Le novità 2022 per i modelli Intrastat

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Le novità 2022 per i modelli Intrastat

Restyling 2022 anche per i modelli Intrastat. Con la Determinazione n. 493869/2021, infatti, l'Agenzia delle Dogane ha apportato una serie di modifiche agli elenchi riepilogativi delle operazioni (cessioni di beni/prestazioni di servizi) intercorse con operatori UE. In applicazione della norma di cui all’articolo 50, comma 6 del D.L. 331/1993, lo si ricorda, i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione dei modelli INTRASTAT.

Le novità previste dalla Determinazione in esame si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 e, pertanto, la prima scadenza utile di applicazione delle nuove disposizioni è il 25 febbraio 2022, ossia in sede di presentazione degli elenchi relativi il mese di gennaio 2022. Restano ferme, invece, le precedenti modalità di redazione degli elenchi Intrastat per quanto concerne il quarto trimestre 2021 o il mese di dicembre 2021, da presentare entro il 25 gennaio 2022.

Per quanto riguarda, poi, gli scambi con operatori sammarinesi va ricordato che, a decorrere dal 1° ottobre 2021, è stato soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi, anche laddove l’operazione sia certificata con fattura in formato cartaceo.

Va, infine, fatto presente che - fermo restando il sussistere degli altri requisiti per qualificare una cessione intracomunitaria -  le vendite UE costituiscono cessioni “non imponibili” Iva a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente nazionale abbia compilato il relativo modello Intra ovvero abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso (articolo 41 comma 2-ter del D.L. n. 331/93).

Nella disamina che segue si cercherà di fornire un quadro di sintesi delle principali disposizioni in materia.

Semplificazioni acquisti Intra-Ue di beni

Per quanto riguarda gli acquisti intra-Ue di beni (modello Intra2-bis), le nuove disposizioni prevedono che la presentazione con cadenza mensile degli elenchi riepilogativi sia “ritoccata” nei limiti. E’ stato previsto, infatti, che la periodicità mensile di presentazione dell’Intra2-bis è richiesta laddove l'ammontare degli acquisti intra-UE di beni sia, per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti, pari o superiore a € 350.000 (in luogo di € 200.000). Prevista anche la soppressione della presentazione trimestrale del modello Intra-2bis.

Ulteriore novità concerne le informazioni contenute del modello. Per effetto delle nuove disposizioni, infatti, le informazioni relative allo “Stato del fornitore”, al “codice IVA del fornitore” ed all’”ammontare delle operazioni in valuta” diventano facoltative e, pertanto, possono non essere più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni. Si ricorda che tutte le informazioni contenute nel modello Intra-2bis sono rese per finalità statistiche.

Resta, infine, da evidenziare una importante novità contenuta nelle istruzioni "aggiornate" dei modelli Intra e relativa al “criterio” utilizzabile ai fini del riepilogo dei dati.

Gli acquisti intracomunitari di beni, infatti, vanno riepilogati:

  • nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano;

oppure

  • nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il “fatto generatore” dell’imposta per le merci unionali sulle quali l’Iva diventa esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

Tuttavia, se l’intervallo di tempo tra l’acquisto delle merci e il fatto generatore dell’imposta è “superiore” a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano in Italia.

Sono, comunque, escluse dall’obbligo di indicazione negli elenchi Intrastat tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni in cui questi non entrano nel territorio italiano (ad esempio l’operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell’operazione).

Semplificazioni acquisti Intra-Ue di servizi

Per quanto concerne le prestazioni di servizi ricevute (modello Intra-2 quater) si rileva che:

  • resta ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
  • viene confermato il venir meno dell’obbligo di presentazione su base trimestrale.

Anche per detto modello, ulteriore novità riguarda il contenuto informativo. Infatti, per effetto delle nuove disposizioni diventa facoltativa l’esposizione dei seguenti dati:

  • codice IVA del fornitore;
  • ammontare delle operazioni in valuta;
  • modalità di erogazione;
  • modalità di incasso;
  • Paese di pagamento.

Resta possibile riepilogare tutti i servizi ricevuti che presentano le stesse caratteristiche, ossia nel caso siano uguali lo Stato della controparte, il codice del servizio nonché il numero e la data della fattura (se forniti).

