Per l’acconto 2020 occhio alle novità

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Per l’acconto 2020 occhio alle novità

Come di consueto, entro il prossimo 30 novembre, i contribuenti interessati sono tenuti al versamento del secondo o unico acconto dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e delle relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero (cd. Ivie e Ivafe). Quest’anno occorrerà, tuttavia, fare particolare attenzione alle numerose novità in materia, in quanto alcune di esse sono connesse alla situazione emergenziale dovuta al Covid-19.

Le principali novità applicabili al 2020 ai fini in esame sono le seguenti:

  • riduzione della misura dell’acconto dovuto per i contribuenti che adottano il metodo previsionale;
  • proroga del termine di versamento della seconda o unica rata delle imposte e Irap per i soggetti Isa;
  • esclusione del versamento del primo acconto IRAP 2020;
  • modifica della misura delle rate di acconto per i soggetti Isa;

Ma procediamo con ordine.

Acconto imposte – regole ordinarie

In generale, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo “storico”). In alternativa, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso, il calcolo dell’acconto viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata. Così, salve alcune particolarità, l’attuale condizione di emergenza dovrebbe rendere più conveniente l’adozione del metodo previsionale.

 Si rammenta, in ogni caso, che:

  • per i diversi tributi, è possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto: ad esempio, è possibile adottare il metodo storico per l’Ires e quello previsionale per l’Irap (o viceversa).
  • è possibile adottare i criteri di determinazione dell’acconto in modo “non uniforme”, ossia utilizzando il metodo storico per il versamento della prima rata e quello previsionale per la seconda;

Per quanto riguarda il metodo storico, anche quest’anno sono in essere specifiche disposizioni di legge che prevedono gli obblighi di ricalcolo delle imposte 2019 sulle quali commisurare gli acconti 2020.

Per quanto riguarda, invece, il metodo previsionale, novità di quest’anno è l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 del D.L. n. 23/2020 convertito. Detta norma - al fine di agevolare coloro che sono stati penalizzati dalla crisi sanitaria - per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (ossia solo per il 2020 in caso di soggetti con periodo "solare"), ha previsto che l’utilizzo - per il versamento dell’acconto - del cd. “metodo previsionale” (anziché il metodo “storico”) non è gravato da sanzioni ed interessi nel caso in cui lo “scostamento” dell’importo versato, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, non superi il margine del 20%.

Prevista, dunque l’inapplicabilità di sanzioni e interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti Irpef, Ires e Irap, laddove il contribuente ha provveduto al versamento di un importo non inferiore all'80% della somma che risulta dovuta a titolo di acconto sulla base del modello Redditi/Irap 2021. 

Quanto all’ambito oggettivo, nella circolare 9/E/2020 è stato chiarito che la riduzione all’80% della misura degli acconti si applica, oltre che alle imposte sul reddito e all’Irap, anche:

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
  •  alla cedolare secca sul canone di locazione;
  • all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE);
  • all’imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Anche se non vi è stato un espresso richiamo nel documento di prassi, si ritiene che la misura in esame si intende riferita anche all’imposta sostituiva dovuta dai soggetti che adottano il regime forfetario o quello degli ex minimi. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  1. per evitare l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’ articolo 13 del DLgs.n.471/1997, la suddetta soglia minima dell’80% può essere garantita anche mediante un versamento insufficiente e/o omesso “sanato” attraverso il ricorso al ravvedimento operoso (versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata.Tale strada è percorribile sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) inviate dalle Entrate ai fini della liquidazione automatica (art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) o del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);
  2. detta disposizione si applica ad entrambe le rate di acconto dovuto in quanto la stessa è riferita all’importo degli acconti “complessivamente” dovuti per l’anno d’imposta 2020.

La norma dell’articolo 20 del D.L. n.23/2020 convertito deve, in ogni caso, “coordinarsi” con lo sconto Irap previsto dall’articolo 24 del decreto “Rilancio”, ossia la possibilità - per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (in caso di contribuenti “solari”) - di essere esclusi dall’obbligo di versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020. Sul punto, in mancanza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, si ritiene che la stessa sia fruibile anche dai contribuenti che hanno beneficiato dello stralcio del primo acconto Irap 2020.

Nella circolare 27/E dello scorso 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito che la suddetta norma si applica anche agli acconti relativi alle “addizionali” di dette imposte con scadenza 30 giugno 2020. Resta di contro esclusa l’applicazione all’addizionale regionale all’IRPEF in quanto, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per l’anno 2019.

