INPS, diritto al c.d. “incremento al milione”

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INPS, diritto al c.d. “incremento al milione”

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 23 giugno 2020, n. 152, ha esteso il diritto c.d. “incremento al milioneagli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità ex art. 2, Legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni.

L’INPS, con il messaggio 28 ottobre 2020, n. 3960, fornisce le indicazioni inerenti le modalità di pagamento dell’incremento nei confronti degli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi, i quali non dovranno presentare alcuna domanda poiché la maggiorazione economica è riconosciuta d’ufficio. Tale aumento sarà corrisposto, per gli aventi diritto, nelle mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020. L’importo spettante, per il 2020, è di 8.469,63 euro (651,51 euro per 13 mensilità).

L’Istituto, specifica che, non sarà possibile procedere d’ufficio al riconoscimento della maggiorazione nel caso i cui i redditi personali dei soggetti aventi diritto hanno subito una variazione nel corso dell’anno 2020. In tal caso, gli interessati dovranno presentare domanda amministrativa di ricostituzione reddituale attraverso il servizio online disponibile sul sito Internet dell’Istituto ovvero tramite patronato.

Si rammenta, altresì, che le pensioni di importo superiore a 1.000 euro devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata. Di conseguenza, i pensionati che percepiscono la pensione in contanti e che, a causa della maggiorazione, hanno diritto ad un importo mensile complessivo superiore a 1.000 euro dovranno comunicare all’INPS il codice IBAN mediante:

  • l’ufficio postale o lo sportello bancario dove è instaurato il rapporto finanziario. Sarà cura dell’Ente pagatore comunicare la variazione all’INPS tramite il Data Base condiviso;
  • il servizio online “Variazione dell’ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche” ovvero rivolgendosi ad un intermediario abilitato.
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