Prospetti di sintesi

Tipologia di operazione

Periodicità

limiti

Cessione di beni

(mod. INTRA-1 bis)

mensile

ammontare trimestrale vendite UE di beni > 50.000 euro per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti (fino a 100.000 euro dati statistici non obbligatori)

trimestrale

ammontare trimestrale vendite UE di beni < 50.000 euro per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti

Prestazioni di servizi resi

(mod. INTRA-1 quater)

mensile

ammontare trimestrale prestazioni servizi resi UE > 50.000 euro per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti

trimestrale

ammontare trimestrale prestazioni servizi resi UE < 50.000 euro per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti

Acquisti di beni

(mod. INTRA-2bis)

mensile

ammontare trimestrale acquisti UE di beni > 350.000 euro per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti (ai soli fini statistici)

trimestrale

non più ammesso

Prestazioni di servizi ricevute

(mod. INTRA-2 quater)

mensile

ammontare trimestrale prestazioni servizi ricevuti UE > 100.000 euro per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti (ai soli fini statistici)

trimestrale

non più ammesso

 

Semplificazioni comuni a cessioni/acquisti intra-UE 

Ulteriori novità hanno riguardato le modifiche operate sui modelli "Intra-1bis" e "Intra-2bis".

Nomenclatura combinata

In applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020 (Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31, paragrafo 3) per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro (per "spedizione" si intendono tutte le transazioni che nel mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura), è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (così come gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni) senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.

Natura Transazione

Altro aspetto oggetto di intervento riguarda le indicazioni del campo “natura transazione”. Negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni i dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella ‹‹Natura della transazione›› di cui all’Allegato XI.

Colonna A

Colonna B

Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari

 

Cod.

Descrizione

 

Cod.

Descrizione

 

 

1

Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1)

 

1

Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi

 

 

A

 

2

Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2)

 

2

Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria

1

Restituzione di merci (Nota N3)

 

B

2

Sostituzione di merci restituite

3

Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite

 

 

 

 

3

 

 

 

Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N4)

 

1

Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N5)

 

 

 

 

C

 

2

Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N6)

3

Leasing finanziario (Nota N7)

 

4

Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N7)

 

4

Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)

1

Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore

 

D

2

Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore

 

5

Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)

1

Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore

 

E

2

Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore

 

 

 

7

Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione)

 

1

Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro (Nota N8)

 

 

 

F

 

2

Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione (Nota N9)

 

 

 

 

8

Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell’ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l’intero contratto

 

 

 

 

 

 

G

 

9

Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici

1

Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi (Nota N7)

 

H

9

Altra

 

Note esplicative per la codifica della Natura della transazione

N1

Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali va invece indicata nella colonna A la modalità '3'.

N2

La modalità '12' non va riepilogata ai fini Intrastat.

N3

Nella modalità '21', se il bene restituito è rotto o difettoso, il valore statistico indicato deve riferirsi al valore corrisposto per il bene integro.

N4

Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di call-off stock o consignment stock.

N5

Con la modalità '31' vengono indicati vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock)

N6

Con la modalità '32' vengono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock).

N7

Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione.

 

N8

Con la modalità '71' vengono indicati gli arrivi in Italia di merce immessa in libera pratica in altri Stati Membri, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.

 

N9

Con la modalità '72' vengono indicate le spedizioni verso altri Stati Membri per sottoporre le merci al regime di esportazione, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.

I soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi “superiore” a 20 milioni di euro indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla suddetta Tabella. Così, ad esempio, con riferimento:

  • ad una cessione di beni UE, occorre riportare a colonna A il codice "1" e a colonna  B il codice "1";
  • ad una lavorazione c/terzi di beni (senza trasferimento della proprietà) con ritorno degli stessi nello Stato UE di partenza, va riportato a colonna A il codice "5" e a colonna B il codice "1".

I soggetti “diversi” da quelli su riportati (ossia con un valore delle spedizioni/arrivi inferiore o pari a 20 milioni di euro) possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o, in via facoltativa, alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla citata Tabella.

Modello Intra1bis – istruzioni

Natura della transazione A

(col. 5)

Indicare il codice numerico corrispondente alla colonna A della sottostante tabella B. Nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente, la compilazione del rigo è limitata alle sole informazioni di interesse fiscale e la “natura transazione A” deve essere indicata attraverso il relativo codice alfabetico riportato nella terza colonna della sottostante tabella B. Si ha un’operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente-cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).

Natura della transazione B

(col. 7)

coloro che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a euro 20.000.000, indicano nel campo “Natura della transazione B” il codice numerico corrispondente alla colonna B della sottostante tabella B. Nel caso di operazioni triangolari, il campo non deve essere compilato.  Per periodi di riferimento antecedenti l’anno 2022, l’informazione non deve essere fornita.

Nomenclatura combinata (col. 8)

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco. In applicazione all’articolo 3 della presente determinazione, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi senza disaggregazione della Nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000, per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000.

 

Modello Intra2bis – istruzioni

Natura della transazione A

(col. 6)

Indicare il codice numerico corrispondente alla colonna A della sottostante tabella B. Le operazioni triangolari, indicate con codice alfabetico, non devono essere riepilogate negli elenchi Intra-2 bis a partire dall’anno di riferimento 2018.

