Principio della soccombenza anche per cause di modesto valore

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La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 8 depositata lo scorso 29 gennaio, ha accolto l'appello presentato da un contribuente avverso la decisione con cui i giudici tributari di primo grado, anche se avevano accolto il ricorso dell'uomo, avevano disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti a causa del modesto valore della controversia. Per i giudici regionali, tuttavia, il valore della causa non poteva essere preso come parametro di riferimento equo, ragionevole e sufficiente da porre alla base della compensazione delle spese processuali.

La decisione della Commissione di appello muove anche dalla recente modifica dell'articolo 92 del Codice di procedura civile che impone la compensazione delle spese solo in caso di soccombenza reciproca o in caso di di gravi o eccezionali ragioni.
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