Incendio del veicolo in sosta. Danni coperti dalla Rc auto

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Con sentenza n. 2092 del 14 febbraio 2012, la Corte di cassazione ha ribadito come anche la sosta di un veicolo a motore, su area pubblica o equiparata integri gli estremi della fattispecie “circolazione del veicolo”; ne consegue che, degli eventuali danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo risponde anche l’assicurazione, e ciò, a prescindere dal lasso di tempo intercorso tra l’inizio della sosta e l’insorgere dell’incendio medesimo.

Non solo. Anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo - continua la Corte - è prevista dall’articolo 2054 ultimo comma del Codice civile, “allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione -ivi compresa la sosta- sulle pubbliche vie o aree equiparate, costituendo oggetto dell’assicurazione obbligatoria” che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui al citato articolo 2054.
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