La Fondazione studi sulle nuove regole dei licenziamenti individuali

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La circolare n. 9 del 18 aprile 2012 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro analizza forme e procedure del licenziamento individuale, alla luce della riforma del Lavoro, con particolare attenzione alla tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.

Tra le criticità sollevate quella del caso di licenziamento per motivo oggettivo per il quale, come per quello disciplinare, la riforma prevede due diversi regimi sanzionatori: uno con la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno (difetto di giustificazione del licenziamento Intimato); l’altro soltanto con il risarcimento del danno (i casi in cui “non ricorrono gli estremi” del giustificato motivo oggettivo, cioè esso è comunque insussistente ma in modo non “manifesto”).

Si evidenzia come la distinzione tra le due ipotesi - insussistenza manifesta e insussistenza non manifesta – con valutazione affidata di volta in volta al giudice di merito, sarà foriera di nuove incertezze interpretative, con conseguenze dannose per entrambe le parti del giudizio. E se ne dà un esempio con il caso in cui il lavoratore non ha diritto alla reintegrazione: “viene provata dall’imprenditore la crisi o la ristrutturazione aziendale, ma il singolo lavoratore licenziato non è stato scelto in base a criteri di correttezza o buona fede oppure poteva essere collocato in altra posizione disponibile. Qui il “fatto” posto a base del licenziamento non è soltanto la situazione organizzativa ma anche il nesso di causalità con la posizione del lavoratore licenziato e l’impossibilità di ricollocarlo: se non vengono rispettati tali criteri, per la giurisprudenza il giustificato motivo oggettivo potrebbe comunque risultare “manifestamente insussistente” nei confronti del soggetto licenziato”.

La soluzione presentata dalla Fondazione è che si modulasse la tutela in base alla dimensione aziendale, con un risarcimento crescente a scaglioni secondo il numero dei dipendenti occupati, sino (eventualmente) alla reintegrazione nel posto di lavoro nelle realtà aziendali di più grandi dimensioni (ad es. sopra i 100 dipendenti).
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