Proventi inesistenti, correzione contabile nell’anno in cui emergono

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Proventi inesistenti, correzione contabile nell’anno in cui emergono

L’Agenzia si esprime sul mancato conseguimento di proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti periodi d'imposta.

Lo fa con la risposta ad interpello n. 407/2019, in base alla quale è possibile correggere errori contabili che rilevano fiscalmente nel periodo d’imposta in cui gli stessi sono emersi.

L’istante è una società che dichiara di essere stata imbrogliata dal proprio promotore finanziario, che le ha comunicato plusvalori inesistenti derivanti dagli investimenti.

Negli anni, la società ha contabilizzato tali proventi ed attività finanziarie in realtà inesistenti e, solo dopo essersi accorta dell’inganno, ha provveduto alla correzione degli errori di contabilizzazione attenendosi alle specifiche regole del principio contabile Oic 29, che hanno comportato “l'azzeramento del valore delle Altre Attività Finanziarie utilizzando in contropartita una riduzione della Riserva di utili portati a nuovo”.

Chiede, pertanto, di sapere se “gli effetti della correzione degli errori emersi nel corso del 2018, e contenuti nel bilancio 2018, possano essere considerati ai fini del calcolo della base imponibile relativa al periodo di imposta 2018”.

Correzione errore contabile nel bilancio dell’anno in cui l'errore è individuato 

Nella sua risposta n. 407/2019, l’Agenzia ricorda che il paragrafo 48 del citato principio contabile prevede che: "La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo".

Pertanto, alla luce del combinato disposto degli articoli 101, comma 4, e 109, commi 1 e 4, secondo periodo, del TUIR e concordando con la soluzione prospettata dalla società, l’Agenzia ritiene che, fino a concorrenza dei proventi inesistenti che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l’istante può effettuare una simmetrica variazione in diminuzione del reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2018, in cui è divenuta certa l'inesistenza dei proventi contabilizzati.

Sempre in accordo con l’istante, infine, specifica che le somme eventualmente ricevute a titolo di risarcimento del danno costituiranno simmetricamente sopravvenienze attive imponibili.

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