L’inesperienza giustifica lo scostamento dagli studi di settore

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L’inesperienza giustifica lo scostamento dagli studi di settore

Fase critica nel prosieguo dell’attività d’impresa a causa del decesso dell’originario titolare dell'azienda e il subentro di eredi inesperti: legittimo lo scostamento dagli studi di settore.

La Corte di cassazione ha accolto le ragioni di una Srl, oppostasi ad un avviso di accertamento per Iva e Irap, scaturito da una verifica effettuata mediante l'applicazione degli studi di settore, con rettifica dei ricavi dichiarati.

La società contribuente aveva impugnato la decisione con cui la CTR aveva affermato che non era stata prodotta alcuna prova per superare la presunzione dell’Ufficio finanziario e, quindi, per giustificare lo scostamento tra dichiarazione e i maggiori ricavi accertati.

Difficoltà nel riorganizzare l’azienda dopo il subentro: scostamento giustificato

La Srl, per smentire tale deficit probatorio in appello, aveva chiesto di presentare dei documenti a suffragio delle ragioni del predetto scostamento, dovuto a inesperienza dei titolari, subentrati al padre, fondatore dell’azienda, in un settore per loro del tutto nuovo.

La Commissione regionale aveva ritenuto inammissibile tale produzione, sull’assunto che la documentazione in esame, non trattandosi di documenti nuovi, avrebbe dovuto essere presentata all’atto di avviare il primo giudizio.

Conclusione, questa, che la Suprema corte ha smentito, in quanto frutto di un’errata applicazione delle norme applicabili.

Processo tributario, produzione documentale in appello senza preclusioni

Con ordinanza n. 29470 del 21 ottobre 2021, la Quinta sezione civile della Cassazione ha richiamato, in proposito, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario.

Alla luce del principio di specialità – si legge nella decisione – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., in quanto la materia è regolata dall’art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti, anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.

Era dunque condivisibile la censura sollevata, sul punto, dalla ricorrente.

Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio

A seguire, gli Ermellini hanno giudicato fondato anche l’ulteriore motivo con cui era stato dedotto il mancato esame, da parte della Commissione tributaria regionale, di circostanze costituenti fatti in senso storico/naturalistico, decisivi per il giudizio.

I fatti dedotti, di cui era lamentato l’omesso esame, erano le difficoltà nel riorganizzare l’azienda, sopravvenute dopo la scomparsa del fondatore che gestiva direttamente in via esclusiva come ditta individuale, e il subentro nella compagine trasformata in società, dei figli.

Questi non avevano avuto, in precedenza, ruoli attivi nell’azienda paterna né avevano maturato esperienza nel settore di riferimento.

Secondo la Corte, in definitiva, non poteva escludersi che si fosse determinata una fase critica nel prosieguo dell’attività a causa del decesso dell’unico originario titolare e il subentro degli inesperti eredi.

Né poteva escludersi che i subentranti avessero dovuto adottare decisioni su impegni di spesa, i cui tempi di recupero e sostenibilità potevano essere stati erroneamente valutati.

In tale contesto, non poteva ritenersi, come invece sostenuto dall’Amministrazione finanziaria nell’avviso di accertamento, che l’attività aziendale era proseguita senza risentire dei cambiamenti intervenuti.

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