Sanzione interdittiva ex D.Lgs 231/2001 solo con motivazione adeguata

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10903 depositata il 7 marzo 2013, ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Pistoia aveva disposto una misura interdittiva ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 a carico di una Srl in considerazione della pendenza di un procedimento per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, che aveva portato all’arresto dell’amministratore della società medesima. La sanzione irrogata, in particolare, era consistita nel divieto, per 6 mesi, a contrattare con la pubblica amministrazione.

La difesa della società aveva impugnato il provvedimento di specie lamentando che lo stesso fosse assolutamente carente di motivazioni circa l’esistenza dei gravi indizi di reato che avrebbero giustificato l'applicazione della sanzione interdittiva; la decisione, in particolare, era stata motivata esclusivamente “per relationem” facendo riferimento all'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare a carico dell’amministratore.

E tale doglianza è stata pienamente condivisa dalla Corte di legittimità, secondo la quale il mero rinvio al contenuto dell'ordinanza cautelare personale non poteva sicuramente assolvere all'onere motivazionale richiesto dal modello procedurale di “contraddittorio anticipato” cui si ispira il Decreto 231.
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