Partecipazione dei lavoratori all'impresa: in vigore la legge. Cosa cambia

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Partecipazione dei lavoratori all'impresa: in vigore la legge.  Cosa cambia

In vigore dal 10 giugno 2025 la legge 15 maggio 2025, n. 76, recante disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.120 del 26 maggio 2025.

La legge approda in Gazzetta Ufficiale dopo un lungo e articolato percorso parlamentare, conclusosi con l'approvazione definitiva del Senato nella seduta del 14 maggio 2025. 

La legge 15 maggio 2025, n. 76 consta di 15 articoli, in luogo dei 22 iniziali. Nel corso dell’esame, in Commissione, alla Camera, sono state stralciate alcune disposizioni originariamente previste. Si tratta, in particolare, delle norme che prevedevano la consultazione preventiva e obbligatoria negli istituti di credito, nelle banche e nelle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, la consultazione nelle pubbliche amministrazioni nonchè l’obbligo, per le società a partecipazione pubblica, di prevedere nei cda un rappresentante dei lavoratori.

Il provvedimento si pone l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita aziendale, declinata in termini gestionali, economici, finanziari, organizzativi e consultivi, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione.

Finalità e definizioni

L’articolo 1 chiarisce la finalità della legge, ossia rafforzare la collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori, preservando i livelli occupazionali e valorizzando il lavoro sul piano economico e sociale.

L’articolo 2 fornisce invece le definizioni operative utili all’applicazione delle norme.

Partecipazione gestionale dei lavoratori all'impresa

Gli articoli 3 e 4 regolano la partecipazione gestionale, rispettivamente per le imprese con sistema dualistico e per quelle con sistema monistico.

Sistema dualistico: gli statuti aziendali, in base all’articolo 3, possono prevedere la presenza di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, individuati secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi.

Sistema monistico: l’articolo 4 disciplina la possibilità di includere rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o nel comitato di controllo sulla gestione, sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità.

Distribuzione degli utili e partecipazione finanziaria

L’articolo 5 introduce una modifica significativa in tema di distribuzione degli utili: per il 2025, l'imposta sostitutiva. ridotta dal 10 al 5% dalla legge di Bilancio 2025, si applica entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi (in luogo dei 3.000 euro ovvero 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, previsti a regime),  in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L’articolo 6 prevede dispone che possano essere previsti piani di partecipazione finanziariadei lavoratori dipendenti, Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società, determinando le condizioni di tale partecipazione, anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato. Inoltre, per il 2025, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da tali azioni sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare fino a 1.500 euro annui.

Altre misure di partecipazione e formazione

Commissioni paritetiche e figure specializzate

 Gli articoli 7 e 8 introducono la possibilità di istituire commissioni paritetiche per migliorare l’organizzazione e i processi aziendali, oltre a prevedere figure specializzate nell’organigramma aziendale, come responsabili della formazione, del welfare e dell’inclusione.

Consultazione e procedura

 Gli articoli 9 e 10 disciplinano il processo di consultazione preventiva con i rappresentanti sindacali, strutturando modalità e tempi specifici per garantire un dialogo effettivo.

Formazione obbligatoria

L’articolo 12 impone una formazione annuale minima di 10 ore per i rappresentanti dei lavoratori coinvolti negli organi aziendali, finanziata tramite enti bilaterali o fondi specifici.

Organo di monitoraggio presso il CNEL

L’articolo 13 istituisce una Commissione nazionale permanente presso il CNEL, con funzioni interpretative e di indirizzo sull’attuazione delle norme.

Estensione alle cooperative 

L'articolo 14 estende l'applicazione delle disposizioni alle cooperative, in quanto compatibili.

Allegati

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