Per il dipendente pubblico nessun diritto soggettivo al conferimento dell'incarico dirigenziale

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La Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 18857 del 2010, ha respinto la tesi prospettata da un dipendente pubblico che sosteneva di essere stato discriminato in considerazione del fatto che l'ufficio di p.a. a cui apparteneva aveva riconosciuto ad altri colleghi con la sua stessa qualifica, ma con titoli minori, degli incarichi di maggiore responsabilità. L'uomo, in particolare, aveva chiesto che gli venisse riconosciuto il diritto alla nomina ed all'incarico di specie con relativa condanna all'amministrazione al pagamento dello stesso trattamento economico degli altri colleghi nonché il diritto al risarcimento del danno subito a causa dell'ingiustificata discriminazione. 

La Corte di legittimità, ribaltando le considerazioni mosse dai giudici di merito, ha ricordato come, nel lavoro pubblico, i dipendenti siano privi del diritto soggettivo all'attribuzione o al mantenimento di un incarico dirigenziale. Nell'ambito della p.a. - continuano i giudici della Suprema corte -  l'atto di conferimento rientra tra i poteri organizzativi dell'amministrazione e la posizione soggettiva dell'interessato non integra un diritto soggettivo bensì un interesse legittimo: ne deriva che, in sede di accertamento giudiziario, il giudice deve rilevare esclusivamente se ci sia stata o meno inosservanza da parte della p.a. delle regole di correttezza e buona fede ed, in caso di esito positivo, riconoscere un diritto al risarcimento in favore dell'interessato; e ciò, senza che la pretesa risarcitoria possa essere fondata sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 6 - Al dirigente pubblico leso spetta solo il risarcimento - Bresciani

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