Il Ddl della riforma del mercato del lavoro trova il testo

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Finalmente il testo del Ddl della riforma del mercato del lavoro, presentato dal ministro Fornero e dal Presidente Monti in conferenza stampa, è stato inviato al Presidente della Repubblica e presto giungerà in Parlamento.

Oltre alla previsione dell’approvazione di un Ddl specifico per i dipendenti pubblici, gli aggiustamenti più attesi riguardano la flessibilità in entrata e il licenziamento tutelato dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970).

Novità per gli imprenditori sulla quota di apprendisti da stabilizzare per l’inserimento di nuovi, che scende dal 50 al 30% per 36 mesi; le regole sugli abusi delle partite Iva (spesso nascondono contratti di lavoro subordinato) si applicheranno a partire dall’anno dopo l'entrata in vigore della legge di riforma; per le collaborazioni a progetto la stretta riguarderà solo i co.co.pro. nuovi (i rapporti devono essere “riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore” e il progetto deve essere ”funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente”).

Torna il reintegro del lavoratore nei licenziamenti economici, ma solo se palesemente “insussistenti” e scende a 24 il numero massimo di mensilità indennizzabili in caso di licenziamento disciplinare (12 mensilità rappresenteranno il minimo).

Di particolare attenzione è degna la concessione sui licenziamenti oggettivi o economici. Nella prima bozza non era previsto il reintegro, nel testo trasmesso al Quirinale ricompare il reintegro, ma il giudice può annullare il licenziamento e disporre il reintegro solo se accerta la “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del provvedimento per giustificato motivo oggettivo. Il datore sarà condannato a risarcire il reintegrato commisurando la cifra all’ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello del reintegro effettivo. Dall’importo potrà dedurre sia quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, sia quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. Per l’indennità è previsto il tetto massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Inoltre, prima di licenziare per motivi economici l'impresa deve inviare una comunicazione ed avviare la procedura di conciliazione. È disposto un iter accelerato per le controversie in materia di licenziamenti.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 13 - Indennizzo, il tetto scende a 24 mensilità - Picchio

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