Bonus Sud, arriva l’ok definitivo dall’INPS

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Bonus Sud, arriva l’ok definitivo dall’INPS

A pochi giorni dalla pubblicazione del decreto ANPAL n. 311 del 12 luglio 2019, che ha recepito le novità legislative introdotte dal cd. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019), le quali estendono lo sgravio contributivo del ”Bonus Sud” anche ai primi quattro mesi del 2019 (in precedenza esclusi), giunge il via libera definitivo anche dall’INPS. Infatti, con la circolare n. 102 del 16 luglio 2019, l’Istituto Previdenziale dà finalmente piena operatività allo sgravio contributivo concesso alle regioni del Sud Italia.

Prima di compensare i contributi previdenziali in F24, sia arretrati (da gennaio a giugno 2019) che successivi (da luglio 2019 in poi), il datore di lavoro è tenuto a compilare una domanda telematica preliminare, denominata “IOSS”, che consente di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse. Nel modulo bisogna indicare:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (oppure la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine);
  • la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le regioni per le quali è previsto il finanziamento;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

Se le verifiche dell’INPS hanno avuto esito positivo, il datore di lavoro ha 10 giorni di calendario per comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza di tale termine determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

Bonus Sud, datori di lavoro interessati

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, co. 15-quater, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni, dalla L. n. 26/2019.

Bonus Sud, territori agevolati

L’agevolazione opera esclusivamente per i datori di lavoro che si trovino:

  • nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
  • nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).

Bonus Sud, soggetti assumibili

La riduzione dei contributi previdenziali opera in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che – senza esservi tenuti – assumono nel periodo “1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019”, lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Possono essere assunti:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni di età (intesi come 34 e 364 giorni), in stato di disoccupazione (art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015);
  • lavoratori con 35 anni di età, e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto (Lavoro) del 17 ottobre 2017. Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR (Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917).

Bonus Sud, rapporti incentivati

Sono incentivate le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante. L’incentivo è riconosciuto anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Chiaramente, lo sgravio contributivo opera anche in caso di rapporti a tempo parziale; in tal caso, l’incentivo è riproporzionato alla percentuale del part-time stesso.

Restano, invece, esclusi dallo sgravio contributivo:

  • il lavoro domestico;
  • il lavoro intermittente;
  • le prestazioni di lavoro occasionale;
  • i rapporti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Bonus Sud, importo e durata

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Quindi, ciascun datore di lavoro potrà porre a conguaglio mensilmente euro 671,66 (8.060 euro/12 mesi).

Il termine per la fruizione dell’incentivo è il 28 febbraio 2021.

Bonus Sud, condizioni e requisiti

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • adempimento degli obblighi contributivi;
  • osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

È necessario, inoltre, il rispetto dei principi generali previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 e del regime de minimis.

Altra condizione da rispettare, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, è la mancanza - nei sei mesi precedenti l’assunzione – di un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In tal senso, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona.

 

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 13 luglio 2019 - Incentivo Sviluppo Sud, esteso anche ai primi quattro mesi del 2019 – Bonaddio

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