Natura della transazione B

(col. 7)

coloro che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a euro 20.000.000, indicano nel campo “Natura della transazione B” il codice numerico corrispondente alla colonna B della sottostante tabella B. Nel caso di operazioni triangolari, il campo non deve essere compilato. Per periodi di riferimento antecedenti l’anno 2022, l’informazione non deve essere fornita.

Nomenclatura combinata (col. 8)

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco. In applicazione all’articolo 3 della presente determinazione, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi senza disaggregazione della Nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000, per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000.

Paese di origine dei beni

Ulteriore novità che ha investito il modello Intra-1bis concerne l'informazione relativa al "Paese di origine" dei beni, da indicare – ai soli fini statistici - nella nuova colonna 15 dell’elenco riepilogativo.

In base alle istruzioni al modello va riportato il codice ISO dello Stato di origine in base ai seguenti criteri:

  • le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio; 
  • le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. L’origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell’Unione che stabilisce le norme in materia di origine.

Condizioni di consegna

Nell’ambito della tabella “D”, le istruzioni alla compilazione degli elenchi riepilogativi intervengono anche sui “codici Incoterm”, ossia quelle clausole commerciali, elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale, utilizzate nei contratti internazionali di compravendita per definire i termini di pagamento, di trasporto e di passaggio dei rischi delle merci. Rispetto al passato nelle nuove istruzioni si restringono le casistiche del “gruppo D”. I codici da utilizzare saranno, ora, i seguenti:

Codice Incoterms

Descrizione

Codice gruppo

DAP

Reso al luogo di destinazione

     

          D

DPU

Reso al luogo di destinazione scaricato

DDP

Reso sdoganato (non va usato negli elenchi Intra)

In base alla clausola "DPU", il venditore assume l'obbligo di consegnare la merce all'acquirente in qualsiasi luogo. In base alla clausola "DAP", invece, il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce a bordo della nave nel porto di destinazione; infine, in base alla clausola “DDP”, il venditore assume l'obbligo di consegnare la merce nel luogo stabilito e provvedere allo sdoganamento. L'aggiornamento degli Incoterms, poi, ha condotto all'inversione dell'ordine della resa "DAP" rispetto a "DPU": il primo termine è utilizzato quando la consegna della merce precede lo scarico dei beni; il secondo riguarda il reso di merci già scaricate.

Modello Intra-1 sexies - operazioni "call-off stock"

Con riferimento alle operazioni di cessione è stato introdotto il nuovo elenco Intra-1 sexies, per le operazioni in regime di “call-off stock”.

Con il recepimento della Direttiva UE n. 2018/1910 mediante il D.Lgs.192/2021, infatti, è stata introdotta nella norma interna la regolamentazione del contratto cd. "call-off stock", ossia quella procedura che, in presenza di determinati requisiti, permette il differimento dell’operazione intra-UE (al momento in cui il destinatario prelevando le merci dallo stock ne diviene proprietario), senza che colui che trasferisce la giacenza sia tenuto ad identificarsi ai fini Iva nello Stato di destinazione delle merci.

La compilazione dell’elenco INTRA-1 sexies diviene, così, un adempimento che si “aggiunge” alla tenuta del registro di cui all’articolo 50 comma 5-bis del D.L. n.331/93. Ai fini della compilazione di detto modello (la cui periodicità di presentazione è analoga a quella delle cessioni di beni), oltre al codice ISO dello Stato UE/codice di identificazione IVA del destinatario dei beni, va riportato il tipo di operazione effettuata, utilizzando uno dei seguenti codici:

Operazione

Descrizione

1

Trasferimento di beni

2

Cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente)

3

Cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in tale caso, occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6)

Nel periodo in cui si verifica il trasferimento della proprietà dei beni (prelievo dal magazzino), quindi, va compilato il modello Intra-1 bis. In particolare, per i soggetti obbligati, la natura della transazione è identificata con il codice "3" (colonna A) ed il codice "2" (colonna B). Nel caso in cui il soggetto destinatario della cessione (previamente individuato nel contratto) sia “sostituito” da  un altro soggetto passivo che subentra all’acquirente originario, il regime semplificato del call-off-stock” resta applicabile – ove siano rispettate le relative condizioni – e nell’ambito del modello INTRA-1 sexies occorre riportare i dati del nuovo soggetto (codice Stato UE/codice identificazione IVA) e quale Tipo operazione il codice "3".

 

Quadro Normativo

- AGENZIA DOGANE, DETERMINAZIONE N. 493869/RU DEL 23.12.2021;

- ISTRUZIONI COMPILAZIONE ELENCHI RIEPILOGATIVI;

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