Modifica della misura delle rate di acconto

L’articolo 58 del D.L. n.124/2019 ha modificato, a “regime”, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). La norma, quindi, ha rimodulato le due rate stabilendo per entrambe la misura del 50 per cento, anziché la bipartizione del 40 e 60 per cento. Sul piano soggettivo, in base ai chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 93/E/2019 si tratta dei contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

La suddetta rimodulazione si applica, in particolare, ai contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014);
  • applicano il regime fiscale degli ex minimi di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 convertito;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA. Nella pratica, le uniche cause di esclusione dalla rimodulazione delle rate di acconto sono: a) la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività; b) in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro;
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • dichiarano redditi “per trasparenza” ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir;
  • applicano la cedolare secca sul canone di locazione;
  • applicano l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE);
  • applicano l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Per i contribuenti “estranei” agli ISA, invece, resta ferma la regola della bipartizione al 40% (1° rata) e 60% (2° rata), oppure il versamento in un’unica soluzione laddove l’importo della prima non superi 103 euro.

Una ulteriore casistica di cui tener conto ai fini in esame è quella relativa i soggetti che svolgono “attività agricole”. Sul punto, nella risposta all’interpello n.330/E/2019 è stato chiarito che l’ambito di applicazione degli Isa è circoscritto ai soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir oppure redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni di cui all’articolo 53 del Tuir. In particolare, i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA solo quando dichiarano redditi d’impresa e, conseguentemente, possono beneficiare delle nuove misure delle rate di acconto. Diversamente, i soggetti che:

  • svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli articoli 32 e seguenti del Tuir;
  • sono titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello Redditi PF;

non sono tenuti ad applicare la nuova misura delle rate di acconto in quanto gli stessi non producono redditi d’impresa, arti e professioni.

Proroga secondo acconto ISA e forfettari

Nell’ambito del decreto “Agosto” è stata prevista la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, l’articolo 98 del D.L. n. 104/2020 “proroga” al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019:

  • dai soggetti tenuti all’applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA): si tratta dei soggetti, generalmente con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569, per i quali sono stati approvati gli Isa;
  • dai contribuenti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa;
  • dai contribuenti che applicano il regime dei forfetari o quello degli ex minimi;
  • da coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.

In particolare, possono beneficiare di detta proroga anche i soggetti che partecipano - ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir - a società, associazioni o imprese “interessate” dagli ISA, ossia:

  • soci di società di persone;
  • soci di associazioni professionali;
  • collaboratori dell’impresa familiare;
  • coniuge dell’azienda coniugale;
  • soci di società di capitali trasparenti.

Si tratta, in sintesi, degli stessi soggetti per i quali è stata prevista la “proroga” dal 30 giugno al 20 luglio (20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%) dei versamenti delle imposte sui redditi e Irap risultanti dalle dichiarazioni relative all’annualità 2019.

Tuttavia, “condizione” necessaria per poter fruire dello slittamento al 30 aprile 2021 del versamento delle imposte è l’aver subito una “diminuzione” del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Diversamente, resta fermo al 30 novembre il termine di versamento del secondo o unico acconto delle imposte su redditi e Irap.

Acconto per ex minimi e contribuenti forfettari

Per quanto riguarda i soggetti che adottano il regime di vantaggio ex D.L. n.98/2011 occorre determinare l’acconto parametrato all’imposta sostitutiva dovuta: detti soggetti, infatti, sono tenuti al versamento dell’acconto laddove nel modello Redditi PF 2020 il rigo LM42 è valorizzato da un importo pari o superiore a 52,00 euro (diversamente, l’acconto non è in alcun modo dovuto). Riguardo a detti contribuenti un aspetto particolarmente interessante concerne le problematiche connesse alla fuoriuscita dal regime nonché all’eventuale passaggio, nel corso del 2020, al regime forfettario ex Legge n.190/2014.

In merito al caso della “fuoriuscita” dal regime (per obbligo o scelta), non è prevista una specifica disciplina per la determinazione e versamento degli acconti. Così, se l’ex minimo fuoriesce nel corso del 2020 dal regime (ad esempio per aver superato il limite di ricavi/compensi di 45.000 euro) non sarà dovuto alcun importo a titolo di acconto d’imposta 2020. Potrebbe, invece, risultare dovuto l’acconto IRPEF 2020 nel caso in cui si adotti il criterio previsionale di determinazione dell’acconto. In tal caso, infatti, laddove, nel 2020, vi fosse un reddito derivante dall’attività di impresa/lavoro autonomo agganciato al regime degli ex minimi, questo rientrerebbe nel reddito complessivo Irpef 2020 sul quale calcolare la relativa imposta presunta. 

Nel caso, invece, del “passaggio” dal regime degli ex minimi (applicato fino al 2019) a quello dei contribuenti forfettari (dal 2020), se non si realizzano altri redditi oltre a quelli di impresa o di lavoro autonomo, il contribuente non è tenuto al versamento di alcun acconto d’imposta in quanto manca una base storica di riferimento (ciò a prescindere dal fatto che il rigo LM42 sia valorizzato a fronte dell’adozione del regime degli ex minimi). In tale eventualità, non è dovuto neppure l’acconto dell’imposta sostitutiva del regime degli ex minimi in quanto per il 2020 il contribuente non è più soggetto a tale regime di imposizione sostitutiva.

Un caso particolare è, poi, quello che vede il “passaggio” - in corso d’anno - dal regime degli ex minimi  al regime dei forfettari. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n.140/E/2019 ha precisato che è possibile il passaggio in corso d’anno tra i due regimi (qualora si verifichi, ad esempio, la fuoriuscita immediata dagli ex minimi per superamento della soglia di 45.000 euro di ricavi e compensi) e che il reddito imponibile  dovrà essere determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Tuttavia, lo stesso documento di prassi non ha fornito indicazioni in merito al versamento o meno degli acconti dell’imposta sostitutiva. Mancando una espressa indicazione al riguardo si ritiene che il contribuente sia escluso dal versamento di acconti: ciò, in quanto il contribuente si trova nel paradosso di essere al primo anno per il regime forfettario e, quindi, manca un base storica di riferimento e, al contempo, è fuoriuscito dal regime degli ex minimi con il conseguente venir meno, nel 2020, dell’obbligo di versamento dell’acconto d’imposta.

L’acconto per i contribuenti forfettari

Determinazione e versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva anche per i contribuenti che adottano il regime forfettario ex Legge 190/2014. Come noto, il regime forfetario ha gradualmente sostituito tutti i regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche, anche al fine di superare le criticità e le sovrapposizioni generate dalla coesistenza di più regimi di favore destinati a soggetti con caratteristiche simili, tra i quali anche il regime fiscale degli ex minimi, consentendone per quest’ultimo il mantenimento fino al compimento dell’intero periodo agevolato. Sebbene con caratteristiche diverse, si tratta di due regimi “naturali” applicabili dai contribuenti che risultano in possesso dei relativi requisiti normativi.

Ciò premesso, i contribuenti forfettari, analogamente agli ex minimi, sono tenuti al versamento dell’acconto laddove nel modello Redditi PF 2020 il rigo LM42 è valorizzato da un importo pari o superiore a 52,00 euro (diversamente, l’acconto non è in alcun modo dovuto). Non sono, comunque, tenuti al versamento degli acconti i forfettari per i quali il 2020 sia il primo anno di applicazione del regime di imposizione sostitutiva. Così, nel caso in cui il contribuente, nel corso del 2020, abbia realizzato solo redditi d’impresa o di lavoro autonomo, lo stesso è tenuto a versare l’eventuale saldo 2019 dell’IRPEF o di eventuali imposte sostitutive (ad esempio la cedolare secca), mentre nulla è dovuto in termini di acconto dell’imposta sostitutiva 2020 per il regime forfetario. Diversamente, se il contribuente, ha realizzato anche “altri redditi” oltre a quelli d’impresa o di lavoro autonomo, lo stesso è tenuto al versamento degli acconti Irpef 2020, in base alle regole ordinarie. Ancora, nel caso in cui il contribuente sia, nel corso del 2020, fuoriuscito dal regime in esame, non sarà tenuto al versamento di acconti in quanto in tale periodo d’imposta non ha realizzato redditi d’impresa o di lavoro autonomo assoggettati all’imposta sostitutiva da dichiarare nel modello redditi 2021. Potrebbe, tuttavia, risultare dovuto l’acconto Irpef 2020 quale conseguenza dell’applicazione del criterio previsionale: in tal caso, valgono le stesse considerazioni fatte sopra per gli ex minimi.

L’acconto Irap ed i chiarimenti del Fisco

L’articolo 24 del D.L. n.34/2020 prevede che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro ed i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento:

  • del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019. Per detto periodo d’imposta resta fermo il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
  • della prima rata (pari al 40% ovvero al 50% per i soggetti che applicano gli Isa) dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.

In generale, quindi, il versamento in acconto dell’IRAP deve essere determinato secondo le regole ordinarie (ossia in base alle disposizioni dell’articolo 30, comma 3 del DLgs.n.446/1997) e, pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta 2020 è dovuto:

  • per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 51,65 euro;
  • per i soggetti “diversi” da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997), nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 20,66 euro.

Pertanto, ai fini della determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020 secondo il metodo “storico”, deve essere preso a riferimento l’importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d’imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo [ed indicato nel rigo IR26 (Importo a debito)] sia solo “figurativo” (ovvero non debba essere versato per effetto di quanto disposto dall’articolo 24).

Ai fini del saldo Irap 2020 (risultante dalla dichiarazione Irap 2021), quindi, è possibile scomputare dall’importo complessivamente dovuto non solo la seconda rata, ma anche la prima rata “figurativa” che, per effetto della suddetta norma agevolativa, nei fatti non è dovuta.

