Per il giudice il calendario è una facoltà e non un obbligo

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Con ordinanza depositata lo scorso 15 aprile, il Tribunale di Varese si è pronunciato sul nuovo incombente della calendarizzazione del processo, per come introdotto dalla legge 69/09 all'articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.

Secondo il Tribunale lombardo, detto adempimento, per il giudice, ha natura discrezionale  e può non essere adottato nei casi in cui il ruolo sia ingestibile per l'elevato numero di cause da trattare. Le esigenze di celerità e di organizzazione che la legge 69/09 ha voluto tutelare sarebbero infatti pregiudicate nel caso di imposizione del calendario a prescindere dal contesto concreto in cui l'attività giurisdizionale è esercitata.

In realtà – si legge nel testo dell'ordinanza - l'articolo 81-bis servirebbe solo a specificare un potere che il giudice già possiede nella gestione del procedimento; con la fissazione dei "paletti" procedimentali viene perseguito l'intento di contenere la tempistica del rito; tuttavia, “qualora saltasse un incombente, per un qualsiasi motivo, non si rischierà lo slittamento di tutte le udienze successive”.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 13 – Più spazio al giudice sulla “gestione” - del procedimento
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 13 - L'agenda della lite non è d'obbligo - Rossi

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