Indennizzo al socio uscente e imposta di registro

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Nell’ambito di associazioni professionali, l’accordo patrimoniale con l’associato uscente, se autonomo rispetto alla delibera di modifica dell’ente, non rientra nella disciplina degli atti societari di cui all’articolo 4 del TUR (DPR n. 131/1986).

E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 3 del 13 gennaio 2026, con cui fornisce importanti chiarimenti per associazioni professionali, studi associati e consulenti fiscali, in merito al trattamento ai fini dell’imposta di registro dell’accordo con cui viene riconosciuto un indennizzo patrimoniale al socio uscente per pensionamento, quando tale accordo è perfezionato per corrispondenza.

Caso: uscita del socio per pensionamento

L’istanza di interpello riguarda un’associazione tra professionisti costituita con scrittura privata autenticata, i cui patti associativi prevedono, in caso di pensionamento, il riconoscimento di un indennizzo a carico dell’associazione, da determinarsi di comune accordo tra gli associati.

Nel caso concreto:

  • la cessazione del rapporto associativo è stata formalizzata con scrittura privata autenticata, regolarmente registrata;
  • l’indennizzo è stato determinato con un accordo successivo tra associazione e associato uscente;
  • l’accordo è stato concluso tramite scambio di PEC, senza obbligo di forma scritta a pena di nullità;
  • il pagamento è previsto in rate mensili pluriennali.

L’istante ha chiesto se tale accordo potesse essere registrato solo in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.

Secondo il contribuente:

  • l’accordo rientrerebbe tra gli atti formati mediante corrispondenza di cui all’articolo 1, Parte II, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro – TUR);
  • il riferimento normativo corretto sarebbe l’articolo 4 della Tariffa, Parte I, relativo agli atti propri di società ed enti, che prevede l’applicazione dell’imposta in misura fissa per l’assegnazione di somme di denaro agli associati;
  • conseguentemente, l’accordo dovrebbe essere soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con imposta pari a 200 euro.

La distinzione tra atto associativo e accordo patrimoniale

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 3/2026, non condivide l’impostazione del contribuente.

Uno dei passaggi centrali del parere dell’Agenzia delle Entrate riguarda la netta separazione concettuale tra:

  • la scrittura di modifica soggettiva dell’associazione, con la quale viene formalizzata l’estinzione del vincolo associativo;
  • il successivo accordo con cui viene determinato e riconosciuto l’indennizzo al professionista cessato.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, tali atti non possono essere sovrapposti:

  • la scrittura di modifica dell’associazione, infatti, è un atto collegiale, espressione della sola volontà dell’ente associativo,
  • l’accordo sull’indennizzo rappresenta un negozio bilaterale, frutto dell’incontro tra la volontà dell’associazione e quella di un soggetto distinto, ossia l’associato uscente.

Questa distinzione è decisiva, poiché consente all’Agenzia di escludere che l’accordo patrimoniale possa essere automaticamente ricondotto alla disciplina degli atti propri degli enti associativi prevista dall’articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (TUR).

L’esclusione dell’articolo 4 della Tariffa, Parte I, del TUR

Nel parere fornito con risposta n. 3 del 13 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate dedica ampio spazio a spiegare perché non sia applicabile l’articolo 4 della Tariffa, Parte I, del TUR, norma che disciplina, tra l’altro, le assegnazioni ai soci o associati.

In particolare, viene chiarito che:

  • l’indennizzo riconosciuto in occasione del pensionamento non costituisce l’operazione inversa di un conferimento;
  • non si tratta di una mera restituzione di valori precedentemente apportati dall’associato;
  • l’importo dell’indennizzo può essere significativamente diverso, e spesso superiore, rispetto all’apporto originario.

L’Agenzia richiama, inoltre, il contenuto dei patti associativi, evidenziando come:

  • sia espressamente escluso qualsiasi rimborso di beni conferiti o di avviamento;
  • l’indennizzo sia previsto solo in presenza di specifiche cause di cessazione (pensionamento, incapacità permanente, morte).

Tali elementi confermano, secondo l’Amministrazione, che l’indennizzo non ha natura restitutoria, ma integra una attribuzione patrimoniale autonoma, sganciata dal meccanismo tipico dei conferimenti e delle loro restituzioni.

Corretta qualificazione dell’accordo: ha contenuto patrimoniale

Alla luce delle considerazioni svolte, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’accordo di determinazione dell’indennizzo debba essere ricondotto alla categoria residuale degli:

  • atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, di cui all’articolo 9 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.
Questa qualificazione comporta l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 3 per cento, calcolata sull’ammontare complessivo dell’indennizzo pattuito.

È importante sottolineare che, secondo l’Agenzia, tale inquadramento vale:

  1. anche qualora l’accordo fosse stato assunto con delibera, e non solo nel caso di accordo bilaterale;
  2. indipendentemente dalla modalità di pagamento, anche se dilazionato in più annualità.

Registrazione in caso d’uso e tassazione proporzionale

Un ulteriore profilo affrontato in modo puntuale riguarda l’obbligo di registrazione.

Poiché:

  • l’accordo è perfezionato per corrispondenza;
  • non è richiesta una forma scritta a pena di nullità;

l’Agenzia ritiene applicabile l’articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte II, del TUR.

Ne deriva che l’accordo:

  • è soggetto a registrazione solo in caso d’uso;
  • in caso di registrazione (obbligatoria o volontaria), sconta comunque l’imposta proporzionale del 3 per cento, e non l’imposta in misura fissa.

Sul punto, l’Agenzia chiarisce espressamente che anche la registrazione volontaria comporta l’applicazione della tassazione proporzionale, ai sensi dell’articolo 8 del TUR.

Il richiamo all’articolo 20 del TUR

In chiusura, l’Amministrazione finanziaria richiama il principio generale di cui all’articolo 20 del TUR, ribadendo che l’imposta di registro deve essere applicata in base alla intrinseca natura e agli effetti giuridici dell’atto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato o dalla forma apparente.

In conclusione, la risposta n. 3/2026 assume rilievo pratico perché chiarisce che l’indennizzo riconosciuto al socio uscente per pensionamento, se disciplinato da un accordo autonomo rispetto alla modifica dell’ente, non beneficia del regime proprio degli atti associativi, ma rientra nella categoria delle prestazioni patrimoniali autonome.
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