Occupazione di aree mercatali. Limiti agli aumenti delle tariffe

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Occupazione di aree mercatali. Limiti agli aumenti delle tariffe

Il potere degli enti locali di regolamentare le materie di propria competenza trova il limite della normativa statale, a cui occorre attenersi. Lo ribadisce il Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 1 del 31 gennaio 2022 nel dare indicazioni sui criteri applicativi del canone relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato, di cui ai commi 837 e seguenti dell’art. 1, L. n. 160/2019.

Aree mercatali: canone unico

La precisazione nasce dal fatto che alcuni comuni hanno introdotto, per la determinazione delle tariffe relative all’applicazione del canone unico patrimoniale dei “coefficienti moltiplicatori” delle tariffe per le occupazioni delle aree in base al valore economico della strada o piazza in cui si svolge l’occupazione e coefficienti moltiplicatori delle tariffe per il presunto sacrificio economico imposto alla collettività.

Ciò implica che si avrà un aumento delle tariffe, andando a colpire ulteriormente un settore già in crisi a causa della pandemia in atto.

Si ricorda che il canone unico è stato introdotto in sostituzione della Tosap e della Cosap ed anche, per le aree mercatali, del prelievo sui rifiuti (Tari).

La legge di bilancio 2020 ha comunque stabilito che il canone unico deve essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Regolamentazione del canone per l’occupazione temporanea

L’ente locale, nella determinazione delle tariffe, deve tenere conto di quanto disposto da detta legge per la quale il canone viene determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

DI norma vi sono le tariffe per le occupazioni permanenti, ossia quelle che si protraggono per l’intero anno solare, e le tariffe di base giornaliera per le occupazioni temporanee, inferiori all’anno solare.

In particolare, dispone la risoluzione n. 1/DF/2022, per le occupazioni temporanee si precisa che la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti stabiliti dal comma 843 della legge n. 160/2019.

Detto comma dispone che dispone che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.

Se le occupazioni riguardano mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, viene applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato secondo i suddetti principi.

In conclusione, il potere regolamentare dell’ente locale in materia va esercitato rispettando la normativa statale; quindi l’applicazione di “coefficienti moltiplicatori” è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti disposti dalla L. n. 160/2019 (comma 843).

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