Linee guida per i contratti di rete

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RetImpresa e il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie hanno collaborato alla stesura delle "Linee Guida per i contratti di rete".

L’occasione è stato il convegno dal titolo “Il contratto di rete: un volano per la crescita delle imprese”, che si è tenuto il 20 marzo a Marghera, nel corso del quale esponenti del mondo imprenditoriale, della pubblica amministrazione e professionisti si sono confrontati per individuare insieme i percorsi possibili per la crescita del sistema produttivo e del territorio attraverso il nuovo meccanismo di aggregazione offerto dal contratto di rete.

Si ricorda che tale contratto è stato introdotto nel nostro ordinamento dal Dl 5/2009, e successivamente riformulato dal Dl 78/2010. La struttura normativa resta, comunque, ancora poco chiara e soprattutto fragile, tanto da non riuscire a sciogliere completamente tutti i dubbi che ancora avvolgono questa tipologia contrattuale e la rendono per questo poco utilizzata.

Scopo delle Linee guida è quello di orientare imprese, professionisti e mondo bancario verso il contratto di rete, specificando tutte le casistiche che si possono presentare dal momento della formulazione del progetto a quello dell’ingresso di nuove imprese fino all’eventualità del recesso da parte di una o più di esse.

Altrettanto importanti sono state le specificazioni giuridiche che riguardano il contratto di rete. Si è precisato come con la costituzione del contratto non si crei un nuovo soggetto giuridico tra le imprese in rete: non avviene cioè un’entificazione della rete, ma permane una disciplina "transtipica", tra quanto previsto nel Codice civile nel libro dei Contratti (Libro IV) e quello delle Società (Libro V).

Da questo punto di vista sono stati messi in evidenza i punti critici della rete come pure le sue peculiarità essenziali, partendo dall’analisi della governance, fino a quella della gestione del patrimonio e delle proprietà immobiliari e dell’apertura del contratto di rete ad un’impresa italiana.

Da un punto di vista fiscale, rimane aperto il quesito su come fare per conservare con tale tipologia contrattuale i vantaggi fiscali previsti dalla normativa. Potrebbe dipendere dalla natura del patrimonio. L’indicazione è quella di creare una rete non “entificata”, dal momento che proprio la mancanza di una soggettività giuridica porterebbe a far considerare il fondo comune che si crea come una comproprietà delle imprese che hanno dato origine alla rete. Tuttavia, non è stato sciolto completamente il nodo sulla separazione tra il patrimonio della rete e quello delle imprese che vi aderiscono. Un’idea proposta è quella di affidare la gestione della rete a una società ad hoc, dal momento che non è chiaro a quale grado di separazione patrimoniale (unilaterale o bilaterale) si vada incontro con l’adesione ad un contratto di rete.
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