Prescrizione breve per frode Iva non grave

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Prescrizione breve  per frode Iva non grave

Beneficia di una più breve prescrizione la frode Iva se il reato è considerato “non grave”. E’ quanto deciso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12160 del 14 marzo 2017.

Corte Ue: la frode grave non può contare sullo sconto di prescrizione

La Corte di giustizia UE, con la sentenza Taricco (C-105/14 dell’8 settembre 2015), ha affermato che in presenza di gravi condotte fraudolente che portino ad una consistente evasione dei tributi Iva, non è possibile applicare le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160, comma 3, ultima parte, e 161, comma 2, del codice penale, in quanto contrari agli interessi finanziari della Ue imposti agli stati membri dall'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Tfue.

Nel caso affrontato dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 12160 del 14 marzo 2017, il presidente di un circolo no profit, condannato per omessa dichiarazione Iva relativamente ai periodi di imposta dal 2006 al 2010, si lamentava della sentenza della Corte territoriale che non aveva dichiarato estinto il reato, per prescrizione, in ordine all’anno 2007, posto che la frode deve considerarsi di non gravi dimensioni e quindi non applicabile la suddetta sentenza Taricco.

Sulla nozione di gravità

I giudici della Suprema corte hanno accolto il ricorso.

Posto che è inconfutabile l’esistenza della frode, il nodo centrale della sentenza consiste nella considerazione della gravità o meno della stessa.

Per effettuare tale valutazione, i giudici si rifanno alla causa di non punibilità  per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis, c.p.) avendo riguardo alla sua applicabilità nel caso di reati tributari connotati da soglie di punibilità. Tali limiti sono da prendere a base per ritenere meno gravi gli illeciti commessi.

Quindi, nella fattispecie, a fronte della evasione Iva per circa 90.000 euro oltre la soglia prevista, e tenendo conto che la tenuta della condotta non denota una spiccata attività criminale od una particolare organizzazione di mezzi nella commissione delle operazioni, il reato commesso dall’imputato può considerarsi  non grave.

In conclusione, non occorre operare una disapplicazione della norme del codice penale e l’omessa dichiarazione Iva per l’anno 2007 deve considerarsi estinta per prescrizione.

 

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