Partecipazione dei lavoratori all'impresa: utili ai lavoratori tassati al 5%

Pubblicato il



Partecipazione dei lavoratori all'impresa: utili ai lavoratori tassati al 5%

È calendarizzata per il 27 gennaio 2025 la discussione, in Aula, alla Camera dei Deputati, della proposta di legge che mira ad incentivare la partecipazione dei lavoratori alla governance d’impresa (AC 1573, adottato come testo base).

Le Commissioni VI (Finanze) e XI (Lavoro) della Camera dei Deputati hanno concluso l’esame, in sede referente, della proposta di legge il 23 gennaio 2025.

Il provvedimento consta attualmente di 15 articoli, in luogo dei 22 iniziali. Nel corso dell’esame in Commissione, infatti, sono state stralciate alcune disposizioni originariamente previste. Si tratta, in particolare, delle norme che prevedevano la consultazione preventiva e obbligatoria negli istituti di credito, nelle banche e nelle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, la consultazione nelle pubbliche amministrazioni nonchè l’obbligo, per le società a partecipazione pubblica, di prevedere nei cda un rappresentante dei lavoratori.

Il provvedimento si pone l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita aziendale, declinata in termini gestionali, economici, finanziari, organizzativi e consultivi, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione.

Finalità e definizioni

L’articolo 1 chiarisce la finalità della legge, ossia rafforzare la collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori, preservando i livelli occupazionali e valorizzando il lavoro sul piano economico e sociale.

L’articolo 2 fornisce invece le definizioni operative utili all’applicazione delle norme.

Partecipazione gestionale dei lavoratori all'impresa

Gli articoli 3 e 4 regolano la partecipazione gestionale, rispettivamente per le imprese con sistema dualistico e per quelle con sistema monistico.

Sistema dualistico: gli statuti aziendali, in base all’articolo 3, possono prevedere la presenza di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, individuati secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi.

Sistema monistico: l’articolo 4 disciplina la possibilità di includere rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o nel comitato di controllo sulla gestione, sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità.

Distribuzione degli utili e partecipazione finanziaria

L’articolo 5 introduce una modifica significativa in tema di distribuzione degli utili: si riduce, per il 2025, dal 10 al 5%, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi (in luogo dei 3.000 previsti a regime), l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) concernente le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, se erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali.

L’articolo 6 prevede piani di partecipazione finanziaria, compresi strumenti che consentono ai lavoratori di acquisire quote del capitale aziendale, come azioni in sostituzione di premi di risultato. Inoltre, sempre per il 2025, i dividendi derivanti da tali azioni, fino a 1.500 euro annui, saranno esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

Altre misure di partecipazione e formazione

Commissioni paritetiche e figure specializzate

 Gli articoli 7 e 8 introducono la possibilità di istituire commissioni paritetiche per migliorare l’organizzazione e i processi aziendali, oltre a prevedere figure specializzate nell’organigramma aziendale, come responsabili della formazione, del welfare e dell’inclusione.

Consultazione e procedura

 Gli articoli 9 e 10 disciplinano il processo di consultazione preventiva con i rappresentanti sindacali, strutturando modalità e tempi specifici per garantire un dialogo effettivo.

Formazione obbligatoria

L’articolo 12 impone una formazione annuale minima di 10 ore per i rappresentanti dei lavoratori coinvolti negli organi aziendali, finanziata tramite enti bilaterali o fondi specifici.

Organo di monitoraggio presso il CNEL

L’articolo 13 istituisce una Commissione nazionale permanente presso il CNEL, con funzioni interpretative e di indirizzo sull’attuazione delle norme.

Estensione alle cooperative 

L'articolo 14 estende l'applicazione delle disposizioni alle cooperative, in quanto compatibili.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito