Più luce sulla comunicazione dello “spesometro”

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Si succedono a ritmo serrato i chiarimenti sullo spesometro. Con un documento del 22 dicembre 2011, riepilogativo di questioni avanzate dalle associazioni di categoria, l'Agenzia delle entrate fornisce altri aiuti per effettuare la comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva istituita con il D.L. n. 78/2010. Si ricorda che il primo adempimento, relativo all'anno 2010, è stato ulteriormente spostato al 31 gennaio 2012.

I soggetti esercenti attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili soggiaciono all’obbligo di comunicazione dal 21 novembre 2011, fermo restando, per il 2010 e per la frazione del 2011 che va dal 1° gennaio al 20 novembre, l’obbligo di comunicazione ai sensi del provvedimento 22 dicembre 2010. Inoltre anche se l'attività di noleggio di veicoli risulta marginale rispetto a quella esercitata si è tenuti alla comunicazione.

Le società che esercitano attività di locazione finanziaria e operativa, e gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione o noleggio di determinati mezzi di trasporto, in quanto obbligati alla comunicazione all'anagrafe tributaria sono esonerati dall'inviare i dati sullo spesometro; ciò non include, però, i soggetti utilizzatori, cioè i clienti che, pertanto, rimangono obbligati all'adempimento.

Nei contratti di durata con corrispettivi periodici che comprendono più annualità, la comunicazione dovrà avvenire se il corrispettivo dovuto per l’anno solare supera la soglia prevista, in quanto l’obbligo di comunicazione va individuato in base al corrispettivo rapportato a ciascun anno.

Nei contratti a corrispettivi periodici con corrispettivo annuale non determinato sorge l’obbligo di comunicare i relativi dati se l’importo dei corrispettivi dovuti in un anno solare è pari o superiore alla soglia di rilevanza.

Infine. devono essere oggetto di segnalazione le fatture emesse dalle imprese edili riferite ad acconti su immobile oggetto di successiva vendita, qualora siano registrate in un anno precedente a quello di registrazione della cessione.


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