In "Gazzetta" il regolamento sul TFR in busta paga

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E’ stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 65 del 19 marzo 2015 il DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015, inerente il Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

Il decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 26 a 34, della Legge di stabilità 2015, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia ed entrerà in vigore il prossimo 3 aprile 2015.

Al DPCM è allegato il modulo che dovrà essere utilizzato dai lavoratori per la richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).

Con tale modulo sarà possibile richiedere la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla presentazione dell’istanza.

A tal fine il lavoratore dovrà:

- dichiarare di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;

- chiedere il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;

- dichiarare di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al finanziamento di cui all’art. 1, comma 30, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza (opzione da compilare solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia meno di cinquanta dipendenti e non sia tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c. costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 755, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

- prendere atto che l’informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del modulo, sarà comunicata all’INPS per gli adempimenti di competenza di cui all’art. 1, commi da 26 a 33, Legge n. 190/2014.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 47 - Tfr in «busta» dallo stipendio di aprile - Pizzin, Prioschi

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