Sul punto, è di recente intervenuta la circolare 27/E/2020, nell’ambito della quale sono state forniti alcuni concetti chiave. In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Coordinando le regole generali di determinazione dell’acconto Irap con le previsioni recate dal decreto cd. “Rilancio” si evince che il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli ISA) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.

Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo “previsionale”, lo stesso è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.

In entrambe le ipotesi – afferma l’Agenzia delle Entrate - il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).  In pratica, l’Agenzia - con il chiarimento in esame - valorizza quanto sostenuto nella relazione illustrativa del D.L. 34/2020 ossia che l’esclusione del primo acconto 2020 dal saldo “opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico, ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale”.

Stando a quanto precisato dalle Entrate, quindi, è possibile distinguere le seguenti casistiche:

  1. nel caso in cui l’Irap 2020 risulti “superiore” all’imposta del 2019, l’ammontare del primo acconto IRAP “figurativo” calcolato con il criterio storico, potrà essere interamente portato in diminuzione dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta 2020.

Metodo

1° acconto figurativo

2° acconto versato

IRAP 2020

1° acconto figurativo da sottrarre

Saldo Irap

Storico (10.000)

Contribuente Isa

5.000

5.000

15.000

5.000

5.000

Storico (10.000)

Contribuente no Isa

4.000

6.000

15.000

4.000

5.000

 

  1. nel caso in cui l’Irap 2020 risulti “inferiore” all’imposta del 2019, l’ammontare del primo acconto IRAP “figurativo” viene determinato in misura “ridotta” rispetto a quello calcolato con il criterio storico in quanto lo stesso va “parametrato” all’imposta effettivamente dovuta per il 2020.

Metodo

1° acconto figurativo

2° acconto versato

IRAP 2020

1° acconto figurativo da sottrarre

Saldo Irap

Storico (10.000)

Contribuente Isa

5.000

5.000

8.000

4.000 (50% di 8.000)

Credito 1.000

Storico (10.000)

Contribuente no Isa

4.000

6.000

8.000

3.200 (40% di 8.000)

Credito 1.200

 

Nell’ambito della circolare 27/E sono, altresì, individuate le seguenti esemplificazioni relative al caso in cui il saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 risulti “inferiore” alla prima rata di acconto. Supponendo un contribuente che non è tenuto ad applicare gli ISA e che utilizza il metodo “storico”, se l’IRAP:

  •  dovuta per il periodo d’imposta 2019 è pari a 1.000 euro;
  • effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 è pari a 200 euro;
  • versata a titolo di secondo acconto per il periodo d’imposta 2020 risulta pari a 600 euro;

il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro (40% di 200). Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)].

Qualora, invece, il contribuente non è tenuto ad applicare gli ISA ed utilizzi il metodo “previsionale”, se l’IRAP:

  • dovuta per il periodo d’imposta 2019 è pari a 1.000 euro;
  • che si presume di dover versare per il periodo d’imposta 2020, è pari a 800 euro;
  • effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 risulta pari a 200 euro;
  • versata a titolo di secondo acconto è pari a 480 euro;

il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro. Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 360 euro [200-(480+80)].

Stesso discorso è applicabile ai soggetti Isa, tenuto conto della diversa misura (50%) delle rate di acconto. Sempre nella circolare 27/E l’Agenzia, riguardo il modus operandi, fornisce la seguente tabella riepilogativa.

Contribuenti che applicano gli ISA

Metodo

1 acc. figurativo

2 acc. versato

IRAP 2020

1 acc. da sottrarre

Saldo Irap

Storico (1.000)

500

500

800

400

Credito 100

Previsionale

Irap presunta 800

400

400

800

400

0

 

Storico (1.000)

500

500

1.200

500

200

Previsionale

Irap presunta 800

400

400

1.200

500

300

 

Previsionale

Irap presunta 1.600

800

800

800

400

Credito 400

 

Previsionale

Irap presunta 1.200

600

600

1.200

500

100

 

Previsionale

Irap presunta 1.200

600

600

1.400

500

300

 

Contribuenti che non applicano gli ISA

Metodo

1 acc. figurativo

2 acc. versato

IRAP 2020

1 acc. da sottrarre

Saldo Irap

Storico (1.000)

400

600

800

320

Credito 120

Previsionale

Irap presunta 800

320

480

800

320

0

 

Storico (1.000)

400

600

1.200

400

200

Previsionale

Irap presunta 800

320

480

1.200

400

320

 

Previsionale

Irap presunta 1.600

640

960

800

320

Credito 480

 

Previsionale

Irap presunta 1.200

480

720

1.200

400

80

 

Previsionale

Irap presunta 1.200

480

720

1.400

400

280

 

Quadro Normativo

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE 27 DEL 19 OTTOBRE 2020;

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE N. 93 DEL 12 NOVEMBRE 2019;

DECRETO LEGGE N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 126/2020;

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