della norma, si ritiene ugualmente conforme alla norma di legge un’applicazione della staffetta generazionale in modo articolato nel senso di prevedere che alcuni lavoratori ai quali mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata riducano volontariamente il proprio orario di lavoro giornaliero, consentendo l’assunzione di giovani under 35, seppure a tempo parziale, per un periodo non inferiore a 3 anni.

La riduzione dell’orario di lavoro del lavoratore prossimo al pensionamento deve essere effettuata nel rispetto degli articoli 4 e ss. del decreto legislativo n. 81 del 2015, e in particolare dall’articolo 8.

ATTENZIONE: La riduzione dell’orario di lavoro deve essere frutto di un accordo scritto con il lavoratore prossimo alla pensione, che deve essere informato sulla disciplina applicabile al rapporto di lavoro “trasformato”, nel rispetto anche delle previsioni del CCNL o dell'accordo aziendale concretamente applicato.

Fondi di solidarietà bilaterali: finanziamento della staffetta generazionale

Infine, il Ministero del Lavoro ricorda che la prestazione della staffetta generazionale è finanziata mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro e che non è previsto alcun intervento a carico del Fondo di solidarietà.

Per una verifica del costo a carico del datore di lavoro, il Dicastero rinvia all’INPS “di cui i fondi di solidarietà bilaterali, disciplinati dagli articoli 26 e 40, del decreto legislativo n. 148/2015 costituiscono una gestione”.

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